Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15669 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23841-2018 proposto da:

EUROBETON S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA DI OSTIA n. 3,

presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GUERRIERO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE PICCOLI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO STABILE 3G S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI n. 9, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA CABRINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2018 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO,

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 20.11.2014 Eurobeton S.r.l. evocava in giudizio il Consorzio Stabile 3G S.c.a.r.l. innanzi il Tribunale di Bolzano, invocandone la condanna al pagamento della somma di Euro 65.541,73 a fronte di una fornitura di barriere stradali eseguita dalla società attrice in favore di (OMISSIS) S.p.a. L’attrice deduceva che quest’ultima società – che aveva ottenuto l’aggiudicazione di un appalto da Autostrada del Brennero S.p.a.- aveva affittato alla B. Costruzioni S.r.l. il ramo di azienda funzionale all’appalto di cui anzidetto. Poichè la stazione appaltante non aveva consentito al subentro di B. Costruzioni S.r.l. nel rapporto, (OMISSIS) S.p.a. aveva nello stesso giorno risolto il contratto di affitto del ramo d’azienda con B. Costruzioni S.r.l. e simulatamente affittato il ramo medesimo al Consorzio Stabile 3G S.c.a.r.l., mediante contratto dissimulante in realtà una cessione del ramo stesso. Subito dopo la dismissione del ramo di azienda, (OMISSIS) S.p.a. aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo ed era poi stata dichiarata fallita.

L’attrice invocava quindi l’accertamento della simulazione del contratto di affitto del ramo d’azienda e della conseguente responsabilità del cessionario per il debito relativo al ramo di azienda ceduto. Formulava in subordine domanda di condanna del Consorzio Stabile 3G S.c.a.r.l. ai sensi dell’art. 2043 c.c., ovvero dell’art. 2041 c.c., allegando che il predetto avesse conseguito un indebito arricchimento avendo avuto la disponibilità dei beni forniti da Eurobeton S.r.l. senza pagarne il corrispettivo.

Si costituiva il consorzio convenuto resistendo alle domande svolte da Eurobeton S.r.l.

Con sentenza n. 1157/2016 il Tribunale di Bolzano accoglieva la domanda, riteneva il Consorzio Stabile 3G S.c.a.r.l. solidalmente responsabile per il debito di cui è causa insieme alla società cedente del ramo di azienda e lo condannava al pagamento in favore di Eurobeton S.r.l. della somma di Euro 65.541,73 oltre accessori.

Interponeva appello il Consorzio Stabile 3G S.c.a.r.l. e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, Eurobeton S.r.l., svolgendo altresì appello incidentale per l’accoglimento delle domande proposte in via subordinata in prime cure.

Con la sentenza impugnata, n. 68/2018, la Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, accoglieva l’impugnazione rigettando la domanda proposta da Eurobeton S.r.l., che condannava alle spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione Eurobeton S.r.l. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Consorzio Stabile 3G S.c.a.r.l., il quale ha formulato con apposita istanza una richiesta di remissione in termini per la notificazione del controricorso stesso.

Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di scrutinare i motivi del ricorso va esaminata l’istanza di remissione in termini proposta da Consorzio Stabile 3G S.c.a.r.l., in relazione alla quale non vi è luogo a provvedere, poichè la notificazione del controricorso si è comunque perfezionata nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441).

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c., da artt. 2555 a 2562 c.c., L. Fall., art. 61,artt. 1414,1415,1417 c.c., nonchè l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la vicenda contrattuale, escludendo che l’affitto del ramo di azienda dissimulasse in effetti una cessione del ramo stesso.

La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha affermato che “… il tenore letterale dell’accordo oggetto di causa non lascia dubbi sulla qualificazione del negozio concluso da (OMISSIS) S.p.a. con l’appellata Consorzio Stabile 3G S.c.a.r.l. Si tratta, all’evidenza, di un contratto d’affitto di ramo d’azienda, già solo per il fatto che nessuna disposizione contrattuale prevede alcun effetto reale. Il testo dell’accordo non documenta, cioè, la volontà delle parti di trasferire, verso il corrispettivo di un prezzo, la proprietà dei beni organizzati in ramo d’azienda. Esso documenta piuttosto la concessione in godimento dei beni per un certo tempo e verso il pagamento di un canone mensile” (cfr. pag. 9-10 della sentenza impugnata). Nel prosieguo, la Corte territoriale valorizza il fatto che l’odierna ricorrente non avesse mai allegato che i canoni di affitto previsti dal contratto contestato assolvessero in realtà la funzione del corrispettivo per il trasferimento della proprietà del ramo stesso; che del pari non avesse “… mai allegato nè dimostrato il carattere non già temporaneo ma definitivo del trasferimento del complesso organizzato di beni e persone”; che non avesse “… mai dedotto il trasferimento definito dei contratti di lavoro col personale addetto al ramo d’azienda”; ed infine, l’ulteriore circostanza che il ramo di azienda di cui si discute fosse stato ceduto dal Fallimento (OMISSIS) S.p.a. “il che, evidentemente, è antitetico rispetto ad un’asserita precedente vendita intercorsa con il Consorzio Stabile 3G S.c.a.r.l.” (cfr. pagg. 12 e 13 della sentenza).

Questa complessiva valutazione non viene adeguatamente attinta dal motivo di censura in esame, poichè la società ricorrente si limita a contrapporre alla ricostruzione operata dal giudice di merito un’ipotesi alternativa, sostanzialmente contestando non già le modalità con cui detto giudice ha condotto l’operazione interpretativa, ma il risultato finale del relativo procedimento logico.

In proposito, è opportuno ribadire che “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c., e ss., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv.646340; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv.586972).

Nel caso di specie, il giudice di seconde cure ha ritenuto non soltanto di applicare il criterio dell’interpretazione letterale dei contratto, ma di apprezzare anche diversi elementi, come ad esempio il fatto che Eurobeton S.r.l. non avesse mai allegato il trasferimento definitivo, in capo al Consorzio Stabile 3G S.c.a.r.l., dei contratti di lavoro inerenti il ramo di azienda di cui è causa, o ancora la circostanza che quest’ultimo fosse poi stato ceduto direttamente dal Fallimento (OMISSIS) S.p.a., che quindi ne aveva conservato la proprietà. Ne deriva la correttezza e la plausibilità dell’operazione logica interpretativa condotta dalla Corte di merito e, di conseguenza, la sua insindacabilità in questa sede.

Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2041 c.c., e l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare le domande di condanna del Consorzio Stabile 3G S.c.a.r.l. proposte in via subordinata.

La censura è infondata.

Eurobeton S.r.l. aveva infatti proposto sia la domanda ex art. 2043 c.c., che quella residuale ex art. 2041 c.c., sul presupposto che il Consorzio Stabile 3G S.c.a.r.l., mediante la simulazione del contratto di affitto di ramo d’azienda di cui è causa, avesse causato all’attrice stessa un danno ingiusto, ovvero conseguito un risultato utile privo di idonea giustificazione causale. Una volta ritenuta l’inesistenza della simulazione dedotta dall’attrice, è evidente che viene a mancare lo stesso presupposto logico-giuridico di dette domande, in relazione alle quali pertanto non si configura alcuna omessa pronuncia nè omesso esame di fatti decisivi, dovendosi piuttosto configurare un rigetto implicito. L’affermazione che (OMISSIS) S.p.a. e Consorzio Stabile 3G S.c.a.r.l. avessero inteso realizzare effettivamente solo la concessione in godimento, e non anche il trasferimento definitivo, del ramo d’azienda in contestazione, esclude infatti che esse possano aver causato, mediante la manovra simulatoria predetta, un danno ingiusto ad Eurobeton S.r.l. Del pari esclusa è la sussistenza di un profilo di abuso del diritto, poichè anche quest’ultimo era legato, nella prospettazione di Eurobeton S.r.l., alla vicenda simulatoria. Di conseguenza, una volta ritenuto effettivamente voluto tra le parti il contratto di affitto del ramo d’azienda, ogni conseguente considerazione circa la sua dannosità e/o abusività viene a cadere.

Non dissimili considerazioni valgono per la domanda residuale ex art. 2041 c.c., in relazione alla quale il giudice di appello ha affermato che “Nell’inconcessa ipotesi che la domanda sia ammissibile, essa è sicuramente infondata” (cfr. pag.15 della sentenza di seconde cure). La Corte territoriale ha infatti dato atto che Eurobeton S.r.l. aveva allegato il mancato pagamento della fornitura delle barriere stradali da parte dell’originaria committente ma ha correttamente valorizzato la circostanza che Eurobeton S.r.l. non avesse mai risolto il contratto di vendita intercorso con (OMISSIS) S.p.a. Di conseguenza, l’eventuale arricchimento conseguito da Consorzio Stabile 3G S.c.r.l. in conseguenza dell’utilizzazione delle barriere stradali sarebbe stato realizzato non già in danno di Eurobeton S.r.l., originaria fornitrice delle stesse, ma di (OMISSIS) S.p.a., che aveva conservato la proprietà dei beni mobili di cui si discute (cfr. pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata).

Tale motivazione è condivisibile, posto che la domanda di arricchimento senza causa è proponibile soltanto a condizione che si dimostri “… che il soggetto beneficiario non ha alcun titolo giuridico valido ed efficace per giovarsi di quanto corrisponde al depauperamento subito dall’istante; tale presupposto non sussiste quando l’attribuzione patrimoniale abbia avuto luogo in virtù di una disposizione di legge o di impegni unilaterali assunti dal soggetto depauperato” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18099 del 07/08/2009, Rv.609425). Di conseguenza “non è invocabile la mancanza ovvero l’ingiustizia della causa, allorchè l’arricchimento dipenda da un atto di disposizione volontaria, finchè questo conservi la propria efficacia obbligatoria” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7331 del 13/04/2016, Rv.639455).

Da quanto precede deriva che “In tema di arricchimento indiretto, l’azione ex art. 2041 c.c., è esperibile contro il terzo che abbia conseguito l’indebita locupletazione in danno dell’istante, quando l’arricchimento sia stato conseguito dal terzo in via meramente di fatto (e perciò gratuita) nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del depauperato, e resesi insolvente nei riguardi di quest’ultimo. La predetta azione è invece inammissibile ove la prestazione sia stata conseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 11656 del 03/08/2002, Rv.556612; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10663 del 22/05/2015, Rv.635462).

Nel caso specifico, Eurobeton S.r.l. ha lamentato di aver subito un depauperamento per effetto del mancato pagamento della fornitura di barriere stradali. Non avendo tuttavia mai risolto il contratto di vendita di dette barriere con (OMISSIS) S.p.a., non è possibile individuare un arricchimento di quest’ultima società, o dei suoi aventi causa a vario titolo, nè un impoverimento di Eurobeton S.r.l., che sia privo di causa, posta l’esistenza e la permanente validità del contratto di vendita intercorso tra dette società. Neppure si può configurare alcun profilo di assenza di causa in relazione al successivo spostamento patrimoniale intercorso tra (OMISSIS) S.p.a. e Consorzio Stabile 3G S.c.a.r.l., posta la riconosciuta validità del contratto di affitto di ramo d’azienda intercorso tra tali soggetti. Nè, infine, per effetto dell’esistenza e della validità del predetto contratto di affitto di ramo d’azienda, si può configurare un arricchimento senza causa di Consorzio Stabile 3G S.c.a.r.l. ai danni di Eurobeton S.r.l., perchè – appunto – un titolo valido esiste e perchè, come giustamente evidenziato anche dal giudice di merito, in ogni caso il soggetto depauperato non sarebbe Eurobeton S.r.l. ma (OMISSIS) S.p.a..

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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