Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15669 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. III, 15/07/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29174/2006 proposto da:

B.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato SINOPOLI

Vincenzo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BINELLI CARLO VITO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.R., B.G., L.I.;

– intimati –

sul ricorso 34015/2006 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO FABIO

MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FURNARI

ALESSANDRO giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

B.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

38, presso lo studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BINELLI CARLO VITO

giusta delega a margine del ricorso principale;

– controricorrente –

sul ricorso 34571/2006 proposto da:

C.A.R. (OMISSIS) per sè e nella qualità di

erede di A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

SANTO 2, presso lo studio dell’avvocato ROMEO FULVIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SOARDO PAOLO giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

B.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 717/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 13/4/2005, depositata il

24/08/2005, R.G.N. 891/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato CORRADO CARRUBBA per delega dell’Avvocato VINCENZO

SINOPOLI;

udito l’Avvocato GREGORIO TROILO per delega dell’Avvocato FABIO

MASSIMO ORLANDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 3 maggio 1996 B.T. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Mantova C.R. e A. G., eredi di A.A., erede, a sua volta, di A.N., chiedendo che venisse dichiarato risolto per inadempimento, o comunque dichiarato nullo il contratto in data 20 maggio 1982, stipulato tra B.T. e A.N., con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione della somma di L. 157.426.100, oltre rivalutazione e interessi.

Dedusse che, in data 20 maggio 1982, aveva stipulato con il loro dante causa un contratto in forza del quale quest’ultimo si era impegnato a proseguire, avvalendosi dei mezzi finanziari da lui stesso forniti, l’azione di retratto agrario con riferimento a un certo fondo rustico e, una volta ottenutolo, a trasferirglielo; che peraltro, vinta la causa, l’ A. era venuto meno ai patti, essendosi rifiutato di cedere il predio; che l’azione proposta al fine di ottenere l’adempimento coattivo del contratto, era stata respinta con sentenza confermata in sede di gravame. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono l’avversa pretesa.

Con sentenza n. 447 del 2002 il Tribunale di Mantova dichiarò la nullità del contratto stipulato in data 20 maggio 1982 tra B. T. e A.N., per frode alla legge, ma rigettò la domanda di restituzione delle somme versate dall’attore, per intervenuta prescrizione del credito.

Proposto gravame dal B., la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha condannato C. A.R., B.G. e L.I. al pagamento, in favore di B.T., degli esborsi effettuati dall’attore in favore del professionista che aveva difeso A.N. nell’azione di riscatto, pari a Euro 15.439,70, oltre interessi dalla domanda.

Avverso detta pronuncia, propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, B.T., formulando quattro motivi.

Resistono con due distinti controricorsi B.G., in proprio e quale procuratore di L.I., e C.A. R., che propongono altresì ricorsi incidentali affidati a un unico mezzo ai quali il B. ha a sua volta replicato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza.

2 Col primo motivo B.T. lamenta violazione degli artt. 2935 e 1421 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3. La censura ha ad oggetto l’affermazione secondo cui il termine di prescrizione del diritto alla restituzione del pagamento andava fatto decorrere dalla data della sua esecuzione, trattandosi di condictio indebiti sine causa, e cioè di azione di ripetizione di un pagamento effettuato in adempimento di un negozio nullo per contrarietà a norme imperative, laddove solo in caso di condictio ob causam finitam il termine sarebbe decorso dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che aveva caducato il vincolo contrattuale.

Secondo l’esponente i criteri applicati dal giudice di merito farebbero malgoverno degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, e segnatamente della pronuncia 12 settembre 2000, n. 12038, enunciativa del principio per cui l’accertamento con sentenza della nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento da luogo ad un’azione di ripetizione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza medesima, posto che prima di tale momento permane l’esistenza della causa giustificativa del versamento ed è conseguentemente esclusa la possibilità di esercitare il diritto.

3 Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2967 e 1273 cod. civ., insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5. Le critiche si appuntano contro l’assunto del giudice di merito secondo cui la data del pagamento della somma per il cui recupero l’appellante agiva in ripetizione andava individuata in quella del suo versamento su libretto bancario intestato a A.N., posto che in tale momento soltanto – e non già in quello del deposito fiduciario della provvista nelle mani del notaio – si era verificato lo spossessamento del B.. Sostiene per contro l’esponente che, rilevante, ai fini dell’adempimento degli impegni assunti con il contratto poi dichiarato nullo – il quale prevedeva in sostanza un accollo da parte del terzo degli oneri economici gravanti sul retraente – era esclusivamente il momento in cui era stato effettuato il pagamento ai retrattati, di talchè andava in esso individuato il dies a quo della prescrizione. Ora, essendo detto pagamento intervenuto nei tre mesi successivi alla pronuncia della sentenza che aveva riconosciuto il diritto di retratto – emessa nel mese di novembre del 1986 – il termine prescrizionale di dieci anni sicuramente non era decorso all’epoca della notifica della domanda di restituzione, che era del maggio 1996.

2 Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

Occorre muovere dalla considerazione, addirittura ovvia, che il pagamento, per dar vita ad un’eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, deve essersi tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (cosiddetto solvens), con correlativo spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (cosiddetto accipiens); e che esso può essere definito indebito – con conseguente diritto alla ripetizione, a norma dell’art. 2033 cod. civ. – quando difetti di una idonea causa giustificativa.

Ne deriva che non è ipotizzabile il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto quell’atto giuridico, definibile come pagamento, che l’attore pretende essere indebito. Siffatta conclusione non muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza dell’accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale esso è stato eseguito, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che è imprescrittibile, ex art. 1422 cod. civ., altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo.

E in proposito questa Corte ha anche di recente ribadito che il termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso (confr., Cass, civ. sez. un. 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. civ. 13 aprile 2005, n. 7651; Cass. civ. 9 luglio 1987, n. 5978). A tale orientamento il collegio ritiene di aderire, in motivato dissenso dalle pronunce che si sono espresse in senso contrario (Cass. civ. 19 maggio 2004, n. 9470; Cass. civ. 12 settembre 2000, n. 12038).

Risulta infatti invincibile il rilievo che l’azione di nullità, in quanto azione dichiarativa o di mero accertamento, che dir si voglia, ha effetti retroattivi, ripristinando ex tunc la situazione giudica preesistente e rendendo perciò stesso indebito, sin dal momento della sua esecuzione, l’effettuato pagamento.

Del resto siffatta opzione ermeneutica appare l’unica in grado di garantire l’unitarietà e l’intrinseca coerenza del sistema, in ragione della sua omogeneità con il principio, assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, per cui la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di quanto pagato, in applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, decorre, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dal giorno del pagamento stesso, non già dalla data della pronuncia d’incostituzionalità o della pubblicazione della medesima, configurandosi la vigenza della norma viziata da incostituzionalità non ancora dichiarata, come una mera difficoltà di fatto, che non impedisce la possibilità di far valere la pretesa restitutoria (confr. Cass. civ. 15 marzo 2001 n. 3796; Cass. civ. 1 giugno 2000 n. 7289; Cass. civ. 19 maggio 2000 n. 6486).

4 Da quanto sin qui detto consegue altresì che correttamente il giudice di merito non ha attribuito alcun rilievo, ai fini del decorso del termine di prescrizione, alla data in cui, avvalendosi della provvista assicuratagli dall’attore, l’ A. ebbe a versare il prezzo del riscatto. Non par dubbio infatti che lo spostamento patrimoniale dal solvens alì accipiens della somma ora chiesta in restituzione, si è verificato nel momento in cui essa venne versata sul conto del dante causa dei convenuti.

Dirimente è in proposito il rilievo che, ove l’importo accreditato dal B. fosse stato tout court incamerato dal destinatario, senza dar corso all’attività negoziale dai paciscenti programmata in frode alla legge, l’autore della dazione avrebbe ugualmente potuto esperire azione di ripetizione per recuperare quanto versato.

I due motivi vanno pertanto respinti.

5 Con il terzo mezzo l’impugnante deduce violazione dell’art. 2943 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione all’affermazione della Corte territoriale secondo cui non poteva essere considerato atto interruttivo della prescrizione la citazione con la quale era stato chiesto, ex art. 2932 cod. civ., l’adempimento coattivo dell’obbligo di trasferire il fondo, avendo effetto interruttivo solo la proposizione di domanda con la quale venga chiesto il riconoscimento del diritto asseritamente prescritto.

Tali affermazioni farebbero malgoverno della giurisprudenza del Supremo Collegio, ferma nel ribadire l’idoneità della domanda giudiziale a interrompere la prescrizione non solo del diritto costituente oggetto della pretesa, ma anche di quelli ad esso intimamente connessi.

6 Anche tali critiche non hanno pregio.

Questa Corte, pur riconoscendo che la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce (confr.

Cass. civ. 18 gennaio 2011, n. 1084; Cass. civ. 1 ottobre 1997, n. 9589; Cass. civ. 14 giugno 1988, n. 4031; Cass. civ. 11 novembre 1977, n. 4884), ha. tuttavia escluso che il diritto al risarcimento del danno per la inottemperanza dell’obbligo di cessione in proprietà di un immobile possa dirsi, al detto scopo, collegato alla domanda con la quale l’interessato abbia chiesto l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto. E invero, essendo comunque salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno sia in caso di domanda di adempimento che in caso di domanda di risoluzione del contratto (art. 1453 cod. civ.), il relativo diritto si configura come autonomo rispetto a quelle domande.

L’adesione del collegio a siffatta affermazione, impone il rigetto del motivo, dovendosi ritenere che quanto affermato da questa Corte a proposito della domanda di risarcimento, valga, a maggior ragione, per quella volta ad ottenere la restituzione delle somme versate in vista di un programma negoziale poi naufragato per nullità del preliminare, stante la sua ancor più spiccata autonomia rispetto alla domanda di adempimento.

7 Con il quarto mezzo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 244 e 345 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4. La censura ha ad oggetto la mancata ammissione della prova per testi articolata nell’atto di appello, argomentata dalla Curia territoriale sull’assunto che da essa, dedotta ed ammessa nel primo grado del giudizio, l’attore era decaduto per mancata citazione del teste, donde l’insussistenza dei presupposti per l’operatività del disposto dell’art. 345 cod. proc. civ., non ricorrendo l’ipotesi della prova nuova e non potendosi ovviare in appello a decadenze verificatesi in primo grado. Sostiene l’esponente l’erroneità di tale assunto, ricorrendo, per contro, il requisito della novità della prova, per essere stata indicata come teste da escutere persona diversa da quelle menzionata nel libello introduttivo. Aggiunge che, in ogni caso, vertendo il capitolo sull’intervenuto riconoscimento del debito da parte dell’obbligato, la prova era assolutamente indispensabile ai fini della decisione della causa.

8 Il motivo non può essere accolto.

Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l’indicazione di una diversa persona, da assumere come teste, non valesse a salvare la prova testimoniale dedotta in appello dalla sanzione dell’inammissibilità. Sta di fatto, invero, che, l’eventuale valutazione di indispensabilità della prova, ai fini dell’accoglimento di nuove istanze istruttorie articolate in sede di gravame, ex art. 345 cod. proc. civ., non serve a superare la preclusione nella quale sia incorsa la parte in primo grado in quanto il potere del collegio di ammettere nuove prove in appello non può essere esercitato per sanare decadenze già verificatesi (confr.

Cass. civ. 1 giugno 2004, n. 10487).

Nella fattispecie il ricorrente neppure ha contestato l’affermazione del giudice di merito secondo cui l’attore era decaduto dalla prova dedotta ed ammessa, per mancata citazione del teste.

Ne deriva che la strumentale allegazione di una novità della prova, solo predicata, ma in realtà inesistente, non scalfisce la tenuta, in parte qua, della sentenza impugnata.

9 In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Resta assorbito l’esame dei ricorsi incidentali condizionati, proposti da B.G. e L.I. nonchè da C.A.R., con i quali i resistenti hanno dedotto mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla ritenuta infondatezza della eccezione di difetto di legittimatio ad causasi sollevata dai convenuti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbiti gli incidentali. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 3.000,00 per onorari), per B.G., e in Euro 4.200,00 (di cui Euro 4.000,00 per onorari), in favore di C.A. R., oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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