Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1567 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1567 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 2476-2007 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti contro

AGENZIA VIRGITTO AUTOTRASPORTI

SNC in persona

dell’Amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI

Data pubblicazione: 27/01/2014

rappresentato e difeso dall’avvocato

CASSAZIONE,

VIAGGIO SALVATORE giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso

la

sentenza

n.

204/2005

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA,

della

depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

28/11/2005;

RITENUTO IN FATTO.
1. A seguito dell’emissione di cartella di pagamento per
omesso versamento di IVA, per l’anno di imposta 1992, veniva notificato alla società Agenzia Virgitto Autotrasporti s.n.c. un avviso di mora, con il quale veniva intimato alla medesima il pagamento dell’imposta non versata, oltre agli interessi e alle sanzioni, per avere il
sta per gli autotrasportatori, ex art. 13 1. 165/90, maggiore di quello spettante per l’anno in contestazione.
2. L’atto suindicato veniva impugnato dalla contribuente
dinanzi alla CTP di Catania, che accoglieva il ricorso.
2.1. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate alla
CTR della Sicilia veniva, altresì, rigettato con sentenza
n. 204/34/05, depositata il 28.11.05, con la quale il
giudice di seconde cure riteneva corretta l’esposizione
nella dichiarazione annuale del credito speciale di imposta, nella misura indicata dalla contribuente.
3. Per la cassazione della sentenza n. 204/34/05 hanno
proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico

MO –

tivo. L’Agenzia Virgitto Autotrasporti ha replicato con
controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che il ricorso
proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve
essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente.
1.1. Va osservato, infatti, che, qualora – come nel caso
di specie – l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale sia stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate – succeduta a
titolo particolare nel diritto controverso al Ministero
delle Finanze nel corso del giudizio di primo grado – e
il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei
confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, sia pure per implicito, l’estromissione
dal giudizio del dante causa Ministero delle Finanze, con

contribuente esposto in dichiarazione un credito di impo-

la conseguenza che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale è l’ Agenzia delle Entrate
ed il ricorso eventualmente proposto dal Ministero deve
essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (cfr. tra le tante, Cass. 24245/04; 28759/05;
6591/08).
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
13 d.l. 90/90, convertito nella 1. n. 165/90 e 10 dl.
151/91, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
2.1. Avrebbe, invero errato la CTR nel ritenere che il
credito speciale riconosciuto agli autotrasportatori, e
destinato alla compensazione con i versamenti per le imposte dovute per il periodo successivo a quello di pertinenza, possa essere esposto nella dichiarazione annuale
in aumento di un credito già spettante in sede di saldo,
sl da potere essere riportato a credito negli anni successivi, ovvero richiesto a rimborso.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Va osservato, infatti, che lo speciale credito d’imposta riconosciuto dall’art. 13, co. l del d.l. n. 90/90,
convertito con modificazioni dalla 1. n. 165/90 – a parziale copertura dell’incremento dei costi di trasporto,
in favore delle imprese autorizzate all’esercizio
dell’autotrasporto per conto di terzi, iscritte nell’albo
degli autotrasportatori – non concorre alla formazione
del reddito imponibile, e l’eventuale eccedenza, ai sensi
dell’art. 10, co. 12, del d.l. n. 151/91, convertito con
modificazioni dalla 1. n. 202/91, è scomputabile soltanto
dai versamenti delle imposte sui redditi e dell’IVA da
effettuare nel periodo d’imposta successivo a quello di
pertinenza. Ne discende, pertanto, che in sede di dichiarazione tale eccedenza non può essere inserita nel procedimento di liquidazione dell’imposta, mediante esposizione nell’ambito indistinto dell’eccedenza d’imposta da
utilizzare incondizionatamente in avvenire, consentendo-

2

2. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate

sene altrimenti l’utilizzabilità del credito oltre i limiti prescritti (cfr. Cass. 16377/08; 5935/07).
2.2. Nel caso di specie, l’eccedenza del credito di imposta, non utilizzato per lo scomputo dai versamenti IVA
periodici, è stato riportato illegittimamente in dichiarazione, in aumento del credito già spettante in sede di
saldo, ai fini di utilizzarlo negli anni successivi o
ne dell’eccedenza di tale credito rispetto a quello spettante per l’anno in contestazione, operata dall’ Amministrazione finanziaria – contrariamente a quanto affermato
dal giudice di appello – deve ritenersi pienamente legittima.
3. Ne discende che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate,
poiché pienamente fondato, non può, pertanto, che essere
accolto.
4.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione

dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384, co. l
c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico della resistente, nella misura di cui in
dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei giudizi di
merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; condanna la resistente alle spese del presente giudizio, che liquida in e 1.700,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate
tra le parti le spese dei giudizi di merito.

3

chiederne il rimborso. Per il che il recupero a tassazio-

4

ESENTE DA itIT.,GISTP AZIONE
Al SENSI DL
5
N, 131 TÀ::23. ALL _

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se-

zion Tributaria, il 2.12.2013.

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