Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15674 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28293-2018 proposto da:

S.U. e A.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FRANCESCO CRISPI n. 36, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

BIANCHI, che li rappresenta e difende.

– ricorrenti –

contro

SA.TO., elettivamente domiciliata in ROMA, V. DOMENICO

CUCCHIARI n. 57, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO SULPIZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO GALLI.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1465/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 4/2/2009 A.R. e S.U. evocavano in giudizio Sa.To. innanzi il Tribunale di Latina per sentirla condannare al ripristino della canna fumaria posta a servizio della loro proprietà ed al risarcimento del danno derivato agli attori dall’occlusione del condotto di scarico. Si costituiva la convenuta resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 1133/2015 il Tribunale di Latina accoglieva la domanda di ripristino, respingendo invece quella risarcitoria.

Interponeva appello la Sa. e si costituivano in seconde cure gli originari attori per resistere al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 1465/2018, la Corte di Appello di Roma accoglieva l’appello riformando la decisione di prima istanza.

Propongono ricorso per la cassazione della predetta decisione A.R. e S.U. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso Sa.To..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza e del procedimento di merito per violazione degli artt. 112,324,329,333,334,343 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che in prime cure erano state proposte due distinte domande, l’una risarcitoria e l’altra invece restitutoria, avente carattere reale. Poichè la Sa. aveva proposto appello soltanto per il capo di decisione relativo all’actio con fessoria servitutis, e non anche per quello relativo al rigetto della domanda risarcitoria, la Corte capitolina avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta formazione del giudicato interno sulla seconda pretesa.

La domanda è inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione, poichè gli odierni ricorrenti erano risultati comunque soccombenti in prime cure rispetto alla domanda risarcitoria, che, infatti, non era stata accolta dal Tribunale. Inoltre, la tesi degli odierni ricorrenti è anche inesatta in punto di diritto, posto che la domanda risarcitoria è stata formulata in relazione alla lesione del diritto reale rivendicato dai medesimi, ond’essa non costituiva domanda autonoma ma piuttosto la conseguenza dell’unica azione proposta, ovverosia la actio confessoria servitutis.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza e del procedimento di merito per violazione degli artt. 112,166,167,324,329 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 1073,2909 e 2938 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la con fessoria servitutis sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto, pur in assenza di specifica eccezione proposta da parte appellante.

La censura è infondata. La Corte romana ha infatti respinto la domanda perchè ha ritenuto che, sulla base delle risultanze della C.T.U. (che aveva escluso la presenza, nell’immobile degli odierni ricorrenti, del caminetto al cui servizio sarebbe stata posta la canna fumaria di cui è causa sin dal 2005) e del rilievo fotografico aereo del centro storico di Priverno (che dimostrava l’inesistenza di alcun comignolo sul tetto del fabbricato sin dal 1974), non fosse stata dimostrata la preesistenza della servitù pretesa dagli odierni ricorrenti. La Corte capitolina ha altresì ritenuto che le prove acquisite agli atti del giudizio di merito dimostrassero che il tetto dell’edificio era stato oggetto di lavori di rifacimento nel 1993 e che neppure in tale occasione si era fatto riferimento all’esistenza di un comignolo. Sulla base di tali accertamenti in fatto, non efficacemente attinti dal motivo di ricorso in esame, il giudice di merito non ha quindi ritenuto prescritto il diritto di servitù, ma piuttosto ha ravvisato la mancanza della prova circa l’esistenza del diritto stesso, che evidentemente doveva essere fornita dalla parte interessata alla sua affermazione.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1079,2043 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato i principi in tema di onere della prova, non considerando la natura reale dell’azione proposta e quindi erroneamente onerando gli originari attori dell’onere di dimostrare che la Sa. era direttamente responsabile dell’atto illecito rappresentato dall’occlusione della canna fumaria.

La doglianza è infondata, in quanto la Corte capitolina non ha affatto richiesto la dimostrazione del fatto che la Sa. fosse stata l’autrice dell’illecito, ma si è limitata a respingere la confessoria servitutis perchè gli originari attori, odierni ricorrenti, non avevano fornito la prova circa l’effettiva esistenza del diritto da essi rivendicato. Non vi è quindi stata alcuna violazione dell’onere della prova, poichè il giudice di merito ha ritenuto non raggiunta la dimostrazione, che incombeva alla parte rivendicante, dell’esistenza del diritto oggetto della domanda.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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