Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15671 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.23/06/2017),  n. 15671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18707-2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RASELLA

155, presso lo studio dell’avvocato MARTIN HARTNER, rappresentato e

difeso dall’avvocato ETTORE RIZZO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL DELL’INTERNO – UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PREFETTURA

MATERA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 381/2015 del TRIBUNALE di MATERA, depositata

il 15/04/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

P.G. ricorre – con atto articolato su tre motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stato accolto l’appello proposto dall’Ufficio territoriale del Governo di Matera contro la sentenza 21/03/2006 del giudice di pace di Matera, di accoglimento dell’opposizione da lui proposta ad una cartella esattoriale per pagamento di sanzioni per infrazioni al codice della strada;

è stata formulata proposta – di accoglimento del ricorso in base al revirement di cui a Cass. Sez. U. 18121/16 – di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

all’esito di ordinanza interlocutoria n. 21973 del 28/10/2016, il P. ha rinnovato la notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato in Roma (che ha depositato atto con cui chiede di partecipare alla discussione orale), provvedendovi il 29/11/2016, depositando la relativa prova nella cancelleria di questa Corte il 02/01/2017, cioè nel termine di venti giorni dalla scadenza di quello assegnatogli per la rinnovazione;

deve rilevarsi – risultando così irrilevante il revirement di cui a Cass. Sez. U. 14/09/2016, n. 18121 (in base alla quale “l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 cod. proc. civ. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii”) – che la sentenza di primo grado è stata resa su di un’opposizione ad esecuzione ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ. in data 21.3.06 e quindi in un periodo in cui tale norma – secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte (riconosciuta anche da Cass. Sez. U. 09/06/2016, n. 11844, punto 5.3 della motivazione) – non ne prevedeva l’appellabilità (neppure in caso di opposizione a precetto: da ultimo, Cass. 15/10/2015, n. 20886), dipendendo il regime di impugnabilità di una sentenza (salvi i casi di espresse deroghe, che nella specie non sussistono) dalla normativa in vigore al momento della sua pubblicazione (per riferimenti ai molti precedenti, per tutte, v. Cass. 25/02/2016, n. 3703);

pertanto, l’appello non era ammesso, nè proponibile: e, per consolidata giurisprudenza, applicata anche a fattispecie analoghe, la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello, che il giudice del merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado oggetto di gravame (Cass. 27/11/2014, n. 25209; Cass. 18/01/2016, n. 674);

la sentenza impugnata va dunque cassata, ma ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè il processo non poteva proseguire con l’appello, stante la non proponibilità di quest’ultimo;

deve provvedersi in ordine alle spese di lite di quel grado e del presente giudizio di legittimità: le quali possono però equamente compensarsi secondo la disposizione dell’art. 92 cod. proc. civ. nel testo applicabile in dipendenza dell’epoca di instaurazione in primo grado del giudizio, in ragione tanto del carattere ufficioso del rilievo che qui lo ha definito, quanto del mutamento di giurisprudenza intervenuto in corso di causa in ordine alle modalità di proposizione dell’appello a giudice territorialmente incompetente;

infine, non può trovare applicazione, non essendo tecnicamente soccombente il ricorrente e dovendo interpretarsi restrittivamente la norma in quanto lato sensu sanzionatoria, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. n. 3703 del 2016, cit.).

PQM

 

cassa senza rinvio la sentenza di appello e compensa le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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