Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1567 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 23/01/2020), n.1567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10656-2019 proposto da:

D.A., in proprio ed in qualità di genitrice della minore

D.I., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati GIOVANNI SANNA, IVANO CAVANNA;

– ricorrenti –

contro

PUBBLICO MINISTERO in persona del PROCURATORE GENERALE presso la

CORTE D’APPELLO DI GENOVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 14.1.2019 la Corte d’appello di Genova sezione per i minorenni, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ha autorizzato D.A. cittadina albanese alla permanenza del territorio nazionale nell’interesse della figlia minore I. (classe 2008), ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, fino alla data del 31 luglio 2019. Dopo aver considerato che non esisteva un diritto del minore a non esser trasferito a vivere in località diversa rispetto a quella in cui abita, ha affermato che l’allontanamento della madre prima della fine dell’anno scolastico, poteva risultare destabilizzante per la bambina, affidata alla zia materna, residente in Italia, ma convivente con la madre nello stesso stabile in cui vive la zia. Per la cassazione ricorre D.A., con un motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 28,29 e 30 e art. 31, comma 3.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

2 II D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, prevede che il Tribunale per i minorenni possa rilasciare – anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale – un’autorizzazione temporanea all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore medesimo e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute. La pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21799 del 25/10/2010, cui ha fatto seguito la costante giurisprudenza di Sezione Prima, ha chiarito che siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica (Cass. n. 2648/2011; n. 13237/2011; n. 14125/2011, par. 2; Cass. 17739/2015, par. 9; n. 24476/2015, riv. 638154-01; n. 25419/2015, rv. 638177-01; n. 4197/2017; n. 29795/2017, par. 5).

La disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, non può, dunque, essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, ma il giudice del merito deve accertare la sussistenza di “gravi motivi” basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare (Cass. n. 17861/2017, rv. 64505201). La parte, dal canto suo, ha l’onere di dedurre in modo specifico il grave disagio psico-fisico del minore che da tale allontanamento discenderebbe (Cass. n. 26710/2017, rv. 64656601). Va, ancora, ricordato che la giurisprudenza ha interpretato in senso ampio la disposizione di cui all’art. 31, comma 3 (Cass. n. 19785 del 2019), tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicchè la norma non esige la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla salute del minore, ma comprende qualsiasi danno grave che lo stesso potrebbe subire, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita che abbia incidenza sulla sua personalità: peggioramento cui il detto soggetto sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui il medesimo è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione (Cass. n. 4197 del 2018). E, da ultimo con la recente sentenza n. 15750 del 2019, le Sezioni Unite hanno ribadito tali principi, nell’affermare che la deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale, riguardano indistintamente tutte le disposizioni del testo unico, includendo nel suo raggio di operatività l’art. 4, comma 3, e l’art. 5, commi 5 e 5-bis, i quali fanno riferimento ai soggetti con precedenti penali ostativi.

3. A tali principi non si è attenuta la Corte territoriale, che, pur dando atto della situazione di convivenza della bambina, ormai in fase preadolescenziale, con la madre, si è soffermata solo sull’aspetto scolastico, così obliterando le esigenze esistenziali, sanitarie ed educative della minore: il giudizio prognostico di cui si è sopra detto non risulta, in conclusione, esser stato correttamente svolto.

4. A tanto provvederà il giudice del rinvio, che liquiderà pure le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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