Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15677 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31163 – 2018 R.G. proposto da:

F.S., – c.f. (OMISSIS), – V.G., – c.f.

(OMISSIS), – V.R., – c.f. (OMISSIS), – elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Costantino Morin, n. 45, presso lo

studio dell’avvocato Michele Arditi di Castelvetere che li

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrenti –

contro

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA del COMUNE di

(OMISSIS) (A.T.E.R. di (OMISSIS)), – c.f. (OMISSIS)/p.i.v.a.

(OMISSIS), – in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del

controricorso dall’avvocato Gianluca Bravi; elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Fulcieri Paulucci dè Calboli, n.

20/E, presso la sede della propria avvocatura.

– controricorrente –

e

F.A., – c.f. (OMISSIS), – elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Pietro della Valle, n. 2, presso lo studio

dell’avvocato Francesco Schillaci e dell’avvocato Francesca Aiello

che congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono in

virtù di procura speciale in calce al controricorso.

– controricorrente –

e

F.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2046/2018 della Corte d’Appello di Roma, udita

la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020

dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 30.1.2006 F.C., F.M. e F.S. citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Roma l'”Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di (OMISSIS) – A.T.E.R.” nonchè la sorella, F.A..

Esponevano che l'”I.A.C.P.”, proprietario dell’immobile in (OMISSIS), alla via Nicola Zingarelli, n. 13, scala “A”, interno n. 13, lo aveva assegnato con patto di futura vendita a E.M., madre di esse attrici e della convenuta; che, unitamente alla sorella, in qualità di eredi di E.M., erano subentrate nel diritto della madre di riscattare l’immobile.

Esponevano altresì che la sorella F.A., avente in uso l’immobile, aveva dichiarato che non intendeva esercitare il diritto di riscatto.

Chiedevano accertarsi e darsi atto del loro diritto di acquistare, indipendentemente dalla volontà di F.A., previo versamento dell’importo residuo ancora dovuto, l’immobile assegnato e condannare l'”A.T.E.R.” del Comune di (OMISSIS) alla stipula del contratto di vendita.

2. Si costituiva F.A..

Instava per il rigetto della domanda attorea; in via riconvenzionale chiedeva, tra l’altro, accertarsi e darsi atto dell’intervenuto acquisto da parte sua per usucapione della piena ed integrale proprietà dell’immobile.

3. Si costituiva l'”A.T.E.R.” del Comune di (OMISSIS).

Instava per il rigetto delle avverse domande.

4. Con sentenza n. 1949/2010 l’adito tribunale accoglieva la domanda delle attrici, dichiarava il loro diritto di acquistare l’immobile, previo pagamento dei residui importi risultanti dalla nota contabile del (OMISSIS), e rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta.

5. Proponeva appello F.A..

Resisteva l'”A.T.E.R.” del Comune di Roma; esperiva appello incidentale.

Resistevano F.C., F.S. e F.M..

Interrotto il giudizio a seguito del decesso di F.C., si costituivano i figli, V.G. e V.R..

6. Con sentenza n. 2046 dei 22.2/30.3.2018 la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame principale, rigettava le domande tutte esperite in prime cure dalle originarie attrici e condannava in solido gli appellati, V.G. e V.R., F.S. e F.M., a rimborsare alle controparti le spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che le originarie attrici non avevano assolto l’onere probatorio su di esse incombente ovvero non avevano allegato il contratto di assegnazione intercorso tra l'”I.A.C.P.” e E.M..

Evidenziava in particolare la corte che la L. n. 43 del 1949, art. 17, – di cui il tribunale aveva fatto applicazione – contempla un regime di successione nei diritti derivanti dall’assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare differente da quello di cui alla L. n. 60 del 1963, art. 6, disciplina, quest’ultima, che l'”A.T.E.R.” del Comune di (OMISSIS) assumeva applicabile in casi analoghi a quello per cui era controversia.

7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso V.R. V.G. e F.S.; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

L'”Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di (OMISSIS) – A.T.E.R.” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria delle spese.

F.A. parimenti ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

F.M. non ha svolto difese.

8. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

9. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la controricorrente F.A..

10. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115c.p.c., art. 116c.p.c., commi 1 e 2, e art. 210 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento.

Deducono che sia F.A., alla stregua della comparsa di costituzione in primo grado e dell’atto di appello, sia l'”A.T.E.R.” del Comune di (OMISSIS), alla stregua della comparsa di costituzione in primo grado, hanno ammesso, così sollevando le originarie attrici da ogni onere probatorio al riguardo, che E.M. era assegnataria dell’immobile per cui è controversia, che aveva diritto di riscattarlo, che l’assegnazione ricade nel vigore della L. n. 43 del 1949.

Deducono altresì che le originarie attrici non avevano la disponibilità neppure in copia del contratto di assegnazione, sicchè in primo grado, all’udienza del 24.10.2007, ne è stata ordinata all'”A.T.E.R.” l’esibizione, ordine di esibizione al quale tuttavia l'”A.T.E.R.” non ha ottemperato.

Deducono quindi che la corte di merito non ha in alcun modo tenuto conto nè dei fatti ammessi e non contestati nè dell’inottemperanza all’ordine di esibizione.

Deducono inoltre che la corte territoriale per nulla ha tenuto conto della nota contabile recante indicazione delle rate ancora dovute, depositata antecedentemente alla pronuncia dell’ordine di esibizione.

11. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 100 e 334 c.p.c..

Deducono che con l’iniziale citazione le originarie attrici non avevano proposto in danno di F.A. domande di sorta; che l’iniziale citazione era stata a costei notificata onde consentirle l’esercizio del diritto di riscatto.

Deducono quindi che dall’accoglimento della domanda attorea non poteva derivare pregiudizio alcuno in danno di F.A., sicchè costei non aveva alcuna legittimazione, alcun interesse ad impugnare il capo della sentenza di primo grado con il quale era stata accolta la domanda di F.C., F.M. e F.S..

Deducono pertanto che la corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello esperito da F.A., con ogni conseguenza in ordine all’appello incidentale dell'”A.T.E.R.”, siccome proposto allorchè era già decorso il termine di cui all’art. 327 c.p.c..

12. Il primo motivo è destituito di fondamento.

13. Il giudizio ha avuto inizio in prime cure con atto di citazione notificato il 30.1.2006 (cfr. controricorso “A.T.E.R.”, pag. 2).

Cosicchè rileva nella fattispecie ratione temporis il dettato dell’art. 115 c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, novella applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009.

Cosicchè riveste valenza nella fattispecie l’insegnamento espresso da questa Corte, in relazione appunto al previgente dettato dell’art. 115 c.p.c., a tenor del quale, affinchè un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione, ancorchè non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cass. 9.6.1999, n. 5699; Cass. 23.7.2004, n. 13830; Cass. 14.3.2006, n. 5488; Cass. 24.11.2010, n. 23816).

14. L’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti integra gli estremi di un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., comma 2; pur tuttavia non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ordine ai fini della decisione di merito (cfr. Cass. sez. lav. 27.1.2017, n. 2148; Cass. 13.8.2004, n. 15768; Cass. 22.11.2012, n. 20673).

15. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

16. Alla luce degli operati rilievi si osserva quanto segue.

17. In primo luogo, pur a supporre che F.A. e l'”A.T.E.R.” abbiano espressamente dato atto delle circostanze riferite dalle originarie attrici (ovvero, quanto meno, che abbiano impostato le rispettive difese su argomentazioni logicamente incompatibili con il loro disconoscimento), è ben evidente che gli assunti secondo cui E.M. fosse assegnataria dell’immobile per cui è controversia, che avesse la facoltà di riscattarlo e che l’assegnazione ricadesse nel vigore della L. n. 43 del 1949, più che sostanziare vere e proprie circostanze “di fatto”, si connotano, a rigore, quali possibili esiti di una valutazione in diritto.

Esiti di una valutazione in diritto in relazione ai quali, propriamente, non può connettersi il principio di non contestazione, siccome evidentemente esiti destinati a costituire il risultato dell’estrinsecazione della potestas iudicandi devoluta all’autorità giudiziaria adita nella fattispecie.

17.1. In ogni caso trattasi di circostanze che non valgono a menomare il passaggio essenziale della ratio decidendi dell’impugnato dictum, ovvero il rilievo della mancata produzione del contratto di assegnazione, che – ha soggiunto la corte d’appello – “avrebbe chiarito non solo la tipologia del contratto medesimo, ma anche l’assoggettabilità o meno dello stesso alla normativa invocata da parte attrice” (cfr. sentenza d’appello, pag. 3).

Del resto l'”A.T.E.R.” del Comune di (OMISSIS) ha addotto (cfr. controricorso, pag. 3) che alla fattispecie si applica la L. n. 60 del 1963, art. 6, comma 3, ai sensi del quale, “in caso di morte dell’assegnatario (…) l’alloggio su loro domanda dovrà essere assegnato agli eredi (…) purchè conviventi con l’assegnatario al momento della sua morte”.

18. In secondo luogo, nel segno dei summenzionati insegnamenti di questa Corte in tema di inosservanza dell’ordine di esibizione e di cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, a nulla vale lamentare l’omessa valutazione dell’inottemperanza all’ordine di esibizione e della nota contabile recante indicazione delle rate ancora dovute (nota contabile alla cui stregua il primo giudice aveva ritenuto che l'”A.T.E.R.” avesse riconosciuto il diritto delle attrici al riscatto: cfr. ricorso, pag. 8).

19. Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento.

20. Invero F.A. era legittimata ed interessata ad impugnare la sentenza di primo grado (che aveva accolto la domanda delle originarie attrici).

Lo era propriamente perchè aveva comunicato di non voler, quale coerede di E.M., esercitare il diritto di rendersi acquirente dell’immobile, nell’esclusivo suo uso (cfr. ricorso, pag. 1), per cui è controversia. E perchè già con la comparsa di costituzione e risposta in prime cure aveva addotto di aver vissuto, da sola con la madre, e di vivere, da sola, ininterrottamente, da oltre quarant’anni nell’immobile (cfr. ricorso, pag. 4; cfr. controricorso di F.A., pag. 3).

Più esattamente F.A., ancorchè non abbia inteso gravare il primo dictum nella parte in cui recava reiezione della domanda riconvenzionale volta ad ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto, da parte sua, per usucapione della proprietà esclusiva dell’immobile, aveva piena legittimazione e pieno interesse ad impugnare la prima statuizione, al fine di ottenere il rigetto della domanda in prime cure esperita dalle sorelle e quindi conservarsi nella posizione di possessore esclusivo dell’immobile.

Contrariamente all’assunto dei ricorrenti l’accoglimento della domanda esperita da F.C., F.M. e F.S. la pregiudicava senza dubbio.

21. Si ha dunque pieno riscontro dell’interesse di F.A. ad appellare la sentenza n. 1949/2010 del Tribunale di Roma, specificamente alla stregua dell’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l’interesse all’impugnazione va apprezzato in relazione all’utilità concreta che possa derivare dall’accoglimento del gravame e si collega alla soccombenza, anche parziale, connessa ad una statuizione del giudice idonea ad arrecare pregiudizio alla parte (cfr. Cass. sez. lav. 11.7.2014, n. 16016; Cass. sez. lav. 14.12.1996, n. 11180).

22. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare sia alla controricorrente F.A. sia alla controricorrente “Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di (OMISSIS) – A.T.E.R.” le spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

F.M. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va perciò nei suoi confronti assunta.

23. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso;

condanna in solido i ricorrenti, V.G., V.R. e F.S., a rimborsare alla controricorrente, F.A., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna in solido i ricorrenti, V.G., V.R. e F.S., a rimborsare alla controricorrente, “Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di (OMISSIS) – A.T.E.R.”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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