Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15673 del 09/07/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15673 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 27774-2009 proposto da:
ALBERGO BAIA ETRUSCA TOGNARINI GERMANA & C. SNC in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARDUCCI
4,
presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI FRANCESCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CAPONERI LAURA
giusta delega in calce;
ricorrente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI LIVORNO
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
Data pubblicazione: 09/07/2014
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 31/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso.
20/10/2008;
Svolgimento del processo
L’Albergo Baia Etrusca di Tognarini Germana e C.
Tributaria provinciale di Livorno ed impugnava
l’atto di attribuzione di rendita catastale
emesso da parte dell’Agenzia del Territorio di
Livorno e notificato in data 14/7/2004, in
relazione ad alcune unità immobiliari site in
Piombino di cui alle denunce di variazione
presentate dalla contribuente in data
23/11/1991.
La Commissione Tributaria Provinciale di Livorno
respingeva il ricorso con sentenza confermata,
su appello dell’Ufficio, dalla Commissione
Tributaria Regionale della Toscana.
I giudici di appello ritenevano che l’Ufficio
aveva proceduto correttamente alla variazione di
classamento sulla base di dati raccolti e di
sopralluoghi regolarmente effettuati.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Toscana ha proposto ricorso per
cassazione l’Albergo Baia Etrusca di Tognarini
1
snc ricorreva davanti alla Commissione
Germana e C. snc con
tre
l’Agenzia del Territorio
ha resistito con
motivi
e
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
motivo di ricorso la ricorrente
Albergo Baia Etrusca di Tognarini Germana e C.
snc lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.112 cpc ed art. 2909 cc in riferimento
all’art. 360 n.3 cpc, in quanto il giudice di
appello non ha tenuto conto che l’Agenzia del
Territorio aveva notificato già precedentemente
un atto di attribuzione di rendita, del tutto
identico a quello notificato in data 13/5/2002,
e già dichiarato illegittimo dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Livorno con sentenza
26/6/2003.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Infatti i giudici di appello hanno dato atto
Con il primo
nella sentenza impugnata (a pag.2) che la
sentenza in data 26/06/2003 presa a base della
censura relativa al divieto del ne bis in idem,
non costituiva alcun accertamento definitivo di
merito tra le parti in quanto aveva acclarato
l’illegittimità del classamento non per ragioni
di merito, ma soltanto sotto il profilo ritenuto
2
CL
assorbente
della
carenza
di
motivazione.
Non sussiste quindi violazione del principio del
nè bis in idem e nemmeno violazione del
principio di cui all’art. 112 cpc per avere il
relativa eccezione. Infatti a tale proposito è
opportuno ricordare che (Sez. 5, Sentenza n.
16650 del 29/07/2011) “Nel giudizio di
impugnazione di avvisi di accertamento, il
giudice del merito non è tenuto a dare conto del
fatto di aver valutato analiticamente tutte le
risultanze processuali, né a confutare ogni
singola argomentazione prospettata dalle parti,
essendo sufficiente che egli, dopo averli
vagliati nel loro complesso, indichi gli
elementi sui quali intende fondare il suo
convincimento e l’iter logico seguito,
implicitamente disattendendo gli argomenti
giudice appello omesso di pronunciarsi sulla
morfologicamente incompatibili con la decisione
adottata, come nel caso di mere allegazioni
difensive quali sono le osservazioni contenute
nella perizia stragiudiziale.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta
dell’art.
violazione
e
comma
3
2
falsa
legge
applicazione
241/1990
in
3
m
riferimento all’art.
360 n.3 cpc,
in
quanto il giudice di appello non ha ritenuto
illegittimo l’atto di variazione di classamento
del 14/7/2004 sebbene emesso tredici anni dopo
l’istanza del contribuente del 23/11/1991.
Infatti i giudici di appello hanno dato atto
nella sentenza impugnata che nella fattispecie
si verte in tema di variazione di rendita di
immobile esistente e già provvisto di una
rendita e pertanto la rettifica della rendita
non è soggetta al termine previsto per la sua
attribuzione in caso di nuova costruzione.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.3 comma 1 legge 241/1990, art. 10 legge
1249/1939, nonché eccesso di potere in
riferimento all’art. 360 n.3 cpc, in quanto il
giudice di appello non ha ritenuto illegittimo
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
l’accertamento dell’Ufficio sebbene privo di
motivazione, fondato su indicazioni tecniche
carenti e contrastanti tra loro, ed ha adottato
acriticamente le motivazioni ed i parametri ivi
contenuti.
Il motivo proposto è infondato e deve essere
4
L
respinto. Infatti i
hanno
giudici di merito
adeguatamente motivato
con
giudizio
insindacabile in questa sede in ordine alla
correttezza
del
classamento
attribuito
dall’Ufficio, a seguito della presentazione
parte, sulla base delle caratteristiche
dell’immobile nonché dei sopralluoghi effettuati
dall’Ufficio ed hanno ritenuto che risultava
assolto l’onere della prova in ordine alla
sussistenza dei concreti elementi di fatto che
hanno giustificato il quantum dei valori
accertati. I giudici di appello hanno poi
rilevato che la diversa rendita catastale
attribuita all’Albergo Baia Toscana snc,
confinante con la ricorrente, non poteva formare
oggetto di valutazione in quanto questione
nuova, dedotta solo con l’impugnazione e non
anche con il ricorso introduttivo.
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
respinto e la ricorrente condannata al pagamento
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso proposto e condanna la
ricorrente Albergo Baia Etrusca di Tognarini
5
delle denunce di variazione ad iniziativa di
e
Germana e C. snc
al ——-
pagamento
delle
spese di giudizio che si liquidano in E 4.500,00
oltre spad.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 20/5/2014
Il consigliere estensore
Il residente
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