Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15679 del 23/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 23/06/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/06/2017),  n. 15679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FF & MARULA IMMOBILIARE s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

piazza della Croce Rossa n. 2, presso l’avv. Riccardo Troiano,

rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Mainardi, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 68/36/12, depositata il 23 aprile 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

gennaio 2017 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. De

Renzis Luisa, il quale ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio e confermata la pronuncia di prime cure che aveva accolto il ricorso della FF & Marula Immobiliare s.p.a. contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per IVA, IRAP ed IRES relative al 2004.

2. La società contribuente resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4.

Il motivo è fondato.

Dopo aver riportato il contenuto della sentenza appellata e rilevato che l’Ufficio aveva svolto “quali motivi di impugnazione le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e in quella sede motivatamente disattese” e che la contribuente si era costituita “opponendosi con ragioni contrapposte ai motivi d’impugnazione formulati dall’Ufficio”, il giudice a quo si è limitato ad affermare che “questa Commissione regionale ritiene fondate e condivisibili le ragioni poste a fondamento della sentenza appellata che, quindi, merita conferma”.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (da ult., Cass. n. 14786 del 2016; specificamente in tema di processo tributario, cfr. Cass. nn. 28113 del 2013 e 13148 del 2014).

Pertanto, il ricorso – nel quale, peraltro, sono riportati ampi brani dell’atto di appello contenenti censure alla sentenza gravata – va accolto e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA