Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15678 del 28/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 28/07/2016), n.15678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Pergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16656/2013 proposto da:

S.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 52, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO CICCACCI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

PORCARO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE S.P.A. (avente causa della

ERGOM S.P.A.) P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, e, o rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI SALLUSTRI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2133/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato PORCARO ANTONIO;

udito l’Avvocato MORRICO ENZO per delega verbale Avvocato SALLUSTRI

GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21.3.07, S.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la società Plastic Components and Module Auto Motive s.p.a. (di seguito Plastic Components) per far dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 14.8.06 per assenze ingiustificate dal 20 al 28.7.06, con ordine di reintegra in servizio ed il pagamento di tutte te retribuzioni maturate dal licenziamento all’effettiva reintegra.

Si costituiva la società deducendo la illegittimità della condotta che aveva portato all’irrogazione del licenziamento, posto che nessuna documentazione medica tra quelle esibite dal ricorrente a sostegno del disturbo comportamentale attestava la sussistenza della patologia alla data del 20.7.06, primo giorno di assenza ingiustificata.

Il Tribunale, con sentenza del 9.2.09, accoglieva parzialmente la domanda ed annullava il licenziamento, con ordine di reintegra e condanna della società al pagamento di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Il Giudice riteneva che l’assenza ingiustificata dal lavoro doveva ascriversi allo stato psicofisico dello S. che aveva alterato i suoi rapporti non solo familiari ma anche lavorativi, sicchè la sua condotta non poteva essergli addebitata.

In considerazione della buona fede del datore di lavoro – il quale era ignaro della transitoria situazione mentale del lavoratore – limitava tuttavia il risarcimento a cinque mensilità di retribuzione.

Avverso tale sentenza proponeva appello lo S., relativamente alla misura risarcitoria, evidenziando che la società era da tempo a conoscenza delle sue condizioni di salute. Si costituiva la società, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale quanto alla ritenuta illegittimità del licenziamento.

Con sentenza depositata il 12 aprile 2013, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, respingeva l’originaria domanda proposta dal lavoratore.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo S., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2106, 2119 e 2697 c.c., e art. 115 c.p.c..

Lamenta che la sentenza impugnata, pur dando atto della sussistenza di una patologia di tipo psichico in capo al lavoratore, non ne abbia tenuto, anche ai fini del giudizio di proporzionalità della sanzione, adeguato conto, non valutando, oltre alla giovane età del dipendente e le modeste mansioni affidategli, le deposizioni testimoniali assunte; la denuncia di scomparsa (presentata il 4.6.06 alla Questura di Napoli dal fratello S.); la cartella clinica della (OMISSIS); la relazione medica del dr. C. (del novembre 2006), circostanze tutte deponenti per una patologia di natura psichica grave) tale da compromettere le facoltà di giudizio dello S., e che comunque avrebbero dovuto indurre alla nomina di un c.t.u..

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., e art. 111 Cost., stante l’incoerenza, l’insufficienza ed illogicità della motivazione, tali da impedire di comprendere l’iter logico seguito dalla Corte di merito. Ciò derivava dal fatto che la sentenza, per un verso ritenne sussistente un’alterazione psichica del ricorrente, d’altro canto escluse la sua idoneità a giustificare il comportamento censurato (assenza ingiustificata).

3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Evidenzia che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non può comportare il venire meno del vizio di insufficienza della motivazione, sicchè la superficiale valutazione della documentazione sanitaria in atti e della denuncia di smarrimento presentata dal fratello del ricorrente, avrebbero dovuto condurre ad una diversa conclusione.

4.- I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.

Premesso che la motivazione della sentenza impugnata non contiene argomentazioni contrastanti tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum”, cfr. Cass. sez. un. n. 25984/10 (nella specie; sussistenza di una patologia psichica ma non tale da giustificare il comportamento addebitato), deve infatti considerarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (proporzionalità della sanzione: Cass. n. 8293 del 25/05/2012, Cass. n. 144 del 08/01/2008, Cass. n. 21965 del 19/10/2007, Cass. n. 24349 del 15/11/2006, e gravità dell’inadempimento: Cass. n. 1788 del 26/01/2011, Cass. n. 7948 del 07/04/2011) si sostanzia in un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, limitato al generale controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deve allora rimarcarsi che “..Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881).

Il ricorso non rispetta il dettato di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate dalla Corte di merito, che ha peraltro accertato che la dedotta infermità psichica non era comunque tale da ridurre la capacità di intendere e di volere del lavoratore.

Al riguardo questa Corte ha già affermato (Cass. n. 11900/2011, Cass. n. 4967/2005, Cass. n. 515/2004) che “le dimissioni del lavoratore subordinato costituiscono atto unilaterale recettizio avente contenuto patrimoniale a cui sono applicabili, ai sensi dell’art. 1324 c.c., le norme sui contratti, salvo diverse disposizioni di legge. Ne consegue che l’atto delle dimissioni è annullabile, secondo la disposizione generale di cui all’art. 428 c.c., comma 1, ove il dichiarante provi di trovarsi, al momento in cui è stato compiuto, in uno stato di privazione delle facoltà intellettive e volitive – anche parziale purchè tale da impedire la formazione di una volontà cosciente – dovuto a qualsiasi causa, pure transitoria, e di aver subito un grave pregiudizio a causa dell’atto medesimo, senza che sia richiesta, a differenza che per i contratti, per i quali vige la specifica disposizione di cui all’art. 428 c.c., comma 2, la malafede del destinatario”.

Quanto poi alla lamentata lesione del diritto di difesa a seguito del nuovo testo del n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., deve rilevarsi che, come evidenziato dalla citata pronuncia delle sezioni unite di questa Corte, la ratio legis della novella è finalizzata, in un quadro perfettamente compatibile con i principi costituzionali, ad evitare l’uso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali. Ciò a supporto della generale funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

In questa prospettiva, proseguono le Sezioni Unite, la scelta operata dal legislatore è quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione” (cfr. Cass. sez. un. 17 aprile 2014 n. 8053).

5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA