Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15676 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/07/2010), n.15676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI

106, presso lo studio dell’avvocato TAMPONI MICHELE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAINARDI Alessandro, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 263/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI dell’8.11.07, depositata il 13/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, in cui la parte erariale ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Le parti hanno depositato memorie.

Nella specie, il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale con la quale, accogliendo l’appello dell’Agenzia, è stato negato al contribuente il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni in contestazione: in particolare, il giudice d’appello ha affermato, per quanto qui rileva, la fondatezza dell’eccezione dell’Ufficio relativa alla presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 7.

Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso, con il quale il contribuente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 9 cit., è manifestamente infondato, sulla base del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale la presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista dalla citata L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9, preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro (Cass. n. 3682, 6504, 25239 del 2007 ed altre conformi). Ne consegue che, come rilevato in memoria dalla parte erariale, solo per mera svista la censura era stata dichiarata fondata, emergendo l’opposta soluzione chiaramente dall’orientamento indicato.

Anche il secondo ed il terzo motivo – relativi ai periodi d’imposta non oggetto di “condono” – non colgono nel segno. Il secondo perchè deduce, in modo inammissibile, sotto il profilo della violazione di legge delle incongruenze nella valutazione delle risultanze di causa.

Il terzo, in quanto privo del necessario “momento di sintesi”.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

 

 

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