Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15673 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 23/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.23/06/2017),  n. 15673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26208-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 64/2009 della COMM.TRIB.REG. del Molise,

depositata il 21/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di C.M. un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 1995, con il quale rettificava il reddito di impresa edile ed il reddito da capitale per la quota societaria posseduta nella società Eurocostruzioni, determinando le maggiori imposte Irpef ed Ilor, oltre sanzione.

Contro l’avviso di accertamento C.M. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Isernia che lo accoglieva con sentenza n. 276 del 2004.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza n. 64 del 21.9.2009.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; 2) falsa applicazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 33 e 63 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 3) insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte in cui ha ritenuto che gli atti trasmessi dalla Guardia di Finanza di all’Ufficio impositore fossero atti di polizia giudiziaria mentre erano atti attinenti alla verifica tributaria.

L’intimato non resiste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte preliminarmente rileva l’inammissibilità del ricorso per mancata produzione dell’avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo posta.

Parte ricorrente ha depositato il ricorso con la prova della avvenuta consegna dell’atto all’agente notificatore, mentre non ha fornito la prova della avvenuta notificazione, neppure in un momento successivo e fino alla odierna adunanza in camera di consiglio, come consentito secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 11429 del 12/05/2010, Rv.613037).

Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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