Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15675 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/07/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 28/07/2016), n.15675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20343-2013 proposto da:

P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

DRESDA S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MICHELE MARIANI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 667/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/03/2013 R.G.N. 897/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito l’Avvocato GIANNI GAETANO per delega orale Avvocato MARESCA

ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso in via principale per

inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/11/12 – 5/3/12 la Corte d’appello di Venezia, nel pronunziarsi sull’impugnazione proposta da P.G. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che gli aveva respinto la domanda volta all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento nei confronti della società Dresda s.r.l. e al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dell’obbligo di riassunzione, ha rigettato il gravame.

La Corte ha rilevato che il procuratore dell’appellante aveva depositato copia della sentenza n. 241/11 della stessa Corte, passata in giudicato, dalla quale si evinceva che il risarcimento del danno era stato già quantificato e che era stata definitivamente esclusa l’esistenza della violazione dell’obbligo di assunzione sul quale il ricorrente aveva basato la domanda di risarcimento.

Per la cassazione della sentenza ricorre il P. con un solo motivo.

Resiste con controricorso la società Dresda s.r.l.

Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 346 c.p.c., il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha dimenticato completamente che la condanna della società Dresda s.r.l. al pagamento di 21 mensilità per l’inadempimento dell’obbligo di assunzione era passata in giudicato a seguito del combinato disposto delle sentenze n. 103/2010 e n. 241/2011.

A conforto del proprio assunto difensivo il P. richiama il contenuto del dispositivo della sentenza n. 241/11 che aveva dichiarato infondato l’appello della società Dresda s.r.l., confermando la sentenza di primo grado – contenente la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno per effetto dell’inadempimento dell’obbligo contrattuale del 10.2.88 – e dichiarato l’illegittimità dl licenziamento, in parziale accoglimento dell’impugnazione di esso lavoratore, condannando la datrice di lavoro al pagamento di un’indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto Quindi, secondo il P., con la sentenza n. 241/11 la Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione della società Dresda s.r.l. avverso la condanna subita ed aveva parzialmente riformato la precedente sentenza n. 103/2010 che tale condanna aveva previsto, accogliendo la domanda di esso lavoratore alla condanna della controparte all’ulteriore pagamento del danno ai sensi dell’art. 8 della legge n. 604/66 nella misura di sei mensilità per l’intimato licenziamento. Ne conseguiva, secondo tale assunto difensivo, che quest’ultima condanna si aggiungeva, senza sostituirla, a quella precedente, per cui sulla condanna al risarcimento del danno per mancata assunzione precedente al licenziamento si era formato il giudicato e, pertanto, aveva errato la Corte d’appello nell’affermare, nella sentenza oggi impugnata, che l’unico risarcimento a cui esso ricorrente aveva diritto era quello del pagamento dell’indennità di sei mesi dovutogli per effetto della sentenza n. 241/11.

Osserva la Corte che il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Occorre, infatti, prendere le mosse dalle richieste avanzate in primo grado dal P. sul cui contenuto non vi è contrasto tra le parti. Invero, col suddetto ricorso il P. chiedeva accertarsi l’illegittimità del licenziamento, sia per insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, sia per la violazione dell’impegno contrattuale a mantenere la sua situazione di occupazione quale assunto dalla società “Adriatic Shipping Company” (poi incorporata per fusione nella Dresda s.r.l. come si evince dall’odierna sentenza), a sua volta facente parte del Gruppo Fremura ed operante nell’interesse e per conto di Fremura Group s.r.l. Infatti, secondo il ricorrente, occorreva accertare che, sia in termini di determinazione della consistenza aziendale che in termini di attuazione dell’obbligo di repechage, per l’adempimento delle obbligazioni conseguenti il rapporto di lavoro ed il licenziamento erano responsabili in solido nei suoi confronti le società Shipping Services Italia s.r.l., Dresda s.r.l. e Fremura Group s.r.l.

Dalla sentenza oggetto della presente impugnazione si ricava, poi, che con sentenza n. 103/2010 il giudice dl lavoro aveva accertato la legittimità del licenziamento, condannando, tuttavia, la società Dresda a dare attuazione al patto di riassunzione e a risarcire al P. il danno patito per effetto dell’inadempimento dell’obbligo contrattuale.

Aggiunge la Corte territoriale che a seguito di impugnazione della predetta decisione la stessa venne riformata con sentenza n. 241/2011, con la quale fu accertata l’illegittimità del licenziamento e la società Dresda s.r.l venne condannata al risarcimento del danno nella misura di un’indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Nelle more, precisa la Corte di merito, il P. chiese al giudice del lavoro di Venezia l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento nei confronti di Dresda e, comunque, tutte le somme dovutegli a titolo di risarcimento del danno in conseguenza della violazione dell’obbligo di riassunzione.

Il giudice adito respinse il ricorso, ritenendolo infondato. Avverso tale sentenza propose appello il P., instaurando, in tal modo, il giudizio di secondo grado la cui decisione, basata sull’accoglimento dell’eccezione del giudicato di cui alla sentenza n. 241/11 sollevata dall’appellata, è oggetto dell’attuale impugnazione innanzi a questa Corte.

Ora il ricorrente vuoi sostenere che la condanna risarcitoria di cui alla citata sentenza n. 241/11 si sarebbe aggiunta, senza sostituirla, alla condanna al risarcimento dei danni per la mancata assunzione precedente al licenziamento, coperta da giudicato, per cui la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore nell’affermare, nella sentenza oggi impugnata n. 667/12, che l’unico risarcimento a cui egli aveva diritto era quello del pagamento dell’indennità di sei mesi dovutogli per effetto della sentenza n. 241/11. Tuttavia tale tesi difensiva rimane solo una deduzione dell’odierno ricorrente, il quale non spiega la ragione logico-giuridica in base alla quale la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere che la statuizione di condanna contenuta nella sentenza d’appello n. 246/11 si aggiungeva a quella prevista nella sentenza di primo grado n. 103/10.

Basta, infatti, osservare che l’odierna controricorrente giustamente rileva che entrambe le parti avevano impugnato la predetta sentenza e che, quindi, non poteva essersi formato un giudicato interno dal momento che l’intera materia controversa era stata devoluta al giudice d’appello.

D’altra parte, quest’ultimo, nella sentenza oggetto della presente impugnazione, ha tratto spunto dal deposito, da parte del procuratore del P., della copia della sentenza n. 241/11, con l’attestazione del suo passaggio in giudicato, per affermare che il risarcimento del danno era stato già quantificato e che era stata definitivamente esclusa l’esistenza della violazione di quell’obbligo di assunzione sul quale il medesimo appellante fondava la sua domanda di risarcimento, con la conseguenza che ogni altra questione rimaneva assorbita e che il gravame doveva essere respinto.

Come si è detto in precedenza il ricorso viola il principio di autosufficienza che presiede il giudizio di legittimità in quanto il ricorrente non fa intendere da quale vizio sarebbe in concreto affetta la motivazione della Corte territoriale allorquando la stessa afferma, dopo aver preso visione della copia della sentenza n. 241/11 col relativo attestato di passaggio in giudicato, che il risarcimento del danno risultava essere stato già determinato e che era stata definitivamente esclusa l’esistenza della violazione dell’obbligo di assunzione sulla base della quale il P. aveva fondato la sua pretesa risarcitoria.

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 15910 del 28/7/2005) che “il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va inteso in senso rigoroso, e deve essere rispettato, oltre che per consentire al giudice di legittimità di verificare la sussistenza di un eventuale difetto o carenza di motivazione, anche per consentirgli di verificare la presenza del vizio di violazione di legge; in particolare nel rito del lavoro, caratterizzato dalla presenza di termini perentori e decadenziali, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve indicare anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione.” In pratica, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. (v. in tal senso anche Cass. sez. 2, n. 16132 del 2/8/2005) In definitiva, il ricorso pecca di autosufficienza in ordine all’affermazione dell’esistenza di un giudicato diverso da quello di cui alla sentenza n. 241/11, visionata dalla Corte di merito e posta a base della decisione di rigetto dell’impugnazione del P., per effetto del quale quest’ultimo avrebbe avuto diritto ad un risarcimento ulteriore rispetto a quello previsto dalla suddetta sentenza prodotta dal suo procuratore.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico come da dispositivo, unitamente al contributo unificato di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, del comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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