Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15677 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. I, 01/07/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 01/07/2010), n.15677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5983/2006 proposto da:

T.C., T.A., T.M., T.

S., T.M.G., T.V. eredi di

C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARRA

Alfonso Luigi, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto R.G. 687/04 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

13.7.04, depositata l’8/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

0/09/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 29 marzo 2004 C., A., M., M. G., e T.V., quali eredi di C.C. hanno chiesto la condanna della Presidenza del consiglio dei ministri a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio amministrativo (avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di erogazione del contributo regionale per l’assistenza agli invalidi non autosufficienti formatosi a seguito di diffida notificata il 25 e 27 gennaio 1997) davanti al t.a.r. Campania, iniziato con ricorso del 21 aprile 1997 e definito, a seguito di presentazione di istanze di prelievo del 22 maggio 1998 e del 24 giugno 2000, con sentenza del 16 marzo 2001, avverso la quale è stato proposto il 6 luglio 2001 appello al Consiglio di Stato che lo ha definito con sentenza del 29 settembre 2003.

Con decreto dell’8 febbraio 2005 la corte d’appello di Roma ha rigettato il ricorso ritenendo non superato il termine di durata ragionevole, da determinare in tre anni, decorrente dalla presentazione dell’istanza di prelievo.

Avverso il decreto della corte d’appello di Roma i T. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La Presidenza del consiglio non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano che:

a) la corte territoriale abbia determinato il periodo di durata ragionevole con decorrenza dalla presentazione dell’istanza di prelievo (primo motivo);

b) il periodo di durata ragionevole sia stato ritenuto pari a tre anni invece che in due anni (secondo motivo);

c) sia stata ritenuta necessaria la prova del pregiudizio che invece è in re ipsa (terzo motivo);

d) sia stata disposta la compensazione delle spese (quarto motivo);

e) non si sia tenuto conto della fase stragiudiziale (quinto motivo);

f) siano stati violati i principi in tema di rapporti tra giudice nazionale e disciplina sovranazionale (sesto motivo).

2. Il primo motivo è manifestamente fondato. Infatti, come è stato affermato dalle sezioni unite, con sentenza n. 28507 del 2005, in adesione all’orientamento ripetutamente espresso dalla giurisprudenza della corte di Strasburgo, la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo va riscontrata, anche per le cause proposte davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo di tempo decorso dall’instaurazione del procedimento, senza che su di esso possa incidere la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo.

E’ invece inammissibile il secondo motivo che censura un accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito con argomentazione logica e sufficiente.

Quanto al terzo motivo, deve rilevarsi che la corte territoriale dopo aver escluso che la durata dei giudizi amministrativi potesse considerarsi irragionevole, ha aggiunto, ad abundantiam, che i ricorrenti non avevano fornito la prova del pregiudizio, ma tale argomentazione non ha una funzione autonoma e pertanto la relativa censura appare inammissibile.

Il quarto motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo, mentre è manifestamente infondato il quinto motivo perchè, secondo il costante orientamento di questa corte (Cass., n. 23519 e 7118 del 2006) ai fini del riconoscimento del diritto all’equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, non è computabile nella durata del processo avanti al giudice amministrativo il termine, predeterminato dalla legge, al cui decorso il silenzio serbato dalla p.a., a fronte di un’istanza del privato, è equiparato ad un provvedimento di rigetto dell’istanza medesima, impugnabile avanti al giudice.

Infine, è inammissibile il sesto motivo che si risolve in una generica e astratta critica senza individuazione di alcun specifico vizio giuridico o logico del provvedimento impugnato.

Non essendovi ulteriori accertamenti di fatti da compiere può procedersi alla decisione del merito, ai sensi dell’art. 384 c.c., liquidando un’indennità di Euro 2.562,00 per due anni e cinque mesi di ritardo (durata ragionevole essendo quella di tre anni per il primo grado e due anni per l’appello).

Quanto alle spese giudiziali, vanno liquidate per intero quelle relative al giudizio di merito mentre debbono compensarsi fino alla metà quelle del giudizio di cassazione, con distrazione a favore dell’avv. Alfonso Luigi marra che se ne dichiara antistatario.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento di Euro 2.562,00 in favore del ricorrente oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda; condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.200,00 (di cui Euro 720,00 per onorari, Euro 380,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi) quanto al giudizio di merito e, previa compensazione fino alla metà, in Euro 400,00 per il giudizio di cassazione, in entrambi i casi oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, disponendo che tali spese siano distratte a favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

 

 

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