Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15673 del 04/06/2021
Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15673
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17924/2020 proposto da:
T.M., elettivamente domiciliato in Vicenza, presso lo studio
dell’avv. Massimo Rizzato, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 5669/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 20/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/04/2021 dal Dott. Roberto Bellè.
Fatto
FATTI DI CAUSA
T.M., proveniente dal (OMISSIS), ha proposto domanda di protezione internazionale, che è stata rigettata dal Tribunale di Venezia, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello della stessa città;
egli ha quindi proposto ricorso per cassazione con un motivo; il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
con l’unico motivo di ricorso si adduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) con riferimento al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;
il motivo consta dell’affermazione per cui la situazione nella zona di provenienza del ricorrente, il (OMISSIS), sarebbe caratterizzato da violenza diffusa a causa dell’operatività di un movimento autonomista e indipendentista, con argomentazione sviluppata attraverso il richiamo ad alcune fonti e a precedenti giurisprudenziali;
il ricorso va disatteso, perchè esso propone in sostanza una diversa ricostruzione del merito, inammissibile come ragione di impugnazione per cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148) a fronte di una articolata ricostruzione della situazione del (OMISSIS), condotta nella sentenza impugnata mediante un richiamo a varie fonti, attraverso le quali, pur dandosi atto del saltuario verificarsi di scontri tra forze di sicurezza e ribelli, la Corte territoriale ha potuto escludere la ricorrenza di una situazione di violenza indiscriminata o di stabile scontro interno, al punto che neppure ai turisti era in assoluto sconsigliato di visitare la zona, il tutto fatta eccezione per l’area a sud di (OMISSIS), che però non era quella di provenienza del T., che è di (OMISSIS);
nulla sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato a depositare “atto di costituzione”, senza svolgere attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021