Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15672 del 23/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 23/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.23/06/2017), n. 15672
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25830-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 65/2009 della COMM.TRIB.REG. del Molise,
depositata il 21/09/2009;
udita 1a relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate notificava a C.M. un avviso di accertamento per l’anno di imposta 1995 con il quale determinava una maggiore imposta patrimoniale di Lire 6.616.000, oltre interessi e sanzioni. L’accertamento era conseguenza della rettifica del redditi) di impresa operato nei confronti della società e dello stesso socio C.M., con recupero di costi ritenuti inesistenti per Lire 882.140.000 attribuiti al patrimonio dell’impresa.
Contro l’avviso di accertamento C.M. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Isernia che lo accoglieva con sentenza n. 277 del 2004.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 21.9.2009, richiamando la motivazione contenuta nella sentenza (acquisita agli atti) con la quale altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale the aveva annullato gli avvisi di accertamento di maggior reddito emessi nei confronti della società, costituenti il presupposto dell’avviso di accertamento relativo all’imposta patrimoniale.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, con unico motivo, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 4, poichè la sentenza impugnata si è limitata a richiamare apoditticamente la sentenza resa nel giudizio promosso dalla società, violando i principi in materia di motivazione per relationem.
L’intimato non resiste.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. La nullità della sentenza per non conformità al paradigma legale della decisione motivata, descritto dall’art. 132 cod. proc. civ. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 è configurabile soltanto nell’ipotesi di inintelligibilità delle ragioni poste a fondamento della decisione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015, Rv. 634142 – 01). Con specifico riguardo alla motivazione “per relationem” questa Corte ha precisato che la motivazione di una decisione mediante rinvio alle argomentazioni svolte in altra sentenza è legittima allorchè la motivazione “per relationem” non si limiti ad una mera indicazione della fonte di riferimento” occorrendo invece che siano riprodotti i contenuti mutuati e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione. (Sez. U, Sentenza n. 14814 del 04/06/2008, Rv. 603305 – 01).
La sentenza impugnata non si è limitata alla mera citazione della decisione che aveva risolto la questione pregiudiziale, ma, dopo avere affermato la propria condivisione di quella decisione, ne ha riportato le specifiche argomentazioni alle quali aderiva, facendole oggetto di autonoma valutazione.
Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017