Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15675 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 38589-2019 proposto da:

CITTA DI NETTUNO, persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. QUIRINO VISCONTI, 20

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA D’ALESSIO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CITTADINO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1632/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/06/2019 R.G.N. 4235/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCA D’ALESSIO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CITTADINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Velletri, ha accolto l’impugnativa del licenziamento intimato dal Comune di Nettuno nei confronti di T.G., comandante della Polizia Municipale, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 72, co., per ragioni riorganizzative ed in dipendenza dell’avvenuto compimento da parte del lavoratore dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.

La Corte territoriale riteneva che l’esercizio della predetta facoltà dovesse fondarsi su motivate ragioni riorganizzative e dovesse manifestarsi come priva di profili discriminatori.

Esclusa tuttavia l’esistenza delle condizioni minime per ragionare in termini di discriminatorietà, stante il troppo generico richiamo a ragioni politiche o personali, la Corte riteneva viceversa non provate le ragioni riorganizzative o di risparmio di spesa, in quanto dopo solo tre mesi era stato assunto, previo concorso, un altro Comandante. Stante il sopravvenire dell’età massima di permanenza in servizio, condannava quindi il Comune di Nettuno al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento al febbraio 2016.

2. Il Comune di Nettuno ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, di cui il primo ed il secondo destinati a sostenere, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) e della nullità della sentenza per omessa motivazione (art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost., comma 6), che la Corte territoriale avrebbe mancato di valutare il fatto che la riorganizzazione era stata impostata dandosi applicazione esclusivamente alla L. n. 133 del 2008, art. 72, comma 11, con riferimento alla dirigenza apicale, con requisiti di cui era in possesso il solo T..

Il terzo ed il quarto motivo contengono la denuncia, sotto vari profili (art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5, art. 437 c.p.c.), in ordine al fatto che la Corte avrebbe irritualmente acquisito una busta paga in appello, su cui ha poi determinato il quantum, mentre si trattava di documento che andava prodotto in primo grado, omettendo altresì di pronunciare sull’eccezione a tal fine formulata.

3. L’impugnazione è stata resistita dal T. mediante controricorso, al cui interno in via preliminare è stata sollevata eccezione di tardività del ricorso per cassazione, poco prima preceduta da istanza di remissione in termini formulata dal Comune di Nettuno, il quale ha anche infine depositato memoria in vista della trattazione in adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso per cassazione è inammissibile in quanto tardivamente notificato.

1.1 La sentenza impugnata è stata pacificamente pubblicata in data 14.6.2019.

Il termine semestrale per l’impugnazione scadeva quindi il 14.12.2019.

Il Comune di Nettuno ha tentato una prima notificazione del ricorso per cassazione con atto inviato a mezzo posta in data 13.12.2019 al difensore del T. avv. Giuseppe Cittadino in (OMISSIS).

L’atto non è stato però consegnato dall’agente postale, il quale in data 17.12.2019 ha dato atto dell’irreperibilità del destinatario sull’avviso di ricevimento, annotando altresì sulla busta il fatto che il portiere del civico (OMISSIS) dichiarava che il destinatario risultava essersi trasferito.

In data 20.12.2019 il Comune di Nettuno ha quindi dato corso a nuova notifica a mezzo posta, presso l’indirizzo di (OMISSIS), la quale andava a buon fine risultando ricevuto il piego il 3.1.2020.

1.2 Il difensore del T. ha in effetti documentato, attraverso certificazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma (doc. 3 in allegato al controricorso) la variazione dello studio del medesimo, sempre in Roma, da (OMISSIS) a (OMISSIS), in data 6 luglio 2016.

Risulta in proposito consolidato il principio (Cass., S.U., 18 febbraio 2009, n. 3818; Cass. 27 giugno 2019, n. 17336; Cass. 28 ottobre 2020, n. 23760) per cui “in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione”.

Quest’ultima è l’ipotesi integrata dal caso di specie, sicchè non può dirsi che la tardività della successiva notifica avviata e conclusa dopo lo spirare del termine di impugnazione sia da considerare tempestiva e giustifichi la richiesta remissione in termini.

Infatti, solo nel caso di “esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall’ufficiale giudiziario), il procedimento notifica torio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini” (così sempre Cass. 3818/2009 cit.; v. poi, Cass. S.U., 15 luglio 2016, n. 14594 per i termini entro cui va comunque ripreso l’iter notificatorio), ma nel caso di specie è proprio la certificazione del competente Consiglio dell’Ordine ad attestare che alla data del tentativo di prima notificazione vi era già stata la variazione di domicilio.

1.3 Nè possono avere valore scusante i documenti con i quali parte ricorrente, nelle note finali, fa rilevare come l’indirizzo di (OMISSIS) fosse stato ancora indicato in atti giudiziari successivi all’asserita variazione di sede ed in particolare in due note di iscrizione a ruolo depositate in data 18.2.2020 in relazione a procedimenti esecutivi intentati nei riguardi sempre del Comune di Nettuno dal T. e dal suo difensore, presso il Tribunale di Velletri.

Premesso che la datazione di tali iscrizioni a ruolo non consente di ritenere, essendo successiva alle notificazioni del ricorso per cassazione, che esse stesse siano stata causa dell’errore commesso, tali elementi non sono idonei a dimostrare, come vorrebbe il ricorrente che quello di (OMISSIS) “abbia continuato a costituire comunque un domicilio, presumibilmente un secondo studio”.

Essi infatti, potendo derivare da un mero errore, non sono sufficienti a superare i diversi convergenti dati provenienti dall’Ordine degli Avvocati (trasferimento dello studio nel luglio 2016) e quelli risultanti sui documenti di cui alla prima tentata notificazione (attestazione di irreperibilità da parte del postino, corredata delle corrispondenti informazioni raccolte dal portiere dello stabile).

Tutto ciò comporta l’inammissibilità anche di una remissione in termini, che può avvenire appunto solo se la mancata notifica sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore, qui non ricorrenti.

2. Ne resta in definitiva confermata la tardività del ricorso per cassazione e quindi la sua inammissibilità.

3. Le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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