Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1567 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 1567 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 11854-2015 proposto da:
SANT’EPIFANIO DI ANNA MARIA MOCCHI E LUIGI MOCCHI SNC
in persona dei legali rappresentanti pro tempore ANNA
MARIA MOCCHI e LUIGI GISEPPE MOCCHI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo
studio dell’avvocato LUCA GIUSTI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato LORIANA ZANUTTIGH
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente-

2017
contro

2282

GENERALI

ITALIA S.P.A.

elettivamente domiciliata
28,

presso

lo

studio

già INA ASSITALIA SPA,
in ROMA, VIA MONTE ZEBIO
dell’avvocato

1

GIUSEPPE

Data pubblicazione: 23/01/2018

CILIBERTI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 323/2015 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 21/01/2015;

consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL’UTRI;

2

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Rilevato che, con sentenza resa in data 21/1/2015, la Corte
d’appello di Milano, in accoglimento dell’impugnazione proposta da
Ina-Assitalia s.p.a., e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda con la quale la Sant’Epifanio di Mocchi Anna e
Luigi Mocchi s.n.c. (già Sant’Epifanio s.a.s. di Mocchi Antonio & C.) ha

concluso tra la stessa società e l’Ina-Assitalia s.p.a. (per errore nella
prestazione del consenso), con la conseguente condanna di
quest’ultima alla restituzione dei premi corrisposti in forza del contratto impugnato e al risarcimento del danno, ovvero, in subordine, al
pagamento dell’indennità assicurativa relativa ai danni subiti dalla società attrice a seguito dell’imbrattamento e del danneggiamento di un
proprio immobile ad opera di ignoti;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, in
contrasto con quanto accertato dal primo giudice, ha sottolineato come il carattere inequivoco del contenuto della polizza conclusa tra le
parti (là dove ha escluso la responsabilità della società assicuratrice
per i danni dovuti a imbrattamento dei muri da chiunque e comunque
effettuati), unitamente alle ulteriori circostanze di fatto specificate in
motivazione, valesse ad attestare l’insussistenza dei presupposti per
il riconoscimento dell’errore nel procedimento di formazione della volontà contrattuale della società originaria attrice;
che, avverso la sentenza d’appello, la Sant’Epifanio di Mocchi Anna e Luigi Mocchi s.n.c. propone ricorso per cassazione sulla base di
quattro motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;
che la Generali Italia s.p.a. (conferitaria del complesso aziendale
di Ina-Assitalia s.p.a.) resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il
deposito di memoria;
considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo
controverso, nonché per violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e

3

invocato l’annullamento del contratto di assicurazione contro i danni

dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare il contenuto complessivo
del contratto di assicurazione stipulato tra le parti, trascurando di
considerarne l’irriducibile equivocità, insuscettibile di consentire la
certa individuazione dell’oggetto specifico della copertura assicurativa

che, sotto altro profilo, la ricorrente si duole della violazione, da
parte della corte territoriale, dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, per aver proceduto a una considerazione meramente atomistica delle diverse clausole contrattuali, senza provvedere a
un’interpretazione complessiva e unitaria dell’atto, e per aver accolto
l’appello della compagnia assicuratrice avversaria omettendo di valutare il complesso delle risultanze probatorie acquisite al giudizio (specificamente richiamate in ricorso), senza limitarsi alla riduttiva considerazione del frammento del testo contrattuale indicato a fondamento
della decisione impugnata;
che il motivo è infondato, quando non inammissibile;
che, al riguardo, osserva il collegio come, con riferimento al dedotto omesso esame del contenuto complessivo del contratto di assicurazione oggetto d’esame, la doglianza della società ricorrente appaia del tutto irrispettosa dei limiti imposti dal testo dell’art. 360 n. 5
c.p c.

,

che, sul punto, la circostanza costituita dalla rilevanza decisiva attribuita dal giudice a quo a taluni passaggi del testo contrattuale, con
efficacia dirimente e/o assorbente rispetto ai restanti contenuti del
complessivo accordo delle parti, non vale a integrare un’ipotesi di
omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti, dovendo ritenersi che la decisione del giudice, lungi dal porsi quale risultato di una
manchevole considerazione degli elementi di fatto offerti al suo giudizio, costituisca, viceversa, l’espressione di una ben determinata scelta
interpretativa, vòlta a identificare il contenuto della volontà negoziale

4

prestata;

delle parti ritenuto rilevante in relazione allo specifico punto controverso;
che, pertanto, deve ritenersi inammissibile la pretesa del ricorrente di qualificare il vizio denunciato nella prospettiva di cui all’art. 360
n. 5 c.p.c.;

legali di ermeneutica contrattuale – al di là della carente osservanza
del principio di autosufficienza del ricorso (per come codificato
dall’art. 366 n. 6 c.p.c.), in ragione della mancata allegazione integrale del contratto in esame da parte della società ricorrente -, varrà
evidenziare come detta violazione chieda d’essere necessariamente
dedotta attraverso la specifica indicazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato da detti canoni, poiché, in caso
contrario, la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà delle parti si sostanzia nella proposta di una diversa interpretazione inammissibile in sede di legittimità;
che, in altri termini, il ricorso in sede di legittimità, riconducibile,
in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo (laddove censuri l’interpretazione del contratto accolta dalla sentenza impugnata) non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi a evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti
presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative
(anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di
un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o
di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Sez.

L,

Sentenza n. 18375 del 23/08/2006, Rv. 591659 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007, Rv. 597876 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
15890 del 17/07/2007, Rv. 598616 – 01);

5

che, viceversa, con riguardo alla denunciata violazione dei canoni

che, nel caso di specie, l’odierna ricorrente – dopo aver riprodotto
taluni brani del testo contrattuale in esame – si è limitata a dedurre,
in modo inammissibilmente apodittico, la pretesa scorrettezza
dell’interpretazione complessiva attribuita dal giudice a quo ai termini
dell’atto negoziale, orientando l’argomentazione critica rivolta nei

attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito alle parole interpretate, o
della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà
dell’interpretazione complessiva dell’atto, bensì attraverso
l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura
interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal
modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex
art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;
che è appena il caso di rilevare, per converso, come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica
fissati dalla legge, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati
estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi
a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in
termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via
giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure
inammissibilmente avanzate dAricorrente in questa sede di legittimità

,

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1431 c.c. (in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda di annullamento proposta dalla socie-

6

confronti dell’interpretazione giudiziale dell’atto esaminato, non già

tà originaria attrice sul presupposto soggettivo dell’inescusabilità
dell’errore denunciato, senza avvedersi dell’esclusiva rilevanza, ai fini
dell’annullamento del negozio, dell’elemento oggettivo della falsa
rappresentazione della realtà in cui ebbe effettivamente a cadere la
società contraente;

che, sul punto, osserva il Collegio come la Corte territoriale, attraverso il richiamo alla sostanziale inequivocità del contenuto contrattuale (sul punto evidenziato e valorizzato), della qualità soggettiva del contraente assicurato e delle particolari circostanze succedutesi nei rapporti intercorsi tra le parti, abbia espressamente attestato i
termini di un’oggettiva inconfigurabilità, in concreto, di una falsa rappresentazione della realtà nell’ambito del processo formativo della volontà contrattuale della società assicurata, a nulla rilevando la ricostruzione, per via testimoniale, di taluni aspetti del percorso precontrattuale, ritenuti dalla corte d’appello di per sé insuscettibili di incidere, in modo dirimente, sul preminente valore rappresentativo degli
elementi testuali apprezzati come decisivi;
che, pertanto, del tutto correttamente, sul piano logico-giuridico,
la corte territoriale ha ritenuto di escludere l’avvenuta acquisizione
della prova di uno specifico errore nella formazione della volontà contrattuale dell’odierna società ricorrente;
che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.
(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché per omesso esame di un
fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per
avere la corte territoriale disatteso la domanda di annullamento originariamente proposta dalla società attrice sulla base di un erroneo apprezzamento degli elementi istruttori di carattere presuntivo complessivamente acquisiti al giudizio ed analiticamente riportati in ricorso;

7

che il motivo è infondato;

che il motivo è inammissibile;
che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso
le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360, nn. 3 e
5, c.p.c.), la società ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli

limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art.
360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;
che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la
denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già
della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate
(operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art.
360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate
sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso;
che, infatti, osserva il Collegio come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento
del ragionamento in concreto eseguito non può in alcun modo considerarsi priva, ictVocull, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del
merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza;
che, quanto alle denunce relative al preteso omesso esame dei
fatti controversi richiamati nel motivo di censura, si osserva che la ricorrente trascura di articolare in modo specifico, tanto le occorrenze
concrete delle omissioni denunciate, quanto i profili di decisività dei
fatti dedotti, non emergendo, in modo incontroverso e inequivocabile,
il disegno del differente esito della risoluzione della controversia che

8

elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i

sarebbe emerso con certezza là dove la corte territoriale avesse tenuto conto in modo specifico e analitico dei fatti richiamati;
che da questo punto di vista, si tratta, dunque, della mera invocazione, da parte della società ricorrente (non già dell’omesso esame,
ad opera del giudice d’appello, di fatti decisivi già controversi tra le

fatti emersi nel corso del processo, riproposti in una diversa prospettiva interpretativa non consentita in questa sede di legittimità;
che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2049 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato come
l’eventuale rassicurazione dell’agente, nei confronti del contraente,
avesse comportato unicamente una diretta responsabilità di detto
agente nei confronti dell’assicurato, in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la società assicuratrice che si sia avvalsa dell’attività dell’agente è tenuta, ai
sensi dell’art. 2049 c.c., a rispondere dei danni prodotti dall’agente
nell’esercizio delle incombenze affidategli;
che il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza;
che, infatti, l’ipotesi della rassicurazione eventualmente fornita
dall’agente in sede precontrattuale (circa gli esatti termini che avrebbe assunto la copertura assicurativa in via di definizione) risulta esseif
stata prospettata, dalla corte territoriale, in termini meramente congetturali, senza che fosse stata effettivamente acquisita alcuna prova
certa in ordine al concreto ricorso di eventuali comportamenti illeciti
dell’agente suscettibili di dar luogo alla possibile attivazione della responsabilità della compagnia preponente, ai sensi dell’art. 2049 c.c.;
che, pertanto, sulla base delle considerazioni sin qui richiamate,
rilevata la complessiva infondatezza dei motivi d’impugnazione,
dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società con-

9

parti, bensì) di una rilettura nel merito degli elementi istruttori e dei

troricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo
la liquidazione di cui al dispositivo, oltre alla condanna al pagamento
del doppio contributo ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R.
n. 115 del 2002;

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
in complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come
per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA