Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15673 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27002-2018 proposto da:

CHERLUCI IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore e GIANMARO BUILDING S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, LARGO

ARRIGO VII n. 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BORRACCINO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GENEROSO MARCO TULLIO IODICE;

– ricorrenti –

contro

PLAY LINE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE n. 2, presso lo studio dell’avvocato

LEOPOLDO DI BONITO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA

PAOLA SABBATINO e EDOARDO SABBATINO;

– controricorrente –

e contro

COMUNE NAPOLI e FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2070/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 12/12/2001 Play Line S.n.c., trasformatasi poi in corso in causa in S.r.l., evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Napoli le società (OMISSIS) S.r.l., Gianmaro Building S.a.s. di T.G. e Cherluci Immobiliare S.a.s. di T.E. (oggi trasformate rispettivamente in Gianmaro Building S.r.l. e Cherluci Immobiliare S.r.l.), esponendo nell’ordine: che nel 1992 la convenuta (OMISSIS) aveva edificato un fabbricato a distanza inferiore a quella legale; che ne era originato un contenzioso tra le parti; che detto contenzioso era stato definito con transazione e contratto preliminare del (OMISSIS), in virtù del quale parte del fabbricato sarebbe stata acquistata da Play Line unitamente ad altri edifici di proprietà di (OMISSIS); che con atti del (OMISSIS) (OMISSIS) aveva alienato il suo intero patrimonio immobiliare a Gianmaro Building e Cherluci Immobiliare, inclusi i beni già oggetto del preliminare del (OMISSIS); che tali società aveva poi ceduto parte dei beni al Comune di Napoli; che le descritte alienazioni avevano leso le ragioni creditorie dell’attrice. Su tali premesse, l’attrice invocava la revocatoria ex art. 2901 c.c., delle compravendite eseguite da (OMISSIS) in favore di Gianmaro Building e Cherluci Immobiliare.

Si costituivano in giudizio Gianmaro Building e Cherluci Immobiliare concludendo per il rigetto della domanda principale e spiegando riconvenzionale per la condanna di Play Line S.r.l. al rilascio di un’area di terreno di proprietà delle convenute, alla rimozione dei manufatti edificati su di essa ed al risarcimento del danno.

Con separato atto di citazione notificato il 1.7.2002 Play Line S.r.l. evocava in giudizio (OMISSIS) S.r.l., Gianmaro Building S.a.s. di T.G., C. Immobiliare S.a.s. di T.E. ed il Comune di Napoli esponendo: che Edilizia M. S.r.l., dante causa di (OMISSIS), aveva iniziato la realizzazione di un fabbricato su un terreno confinante con lo stabilimento dell’attrice in violazione delle norme edilizie vigenti e con la destinazione urbanistica della zona, invocando la condanna dei convenuti alla demolizione del fabbricato ed al risarcimento del danno.

Anche in questo secondo giudizio si costituivano Gianmaro Building e Cherluci Immobiliare concludendo per il rigetto della domanda principale e spiegando riconvenzionale per la condanna di Play Line S.r.l. alla demolizione dei manufatti edificati su aree di proprietà delle società convenute ed al risarcimento del danno, nonchè all’arretramento di altri manufatti realizzati sul proprio terreno sino al rispetto della distanza legale stabilita dallo strumento urbanistico in vigore ed al risarcimento del correlato danno.

Si costituiva anche (OMISSIS) S.r.l. resistendo alla domanda ed invocando la sospensione del secondo giudizio in attesa della definizione del primo.

Si costituiva anche il Comune di Napoli invocando il rigetto della domanda principale e spiegando domanda in manleva nei confronti delle società sue danti causa, Gianmaro Building e Cherluci Immobiliare.

I due giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 8433/2010, con la quale il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta da Play Line S.r.l. ai sensi dell’art. 2901 c.c., dichiarando però inammissibile la domanda risarcitoria, poichè nelle more del giudizio la convenuta (OMISSIS) S.r.l. era stata dichiarata fallita; accoglieva in parte la riconvenzionale proposta da Gianmaro Building e Cherluci Immobiliare, condannando Play Line S.r.l. a rilasciare le aree di proprietà di dette società e ad eliminare i manufatti su di esse realizzati; accoglieva altresì la domanda proposta da Play Line S.r.l. per la violazione della distanza legale, condannando i convenuti Gianmaro Building, Cherluci Immbiliare e Comune di Napoli all’arretramento del fabbricato “A”, posto a distanza inferiore a quella legale, sino al rispetto di quest’ultima; e condannava infine Gianmaro Building, Cherluci Immbiliare e Comune di Napoli al pagamento in favore di Play Line S.r.l. delle somme di Euro 72.566,25 e di Euro 45.724,33.

Interponeva appello Play Line S.r.l. Si costituivano in seconde cure Comune di Napoli, Cherluci Immobiliare S.a.s. e Gianmaro Building S.a.s. resistendo al gravame principale e svolgendo a loro volta appello incidentale.

Con la sentenza impugnata, n. 2070/2018, la Corte di Appello di Napoli rigettava gli appelli incidentali ed accoglieva in parte quello principale, dichiarando l’obbligo di Play Line S.r.l. di restituire alle appellate le aree occupate senza rimuovere le opere su di esse realizzate e condannando le parti appellate ad arretrare sino a distanza di metri 15 dal confine non solo il fabbricato “A” ma anche quello “B” di loro proprietà.

Propongono ricorso per la cassazione della predetta decisione Gianmaro Building S.r.l. e Cherluci Immobiliare S.r.l. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso Play Line S.r.l.

Il Comune di Napoli ed il fallimento (OMISSIS) S.r.l., intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le società ricorrenti lamentano l’insufficienza, erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la condanna di Play Line S.r.l. ad eliminare i manufatti da essa realizzati sulle aree di proprietà delle ricorrenti. Ad avviso di queste ultime, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni per cui non aveva ritenuto raggiunta la prova che detti manufatti fossero stati effettivamente edificati da Play Line S.r.l., non essendo a tal fine sufficiente il solo riferimento ai chiarimenti forniti dal C.T.U. nel giudizio di prime cure.

Con il secondo motivo le società ricorrenti lamentano l’insufficienza, erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata perchè la Corte partenopea avrebbe erroneamente ordinato l’arretramento sino alla distanza di metri 15 dal confine non soltanto del fabbricato “A” ma anche di quello “B” realizzati dalle ricorrenti stesse. Poichè infatti entrambi detti beni erano stati ceduti dalle odierne ricorrenti al Comune di Napoli, era solo quest’ultimo che poteva essere condannato all’arretramento.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Il ricorso è infatti soggetto, ratione temporis, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo in vigore a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012. Di conseguenza, il vizio di motivazione deve essere interpretato “… alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830). Resta quindi escluso qualunque altro profilo di vizio della motivazione.

Inoltre va ribadita l’inammissibilità delle censure attinenti al fatto, posto che il motivo di ricorso non può mai risolversi “in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento…” del giudice di merito “… tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Del pari inammissibile è la denuncia di omesso (o, a maggior ragione, di scorretto) esame di uno o più elementi istruttori, poichè non è ravvisabile lo specifico vizio di omesso esame di un fatto decisivo – che, per inciso, nella specie neppure viene dedotto – qualora il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv.632914; Cass. Sez.6-3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv.637781; Cass. Sez.3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv.645828).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente Play Line S.r.l. Nulla, invece, per il fallimento (OMISSIS) S.r.l. ed il Comune di Napoli, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte di questi ultimi soggetti, intimati nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte delle società ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le società ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della controricorrente Play Line S.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle società ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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