Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15669 del 23/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 10/02/2017, dep.23/06/2017),  n. 15669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1681-2016 proposto da:

SERVICE MEDICAL CORPS S.R.L., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO PANICO;

– ricorrente –

contro

INTERWORLD IMPORT EXPORT LTD, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO MIRABELLO 14 presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO MARINO

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 437/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 27 gennaio 2015, ha accolto l’appello proposto da Interworld Import Export LTD avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 249 del 2008, e nei confronti di Service Medical Corps s.r.l..

2. Per la cassazione della sentenza la società Service Medical Corps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Ha resistito con controricorso Interworld Import Export LTD.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel senso della inammissibilità del ricorso.

4. In prossimità della data dell’udienza non partecipata, è pervenuta istanza congiunta con la quale le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, con accertamento del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ed hanno allegato copia dell’accordo transattivo raggiunto in data 19 settembre 2016.

5. Il Collegio rileva che l’istanza congiunta è sottoscritta dalle parti sostanziali e dai rispettivi procuratori, e che pertanto ricorrono le condizioni per provvedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, e non alla cassazione senza rinvio della sentenza d’appello.

6. Come affermato da questa Corte Suprema con orientamento consolidato, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto.

Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, e, per altro verso, l’assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio (ex plurimis Cass. 04/06/2009, n. 12887).

7. A fronte, come nella specie, di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione data dalla sentenza impugnata, che resta travolta.

8. Le spese del presente giudizio sono compensate, come da richiesta delle parti e non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass. 10/02/2017, n. 3542).

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese del presente giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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