Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15678 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 23/06/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/06/2017),  n. 15678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Istria

n. 2, presso l’avv. Elisabetta Tollis, rappresentato e difeso

dall’avv. Erasmo Augeri giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 297/18/11, depositata il 12 ottobre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

gennaio 2017 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. De

Renzis Luisa, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello di F.F., ex dipendente del Banco di Napoli, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso della maggiore ritenuta IRPEF operata sulla somma (denominata “zainetto”) percepita nel 2005 dal Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco, ritenendo applicabile l’aliquota del 12,50 per cento.

2. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso (con i quali è denunciata la violazione, rispettivamente, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 e dell’art. 41, comma 1, lett. g-quater e art. 42, comma 4, medesimo TUIR) è riproposta la questione, già più volte esaminata da questa Corte, concernente il regime di tassazione della prestazione di capitale effettuata una tantum, in favore degli ex dipendenti, dal Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli.

Con giurisprudenza costante, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, è stato affermato il principio secondo il quale l’erogazione di tale prestazione, effettuata forfettariamente a saldo e stralcio, in forza di accordo transattivo e risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, in quanto la sua causa genetica è nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento; ne consegue che l’erogazione di tale prestazione in unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, (ora art. 17 del “nuovo” TUIR) (tra altre, Cass. nn. 11156 del 2010, 17535 del 2012, 13101 e 23030 del 2014, 21332 del 2015, 1521 del 2017).

2. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

3. In considerazione dell’epoca in cui si è consolidata la giurisprudenza citata, vanno compensate le spese dell’intero processo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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