Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15674 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20733/2020 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Padova, Via Monte Grappa

2 presso lo studio dell’avv. Elena Zaggia, che lo rappresenta e

difende per procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

Verona Sezione Padova, Ministero Dell’interno, (OMISSIS),

Procuratore Generale Della Repubblica Presso Corte Di Cassazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 124/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 dal Dott. Roberto Bellè.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Venezia, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta da A.M., proveniente dalla (OMISSIS);

A.M. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo; il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione di varie norme sulla protezione internazionale ed in concreto l’argomentazione è sviluppata sostenendo che la Corte avrebbe violato le norme di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per aver arbitrariamente ritenuto non credibile il racconto del ricorrente; il ricorso comunque sviluppa critiche sui vari passaggi posti a fondamento di tale valutazione nella sentenza impugnata, ritenuti fallaci, illogici e muniti di motivazione apparente, da altro punto di vista il ricorrente sottolinea l’erroneità dell’assunto secondo cui la vicenda privata narrata non intercetterebbe i requisiti per la tutela richiesta, rimarcando come il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 preveda che il danno grave e la persecuzione vadano valutate anche rispetto a soggetti non statuali, se le istituzioni non possano o non vogliano fornire protezione;

infine, A.M. sostiene che erroneamente la Corte avesse ritenuto di non poter o dover vagliare i presupposti per la protezione sussidiaria;

il motivo, nelle sue varie articolazioni, è inammissibile;

la Corte territoriale ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente perchè caratterizzato da assoluta vaghezza, non essendosi chiarito perchè, una volta deciso di lasciare il terreno da cui erano sorti i dissidi familiari ed erano scaturite le minacce dei nipoti delle sorellastre nei suoi confronti, il ricorrente non avesse ricercato la compagna e i propri figli, precedentemente allontanatisi, preferendo emigrare, aggiungendosi poi come fosse inspiegabile anche il fatto che, pur avendo egli abbandonato da anni il terreno oggetto di contesa, un suo rientro lo sottoporrebbe ancora alle minacce dei nipoti, la cui appartenenza ad un non meglio precisato “culto”, a propria volta, non era stata coordinata in alcun modo con una vicenda strettamente familiare come quella in esame;

la Corte ha pertanto svolto un’articolata analisi della narrativa del ricorrente, con argomentazione che si pone in linea con la previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 lett. c) secondo cui, se taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri, ma a condizione, tra l’altro, che “le dichiarazioni del richiedente” siano “ritenute coerenti e plausibili” (lett. c);

la Corte territoriale non ha poi esplicitamente denegato che i rischi derivanti da minacce di ambito privato si sottraggano in assoluto alla protezione anche se lo Stato non fornisca mezzi di tutela, ma è in ogni caso evidente che ogni ragionamento in proposito è sterile in quanto una volta appurata la non credibilità del racconto, in cui tali pericoli di fonte privata erano stati manifestati, viene meno il sostegno logico di una domanda di protezione impostata in tali termini;

così come non è vero – ed in ciò si determina parimenti una ragione di inammissibilità per incoerenza con la ratio decidendi, che la Corte territoriale abbia ritenuto di non esaminare la richiesta sotto il profilo della tutela sussidiaria;

infatti la sentenza, oltre a rilevare come nel caso di specie non risulti che il ricorrente fosse stato colpito da condanna o che vi fossero rischi di esecuzione di una pena capitale, precisa specificamente, con richiamo a varie fonti aggiornate a tutto il 2018, come solo la zona orientale della (OMISSIS) fosse interessate dalle violenze di (OMISSIS), mentre il ricorrente proviene da (OMISSIS) e dall'(OMISSIS) e quindi dalla parte occidentale del Paese;

nulla sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato al mero deposito di un “atto di costituzione”, senza svolgere attività difensiva.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

 

 

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