Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15674 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 23/06/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/06/2017),  n. 15674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDIL 90 s.r.l., cessata, e C.A., in qualità di

liquidatore della stessa;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 94/10/10, depositata il 31 maggio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

gennaio 2017 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. De

Renzis Luisa, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo e

del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto della EDIL 90 s.r.l. al rimborso di un credito IVA relativo all’anno 2003.

Per quanto qui interessa, il giudice a quo ha ritenuto che l’eccezione, sollevata dall’Ufficio in appello, di carenza di legittimazione attiva del liquidatore della società, per aver proposto il ricorso introduttivo nonostante la già avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, fosse tardiva e comunque infondata, non emergendo dagli atti la data in cui sarebbe avvenuta tale cancellazione.

2. L’intimato non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione alla ritenuta inammissibilità dell’eccezione suddetta, in quanto sollevata per la prima volta in appello.

Col secondo (rubricato come 1 bis) è dedotto il vizio di motivazione circa la data di cancellazione della società, rilevando che la stessa contribuente aveva, “nel proprio atto di gravame”, affermato che la cancellazione era avvenuta “in data 16.1.2004”.

2. 1 motivi sono entrambi fondati, con assorbimento di ogni altra censura. Il primo perchè la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.

Il secondo perchè prospetta, con adeguata specificità, un incompleto esame delle risultanze processuali su un fatto potenzialmente decisivo ai fini della controversia.

3. Pertanto, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per il regolamento delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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