Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1567 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2010, (ud. 13/10/2009, dep. 26/01/2010), n.1567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO PIETRO – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20923/2006 proposto da:

Z.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II, presso lo studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO

RENATO e SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che la rappresentano e difendono

unitamente all’Avvocato RUBENS ESPOSITO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2891/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2006 R.G.N. 8388/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato FASANO GIOVANNANTONIO;

udito l’Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Z.N. annunciatrice traduttrice radiofonica, chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 24 maggio 2006, che ha respinto il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il suo ricorso volto a far dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana spa.

La RAI ha depositato un controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Le parti hanno depositato una memoria.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2095, 2222 e 2230 c.c. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. Si conclude con il seguente quesito di diritto:

“riconoscere e dichiarare che la Z. svolge alle dipendenze della RAI lavoro subordinato ai sensi degli artt. 2094 e seg. c.c..

Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 voglia dichiarare l’insufficiente e contraddittoria motivazione che la rendono inidonea a giustificare la decisione”.

Il secondo motivo è così rubricato: “violazione e falsa applicazione del contratto e accordo collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente della società RAI”.

Si conclude con il seguente quesito”riconoscere e dichiarare la violazione da parte della RAI della figura professionale di annunciatore – traduttore in lingua straniera, degli artt. 16, 17, 18, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 39, indennità madre lingua 18% CCNL per il personale dipendente RAI”.

Il terzo motivo è così rubricato: “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si conclude con il seguente quesito: “riconoscere e dichiarare che la ricorrente è lavoratrice subordinata in virtù della cd. subordinazione attenuata.

Un quarto motivo, rubricato anch’esso come terzo motivo, è privo di quesito.

Tutti i motivi sono inammissibili.

Dalla lettura dei quesiti, laddove formulati, si evince che non è stato rispettato quanto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.. Con riferimento alle censure di violazione o falsa applicazione di legge, quelli che vengono indicati come quesiti di diritto non possono essere ritenuti tali, in quanto non viene sottoposta alla Corte la richiesta di pronunciarsi su di una questione di diritto in relazione alla quale la Corte possa enunciare un principio di diritto. Ed invero, dalla lettura dei motivi si evince che quella che viene in concreto richiesta è una revisione nel merito della decisione.

Quanto ai vizi attinenti all’art. 360 c.p.c., n. 5, enunciati in modo ancor più generico, deve sottolinearsi che non si indica di che vizio di motivazione si tratta (omissione, insufficienza o contraddittorietà), non si indica il “fatto controverso e decisivo per il giudizio” in relazione al quale il vizio si è concretizzato (come invece richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5), nè tanto meno si indicano le ragioni per le quali la inadeguatezza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (art. 366-bis c.p.c.).

A ciò deve aggiungersi che il motivo in cui si denunzia la violazione o falsa applicazione di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro è del tutto privo di indicazioni in ordine al contratto o accordo che si assume violato, di cui non sono indicati gli estremi, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Ciò rende superflua ogni ulteriore valutazione in ordine al rispetto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La situazione sostanziale sottesa alla controversia costituisce motivo ragionevole per la compensazione della spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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