Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15673 del 01/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 01/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/07/2010), n.15673
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.S., elettivamente domiciliata in Roma, via San
Sebastianello 9, presso l’avv. Domenico Siciliano, rappresentata e
difesa dal l’avv. Papa Salvatore giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 22/28/03 dell’11/3/08.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“La contribuente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha rigettato l’appello proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relativo a reddito di partecipazione nella societa’ Centro Edile di Venezia Mattia & C.” s.a.s..
L’Agenzia delle Entrate non si e’ costituita. Il ricorso contiene cinque motivi. Puo’ essere trattato in camera di consiglio, alla stregua dalle considerazioni che seguono:
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia tributaria, l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla questa di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta, che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi: siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato, senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (SS.UU. 14815/08)”;
che la ricorrente ha presentato una memoria;
che il collegio condivide, la preposta del relatore, osservando, in particolare, che la riunione in cassazione dei distinti processi promossi dalla societa’ e dai singoli soci, invocata dalla, ricorrente, non puo’ evidentemente sanare la nullita’ verificatasi nel grado di merito;
che pertanto, decidendo sul ricorso e dichiarata la nullita’ dell’intero giudizio, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Enna, giudice di primo grado, per l’integrazione del contraddittorio;
che appare equo compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Enna; compensa le spese dell’intero giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010