Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15676 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/07/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 28/07/2016), n.15676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11924-2010 proposto da:

SIMET S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GRAZIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO FERRANTE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. CARTOLARIZZAZIONE CREDITI

INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dagli Avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 106/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/05/2009 R.G.N. 585/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLO per delega orale Avvocato SGROI

ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

– Con sentenza del 24/2 – 19/5/2009 la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione della società Simet s.r.l. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Padova che le aveva respinto l’opposizione al verbale di accertamento del mese di ottobre del 1999 col quale gli ispettori dell’Inps avevano attivato il recupero dei contributi, sia in relazione alla mancata corresponsione ai dipendenti in trasferta del compenso per il tempo viaggio, in violazione dell’art. 27 C.C.N.L., punto 3, di settore, sia con riguardo all’erogazione con cadenza mensile ad alcuni impiegati degli emolumenti qualificati come rimborsi chilometrici, pur in assenza di precise indicazioni delle località raggiunte, dei giorni, degli orari, degli spostamenti e degli adempimenti svolti.

Il primo giudice aveva respinto la domanda dell’opponente dopo aver rilevato che quest’ultima non aveva provato che i dipendenti indicati nel verbale fossero dei trasfertisti, avendo ad essi corrisposto solo l’indennità di trasferta senza la maggiorazione del 30% della paga base, così come difettava la necessaria documentazione analitica relativa alla regolarità del rimborso chilometrico.

La Corte d’appello, nel respingere il gravame della società, ha spiegato che, essendo pacifico che quest’ultima non aveva mai corrisposto ai propri dipendenti in trasferta abituale la maggiorazione del 30% sul minimo della busta paga, la medesima era tenuta a versare sia l’indennità di trasferta, che non poteva ritenersi alternativa alla predetta maggiorazione, sia il compenso per il tempo di viaggio, pena una disparità di trattamento coi dipendenti non comandati in modo sistematico in trasferta, i quali percepivano anche il compenso per il viaggio. Quanto ai rimborsi chilometrici, gli stessi erano in realtà delle indennità, come tali soggette a contribuzione, in quanto le macchine adoperate dai dipendenti erano risultate di proprietà aziendale e l’appellante non aveva provato, nè dedotto, che questi anticipassero il costo del carburante.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Simet srl con due motivi articolati in più punti.

L’Inps deposita delega al proprio difensore in calce al ricorso notificato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 27 C.C.N.L., Disciplina Speciale Parte Prima, del industria metalmeccanica e installazione impianti, anche in relazione all’art. 1362 c.c..

Rileva la società che dal testo del summenzionato contratto collettivo si evince che al lavoratore comandato in trasferta spetta, oltre alla relativa indennità, anche un compenso per il tempo di viaggio, determinato da un importo pari all’85% della retribuzione normale, mentre tale disciplina non si applica nei confronti dei lavoratori che prestano la loro opera abitualmente in trasferta, ai quali compete, invece, solo una maggiorazione dei minimi di paga contrattuale nella misura del 30% ovvero al “terzo di trasferta” per il pasto meridiano, quando ricorrano le condizioni previste in genere sui tempi di rientro e sempre che non possano fruire della mensa aziendale. Quindi, la ricorrente fa osservare che per i lavoratori cosiddetti “trasfertisti”, come quelli le cui posizioni avevano costituito oggetto dell’accertamento ispettivo, quest’ultima maggiorazione sarebbe alternativa al riconoscimento dell’indennità di trasferta (alternatività fra indennità di trasferta – senza tempo di viaggio – e maggiorazione del 30% della paga base), così come era dato desumere dalle intenzioni delle parti stipulanti, in quanto diversamente si sarebbe determinata una inammissibile duplicazione di voci destinate a ristorare il medesimo disagio. Sarebbe incorsa, pertanto, in errore la Corte d’appello nel non riconoscere la natura alternativa dei suddetti emolumenti sulla base del rilievo, non aderente alle intese collettive e al dato letterale delle relative pattuizioni, che tale alternatività avrebbe generato disparità di trattamento tra lavoratori trasferisti (remunerati col 30% di maggiorazione o con l’indennità di trasferta, ma senza tempo di viaggio) e lavoratori non mandati abitualmente in trasferta (remunerati con l’indennità di trasferta oltre al tempo di viaggio). In realtà, secondo la difesa della società, il continuo spostamento dei trasferisti rispetto all’episodico spostamento degli altri lavoratori rendeva le situazioni sottostanti del tutto diverse, per cui non poteva esservi disparità di trattamento a fronte di situazioni diverse. Ne derivava, altresì, che era viziato l’accertamento ispettivo, convalidato dalla Corte territoriale, per il fatto che erano stati erroneamente pretesi i contributi sul tempo di viaggio dei trasferisti (quest’ultimo era espressamente escluso per la loro attività dal C.C.N.L.), anzichè sulle maggiorazioni del 30% dei minimi contrattuali ovvero sulla corrisposta indennità di trasferta. Inoltre, si deduce la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione nella parte in cui si assume l’identità di fatto tra la figura del trasfertista abituale e colui che è comandato in modo non sistematico in trasferta, facendosi rilevare che tale pretesa identità non sussiste dal momento che il trasfertista abituale, non avendo una sede di lavoro, svolge sempre la prestazione in località mutevoli, mentre la persona comandata in trasferta ha solitamente una sede di lavoro.

Il motivo è infondato.

Invero, l’evidenziata alternatività fra l’indennità di trasferta, senza tempo di viaggio, e la maggiorazione del 30% della paga base nei riguardi dei lavoratori cosiddetti “trasferisti”, così come illustrata alla luce delle richiamate disposizioni collettive, non fa venir meno la validità della decisione impugnata nella parte in cui la stessa è basata sull’esito dei rilievi ispettivi che consentirono di accertare che ai lavoratori in trasferta non veniva corrisposto il compenso per il tempo di viaggio in violazione della previsione dell’art. 27 C.C.N.L., punto 3, di modo che venivano recuperati i contributi dovuti in relazione ad un imponibile calcolato su un tempo medio di 20 minuti giornalieri per ogni giorno di trasferta.

Invero, proprio il carattere alternativo evidenziato dalla ricorrente comporta che i contributi dovevano essere comunque versati su uno dei due tipi di emolumenti previsti, per cui il fatto che non era stata corrisposta ai suddetti lavoratori la maggiorazione del 30% sulla paga base, in quanto ritenuta dalla società alternativa all’altro emolumento, non poteva far venir meno il suo obbligo contributivo rispetto all’altro compenso alla cui erogazione era tenuta per effetto di quanto accertato in sede ispettiva.

Tra l’altro, dal testo della norma collettiva di cui dell’art. 27 C.C.N.L., riprodotta dalla ricorrente, si evince che al punto 12 (cioè quello immediatamente successivo al punto 11 riguardante la suddetta maggiorazione del 30% sui minimi di paga base per i trasferisti) le parti disciplinarono anche i casi in cui ai lavoratori in trasferta veniva riconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio di cui al precedente punto 3.

In ultima analisi, vi è stato un accertamento di fatto operato dagli ispettori in ordine alla mancata erogazione del suddetto compenso, accertamento sulla base del quale la Corte ha motivato il proprio convincimento sulla sussistenza dell’obbligo contributivo della società inadempiente, per cui si è in presenza di un accertamento di merito adeguatamente supportato che sfugge ai rilievi di legittimità.

2. Col secondo motivo si deduce, anzitutto, il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendosi la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione nella parte in cui si è ritenuta la carenza di prova circa l’iniziale esborso del costo della benzina a carico dei dipendenti, laddove tale fatto costituiva un pacifico presupposto, mai contestato dall’Inps, nè in primo grado, nè in sede di gravame, sia del verbale di accertamento che del percorso argomentativo del giudice di prime cure. In pratica, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nel riconoscere i caratteri della novità e della tardività ad un presupposto di fatto ritenuto, invece, pacificamente esistente dal giudice di prime cure. Nel contempo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sostenendosi che non spettava alla ricorrente in sede di accertamento negativo provare l’inesistenza dei presupposti dell’impossibilità del recupero contributivo e, in particolare, l’avvenuto esborso del costo della benzina da parte dei lavoratori quale presupposto dell’esenzione contributiva del successivo rimborso aziendale.

Il motivo è infondato.

Anzitutto il motivo pecca di autosufficienza nella parte in cui si contesta la rilevata novità, da parte della Corte d’appello, della circostanza rappresentata dall’asserita anticipazione, da parte dei dipendenti, dei costi del carburante per le trasferte.

Infatti, la ricorrente non ha indicato in maniera specifica in quale atto del processo di primo grado ed in quali termini fu prospettata la suddetta circostanza, nonchè in quale parte del giudizio di seconde cure ed in quali termini la stessa fu riproposta, per cui allo stato non è possibile verificare se realmente la stessa era priva del carattere della novità, a nulla potendo rilevare la supposizione dell’odierna ricorrente secondo la quale il giudice di prime cure l’avrebbe considerata come un fatto presupposto del rimborso delle spese. A quest’ultimo riguardo si osserva, invece, che dalla sentenza d’appello emerge che il primo giudice aveva rilevato che difettava la necessaria documentazione analitica relativa alle località raggiunte, ai giorni e agli spostamenti, da cui derivava la correttezza del recupero contributivo operato dall’istituto previdenziale.

E’, invece, infondato il rilievo incentrato sull’asserito malgoverno degli oneri probatori in tema di accertamento negativo del credito.

Invero, questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. sez. lav. n. 15162 del 9/6/2008) che “l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Fattispecie relativa a domanda proposta nei confronti dell’ente previdenziale dal datore di lavoro al fine di ottenere, previo accertamento negativo della natura subordinata dei rapporti di lavoro dei propri collaboratori, la ripetizione dei contributi previdenziali versati).

Le sezioni unite (Cass. sez. un. n. 18046 del 4/8/2010) hanno poi ribadito che “in tema d’indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d’attore, dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l’onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per attribuzione della quota d’integrazione al minimo, contestata dall’Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)”.

Nella fattispecie non può, quindi, sostenersi che sia stato erroneamente ripartito l’onere della prova riguardante l’esenzione della datrice di lavoro dal pagamento dei contributi per i rimborsi dei costi afferenti ai chilometri percorsi dai dipendenti trasferisti: invero, è corretto il ragionamento della Corte d’appello per la quale spettava alla società provare l’avvenuto esborso del costo del carburante da parte dei lavoratori in trasferta, presupposto necessario, questo, affinchè la parte datoriale potesse fruire, a sua volta, dell’esenzione contributiva in conseguenza del rimborso ai propri dipendenti della spesa da essi anticipata per gli spostamenti nei vari luoghi di lavoro.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 4100,00, di cui Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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