Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15670 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.23/06/2017),  n. 15670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11042-2016 proposto da:

D.N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO,

rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAMPOBASSO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MATTEO CARMINE IACOVELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 735/2015 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.N.G. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Campobasso, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso che ha dichiarato improcedibile l’appello a ordinanza di convalida del GP alla contestata violazione del C.d.S., emessa per la mancata comparizione all’udienza senza informare di un legittimo impedimento.

La sentenza fa riferimento a verbale chiuso alle ore 11,35 dopo il decorso di un’ora ex art. 59 disp. att. c.p.p..

Il ricorrente denunzia: 1) violazione dell’art. 348 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 181, 309 e 348 c.p.c.; 3) subordinato, violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 8, lett. B. Le parti hanno presentato memorie.

Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento e difettano di interesse non superandosi l’argomentazione della sentenza sulla mancata comparizione alla udienza destinata alla eventuale convalida del provvedimento impugnato; anzi con la memoria si ammette espressamente la mancata presentazione alla prima udienza per un concomitante impegno professionale non dimostrato e non preventivamente comunicato.

La censura relativa alla declaratoria di improcedibilità in appello rimane fine a se stessa in quanto inerisce solo a differenze nominalistiche, posto che la estinzione avrebbe comunque comportato il giudicato sulla prima decisione, come eccepito in controricorso, nel quale si chiede a questa Corte di valutare se vi sia un difetto di interesse al ricorso.

Va, peraltro, rilevato che il ricorrente con la memoria, precisato che il ricorso in primo grado venne proposto non per sterile litigiosità ma per la percezione di una ingiustizia subita in relazione al disconoscimento dell’obbligo di adempiere alla funzione prioritaria di difesa nella causa contestuale dinanzi al Tribunale, ha dichiarato di non avere ragioni da opporre alla proposta di inammissibilità formulata dal relatore, salva la valutazione di eventuale compensabilità delle spese.

Donde l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 7155/2017) e la condanna alle spese, stante la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 500 di cui 100 per spese vive, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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