Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15669 del 28/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. un., 28/07/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 28/07/2016), n.15669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 7786/16) proposto da:

– Avv. L.S. rappresentato e difeso, giusta procura in calce

al ricorso, dall’avv. C. P.; con domicilio eletto presso

lo studio dell’avv. G. A.;

– ricorrente –

contro

Ordine degli Avvocati di Bari;

– intimato –

avente ad oggetto richiesta di sospensione dell’esecutività della

sentenza n. 270/2015 del Consiglio Nazionale Forense del 25

settembre – 31 dicembre 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 luglio 2016 dal Consigliere Relatore Dott. B. B.;

Udito l’avv. V., per delega dell’avv. C. P.;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. F. R., che ha chiesto rigettarsi

l’istanza, conclusioni confermate dal PG dr P. P. in

camera di consiglio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

– Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari ha condannato l’avv. L.S. alla sospensione dall’esercizio della professione per otto mesi, avendolo ritenuto colpevole della violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, di cui agli artt. 5, 6, 7 ed 8 del codice deontologico nonchè dei doveri specifici imposti dagli artt. 35, 38, 41 dello stesso codice, per aver consegnato ad un proprio cliente, S.R., il (OMISSIS), un effetto cambiario mai onorato di Euro 3.850,00 a fronte di somme dal medesimo legale riscosse dalla compagnia di assicurazione in favore dello stesso S., vittima di un sinistro stradale e patrocinato dal predetto professionista.

– il L. ha proposto impugnazione avverso tale decisione, che è stata respinta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Avvocati;

– detta sentenza ha formato oggetto di ricorso innanzi alle Sezioni Unite, facendosi valere: la nullità del procedimento e della sentenza disciplinare in quanto il Consiglio nazionale avrebbe tenuto udienza senza accedere alla richiesta di rinvio, dovuto alla documentata impossibilità dell’incolpato a presenziare, per i postumi di lesione ad un ginocchio con prescrizione di divieto di carico statico per sette giorni, accertata presso il Policlinico di (OMISSIS) e causata da un incidente di moto occorso il giorno prima dell’udienza; la nullità della sentenza per omessa applicazione dell’istituto della continuazione, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, dovuta al fatto che il procedimento disciplinare era stato preceduto da altri due che erano originati tutti dal patrocinio ai danni dello stesso cliente nell’ambito della medesima causa (il primo per aver incassato somme destinate allo S. dalla compagnia di assicurazione del danneggiante; il secondo, originato da un esposto del medesimo cliente, determinato dal fatto che il legale si era reso inadempiente al pagamento di Euro 3.500,00, concordati con il cliente a bonaria definizione degli esposti precedenti;

considerato che:

l’istanza di sospensione è stata motivata sia sulla fondatezza delle richieste – fumus boni juris – sia sulla sussistenza di un grave pregiudizio – periculum in mora – essendo divenute esecutive precedenti sanzioni disciplinari della sospensione a due ed a quattro mesi dall’esercizio della professione ed essendo il ricorrente unico percettore di reddito nell’ambito familiare;

ritenuto che:

ad una necessariamente sommaria analisi del ricorso, lo stesso non appare prima facie meritevole di accoglimento, sia perchè la incidenza della lesione riscontrata al ginocchio – quale impedimento assoluto alla partecipazione all’udienza disciplinare – ha formato oggetto di specifica disamina, al fine di non accogliere l’istanza di rinvio, sia anche perchè l’istituto della “continuazione” L. n. 689 del 1981, ex artt. 8 ed 8 bis, non può trovare applicazione alla fattispecie, trattandosi di plurime condotte materiali ed estranee all’ambito sanzionatorio delle infrazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza (vedi Cass Sez L. n. 12974 del 2008: In tema di sanzioni amministrative, la norma di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 8, nel prevedere l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un’unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale – di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni -, senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall’art. 81 c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perchè la citata L. n. 689 del 1981, art. 8, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente evidenza dell’intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perchè la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano “tout court” estese alla materia degli illeciti amministrativi -);

l’incidenza negativa dell’esecuzione della sanzione, appare poi naturale conseguenza dell’accertamento di cui trattasi e non costituisce pregiudizio – medio tempore – foriero di danni irreparabili;

– pertanto non sussistono i presupposti per la richiesta sospensione.

PQM

Rigetta l’istanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA