Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15676 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28471-2018 proposto da:

D.R.P., rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE D’UGO

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

L. S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 373/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 24.5.2005 D.R.P. evocava in giudizio L. S.r.l. innanzi il Tribunale di Vasto per sentirla condannare al risarcimento del danno derivato ad esso attore in conseguenza dell’inadempimento del contratto di appalto avente ad oggetto la ricostruzione di un fabbricato. L’attore esponeva, in particolare, che l’appaltatore non aveva ultimato le opere nè le aveva eseguite a regola d’arte.

Si costituiva l’appaltatore resistendo alla domanda e producendo un verbale di accettazione dell’opera senza riserve. Spiegava inoltre domanda riconvenzionale per la condanna del D.R. al pagamento del saldo dei lavori eseguiti, pari ad Euro 26.754,00 e chiama in causa il direttore dei lavori.

Con sentenza n. 599/2012 il Tribunale di Vasto riscontrava l’esistenza dei vizi denunciati dal committente, accoglieva la domanda di quest’ultimo e compensava tra le parti le spese del grado, poichè dalla C.T.U. era emerso che comunque L. S.r.l. aveva eseguito su incarico del D.R. opere non comprese nell’appalto.

Interponeva appello avverso detta decisione L. S.r.l., invocandone la riforma. Si costituiva in seconde cure, resistendo al gravame, De.Ri.Pa.. Rimaneva invece contumace il direttore dei lavori, C.M..

Con la sentenza impugnata, n. 373/2018, la Corte di Appello di L’Aquila accoglieva il gravame, condannando il D.R. al pagamento in favore di L. S.r.l. della somma di Euro 22.615,06 ed alle spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione De.Ri.Pa. affidandosi a tre motivi.

L. S.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che il ricorso in Cassazione è stato notificato soltanto a L. S.r.l. e non anche a C.M., parte del giudizio di merito. Tuttavia, poichè nel caso di specie non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, non occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.. Del pari non necessaria è l’integrazione ai sensi dell’art. 332 c.p.c., posto che quando, come nel caso di specie, il ricorso risulti all’evidenza infondato è possibile, in applicazione del principio generale della cd. “ragione più liquida”, omettere un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 23542 del 18/11/2015, Rv.637243; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019, Rv.653636).

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che il verbale di accettazione dell’opera senza riserve depositato in atti del giudizio di merito dall’appaltatore era stato disconosciuto tempestivamente dal committente all’udienza del 12.5.2005, posto che alla precedente udienza del 13.4.2005 la causa non era stata trattata, ma era stato disposto un semplice rinvio per consentire la chiamata in causa del terzo, C.M..

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2702,2719,2697 c.c., e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte abruzzese avrebbe dovuto tener conto del fatto che il D.R. aveva espressamente contestato la conformità all’originale della fotocopia del verbale di accettazione dell’opera. Di conseguenza, l’originale del documento avrebbe dovuto essere prodotto in atti del giudizio di merito; in caso contrario, la Corte di Appello non avrebbe potuto considerarlo come prova validamente acquisita.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 216 c.p.c., nonchè il travisamento di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte aquilana avrebbe dovuto ritenere tempestivamente disconosciuta la fotocopia del verbale di accettazione delle opere prodotta in atti da L. S.r.l. e, a causa del mancato deposito dell’originale, avrebbe dovuto ritenere detto documento tamquam non esset, poichè l’appaltatore ne aveva richiesto la verificazione, ma – appunto – non aveva curato il deposito dell’originale del documento, indispensabile per procedere alla verificazione stessa, nei termini previsti per la deduzione delle istanze istruttorie.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono infondate. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge infatti che L. S.r.l. aveva depositato, insieme alla comparsa di costituzione e risposta in prime cure, la copia del verbale di accettazione dell’opera senza riserve, sottoscritto dal D.R. in data (OMISSIS) e che “Tale documento non è stato in alcun modo contestato dall’attore alla prima udienza di comparizione, come si evince dalla lettura del verbale in data (OMISSIS). Soltanto alla successiva udienza del 12.5.2005 (cui la causa era stata rinviata per consentire alla convenuta la chiamata in garanzia del direttore dei lavori) l’attore ha disconosciuto la dichiarazione, riservando nuova istanza di disconoscimento all’esito del deposito dell’originale mentre la convenuta ha eccepito la tardività del disconoscimento” (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza). Sul punto, va ribadito il principio per cui, anche in materia di disconoscimento della conformità della copia all’originale ex art. 2719 c.c., si applicano i termini di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.. Esso, quindi, deve avvenire in modo formale e specifico nella prima occasione -udienza o difesa-utile (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23174 del 27/10/2006, Rv. 593624; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3474 del 13/02/2008, Rv. 601836; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19680 del 17/07/2008, Rv. 604986; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 25/02/2009, Rv. 606996; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 13425 del 13/06/2014, Rv.631388; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 882 del 16/01/2018, Rv. 646669; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 4053 del 20/02/2018, Rv. 647808). Nè è possibile dare rilievo al contenuto o all’intensità dell’attività difensiva svolta in udienza, posto che l’art. 215 c.p.c., indica chiaramente la prima udienza o la prima risposta (per tale dovendosi intendere la prima difesa utile). Detti momenti processuali sono tra loro alternativi, ma non nel senso che la parte interessata può scegliere se formulare il disconoscimento nella prima udienza o nella prima difesa utile, bensì nel diverso significato che il disconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, sia essa una udienza o una difesa scritta (in termini, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4059 del 11/05/1990, Rv. 467078, secondo cui “Dal combinato disposto dell’art. 214 c.p.c., comma 2, e art. 215 c.p.c., n. 2, si desume che la scrittura privata, anche se prodotta in copia fotostatica, si ha per riconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, se la stessa non la disconosce o se, trattandosi di erede (o di avente causa del suo erede apparente), non dichiari di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del proprio dante causa in modo formale e specifico, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento”; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2114 del 05/05/1978, Rv. 391495).

Peraltro nel caso di specie la prima udienza del 13.4.2005, che il ricorrente non contesta essersi regolarmente tenuta, si era conclusa con un rinvio per consentire all’appaltatore di chiamare in causa il terzo. Poichè non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario tra la domanda di risoluzione e risarcimento del danno proposta dal committente nei confronti dell’appaltatore e la diversa domanda svolta da quest’ultimo nei riguardi del direttore dei lavori, anche alla luce del diverso titolo su cui le due distinte pretese sono fondate, il contraddittorio tra committente ed appaltatore era integro già in prima udienza, onde il primo era comunque tenuto a prendere posizione sulle difese del secondo, senza attendere il perfezionamento del contraddittorio in relazione alla diversa, e non inscindibile, domanda spiegata da L. S.r.l. nei confronti del direttore dei lavori C..

Inoltre, è opportuno evidenziare che nel caso di specie la Corte di Appello ha ritenuto tardivo il disconoscimento operato dal D.R. sulla base di specifica eccezione dell’appaltatore L. S.r.l., in coerenza con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Il riconoscimento tacito della scrittura privata sancito dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, comporta la decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa, e come tale non opera d’ufficio ma è rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto in modo esplicito, nè essendo desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6968 del 27/03/2006, Rv. 588463; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14475 del 19/06/2009, Rv. 608782).

Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha precisato che il procedimento è stato incardinato prima del 2005, allorquando l’ordinamento processuale consentiva alle parti di sollevare le eccezioni non rilevabili di ufficio nella seconda udienza di comparizione, e non invece in quella fissata ai soli fini di cui all’art. 180 c.p.c., dedicata alla sola verifica della regolarità del contraddittorio. La deduzione non appare rilevante, posto che in ogni caso il disconoscimento andava proposto, anche nella vigenza della precedente normativa, alla prima udienza utile, e quindi – nel caso specifico – all’udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c., alla quale peraltro, come già osservato, il contraddittorio tra committente ed appaltatore era perfettamente integro.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato in questo giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA