Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15676 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 23/06/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/06/2017),  n. 15676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.LLI A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dell’Elettronica n.

20, presso l’avv. Giuseppe Piero Siviglia, rappresentata e difesa

dagli avvocati Salvatore Sammartino e Fausta Firrarello, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 113/14/10, depositata il 30 agosto 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

gennaio 2017 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per la ricorrente e

l’avv. Salvatore Sammartino per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. De

Renzis Luisa, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia indicata in epigrafe, con la quale, in controversia concernente avviso di accertamento emesso nei confronti della F.lli A. s.r.l. per IVA, IRPEG ed IRAP relative all’anno 2001, è stato dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per invalidità della notificazione.

Il giudice a quo, in particolare, ha affermato che: la notifica era stata tempestivamente effettuata soltanto presso la sede della società, ma essa non spiegava alcun effetto, in quanto l’appello doveva essere notificato, ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ., presso i procuratori costituiti in primo grado e domiciliatari; vi era stata una notifica ad uno solo di essi (che nel frattempo avevano mutato la sede del proprio studio), ma tardivamente; la costituzione in giudizio della società non aveva prodotto alcun effetto sanante.

2. La F.lli A. s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione degli artt. 156, 160 e 330 cod. proc. civ., sostenendo che la notifica dell’appello, quand’anche fosse da considerare nulla, è stata sanata dalla costituzione in giudizio della controparte.

Il motivo è fondato.

Va premesso che la norma applicabile nella fattispecie, concernente il luogo di notificazione del ricorso in appello nel processo tributario, è il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17 e non l’art. 330 cod. proc. civ., rispetto al quale il primo ha carattere di specialità e quindi di prevalenza (cfr. Cass., sez. un., n. 14916 del 2016e Cass. n. 4233 del 2017).

Ciò posto, la notifica effettuata presso la sede della società, anzichè nel domicilio eletto, come prescrive del predetto art. 17, il comma 1 (il quale consente la notifica “nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio” soltanto in mancanza di elezione di domicilio), è affetta da nullità e non certo da inesistenza, alla luce del generale principio in virtù del quale il luogo in cui la notificazione dell’impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione (anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario), ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), come avvenuto nella specie, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass., sez. un., n. 14916/16, cit.).

2. Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale procederà all’esame del merito della controversia, oltre a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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