Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15670 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/07/2010), n.15670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’avv. Chiarini

Concettina, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 99/14/07 dell’8/2/08.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“Il contribuente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respingo il ricorso da lui proposto contro il silenzio rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. L’Agenzia resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre morivi. Puo’ essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta, fondatezza, nei limiti di cui in motivazione, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo il contribuente censura per vizi di motivazione la sentenza impugnata, con il secondo prospetta violazione di legge mentre, con il terzo, lamenta che il giudice tributario sembra non aver considerato che esso contribuente poteva avvalersi anche degli elementi di prova, forniti dall’Agenzia.

Il ricorso e’ manifestamente fondato, nei limiti che seguono.

In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma, organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia, quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale, di lavoro altrui. Costituisce onere dei contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre) ferma restando, ovviamente, la possibilita’, che detta prova emerga dalla documentazione prodotta dall’agenzia.

Nel caso di specie l’accertamento in fatto che compete al giudice tributario risulta motivato in maniera del tutto generica, facendosi riferimento a beni strumentali di rilevante entita’, a notevoli quote di ammortamento, a considerevoli spese per consumi e ad altre spese documentate, senza alcuno specifico riferimento alla situazione propria del contribuente”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra, sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

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