Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15669 del 09/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15669 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 24644-2009 proposto da:
ELASIS SISTEMA RICERCA FIAT NEL MEZZOGIORNO SPA in
persona dell’Amm.re Delegato e Direttore Generale,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE
14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI
GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati MARCO CASAVECCHIA, GIORGI LUIGI giusta
delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 09/07/2014

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;
– controrícorrente nonchè contro

intimato

avverso la sentenza n. 83/2009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 10/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CIPROTTI delega
Avvocato PAFUNDI che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

AGENZIA DELLE ENTRATE;

Svolgimento del processo
La società Elasis Sistema Ricerca Fiat srl

Commissione Tributaria provinciale di Napoli
l’avviso di accertamento in data 15 maggio 2006
emesso da parte dell’Agenzia del Territorio di
Napoli con il quale l’Ufficio aveva aumentato il
valore venale del complesso immobiliare sito in
Pomigliano D’Arco costituito da 17 corpi di
fabbrica di proprietà della società.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli
accoglieva parzialmente il ricorso ed annullava
in parte il provvedimento dell’Agenzia del
Territorio ritenendo che gli impianti mobili,
pur

stabilmente

infissi,

non

fossero

suscettibili di valutazione economica.
La

Commissione

Tributaria

Regionale

Mezzogiorno spa impugnava davanti alla

della

Campania riformava la sentenza di primo grado su
appello dell’Ufficio e riteneva, contrariamente
ai primi giudici, che anche i componenti mobili

1

LL,

dovessero rientrare

nella valutazione

nella misura indicata dall’Ufficio di C
20.000,00 sulla base della istanza presentata
dalla società per usufruire di agevolazioni per
il mezzogiorno.

regionale della Campania ha proposto ricorso per
cassazione la società contribuente con tre
motivi e memoria e l’Agenzia del Territorio ha
resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
società Elasis Sistema Ricerca Fiat srl
Mezzogiorno spa lamenta omessa motivazione su un
punto decisivo della controversia in riferimento
all’art.7 della legge 27/7/2000 nr.212 ed art. 3
legge 241/90 nonché art. 360 n. 5 cpc, in quanto
il giudice di appello non ha preso in esame e
non ha motivato in ordine alle analitiche e

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria

circostanziate contestazioni in riferimento al
metodo utilizzato dall’Agenzia, avanzate dalla
contribuente anche a mezzo di perizia
asseverata, né ha disposto consulenza tecnica
d’ufficio.

2

PI

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
società lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.7 della legge 27/7/2000 nr.212 ed art.
2697 cc in relazione all’art. 360 n.3 e 5 cpc,

agli impianti fissi era stato ricavato dalla
dichiarazione della società finalizzata ad
ottenere agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno
ma tale documento, sebbene contestato
dall’interessata,

non

era

stato

allegato

all’avviso di accertamento.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.10 RDL 652/1939 ed art. 30 DPR 41/1949
in relazione all’art. 360 n.3 e 5 cpc, in quanto
il valore attribuito al complesso immobiliare di
C 17.301.410,00 in riferimento ad immobili
limitrofi aventi le medesime caratteristiche

in quanto il valore di C 20.000,00 attribuito

avrebbe dovuto includere anche gli impianti
stabilmente infissi il cui valore era stato
calcolato a parte in C 20.000,00.
Il ricorso proposto è infondato e deve essere
respinto in ordine a tutti e tre motivi.
In relazione al primo motivo infatti i giudici
3

pL

di

merito

hanno

adeguatamente

motivato in ordine alla correttezza della
valutazione attribuita dall’Ufficio al complesso
immobiliare sulla base delle caratteristiche
dell’immobile nonché del valore attribuito ad

censuaria con medesima destinazione e stesse
caratteristiche, mentre la contribuente non ha
avanzato alcuna convincente contestazione in
merito.
Per quanto riguarda la mancata motivazione del
giudice di appello in ordine alle analitiche
contestazioni mosse dalla contribuente nonché
alle conclusioni della perizia di parte
asseverata occorre considerare che questa Corte
ha già affermato (Sez. 5, Sentenza n. 16650 del
29/07/2011) che “Nel giudizio di impugnazione
di avvisi di accertamento, il giudice del merito
non è tenuto a dare conto del fatto di aver

altri immobili compresi nella stessa zona

valutato analiticamente tutte le risultanze
processuali, né a confutare ogni singola
argomentazione prospettata dalle parti, essendo
sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel
loro complesso, indichi gli elementi sui quali
intende fondare il suo convincimento e l’iter
logico seguito, implicitamente disattendendo gli
4

h

argomenti

morfologicamente

incompatibili con la decisione adottata, come
nel caso di mere allegazioni difensive quali
sono le osservazioni contenute nella perizia
stragiudiziale. (Nella specie, tale perizia,

da giuramento raccolto dal cancelliere, era
stata prodotta al fine di dimostrare che lo
studio professionale del contribuente era
comunicante

con

l’abitazione,

così

da

giustificare la censura di illegittimità
dell’accesso per mancata autorizzazione del
magistrato).”
In ordine al secondo motivo deve essere
osservato in particolare che nel regime
introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio
2000, n. 212, l’obbligo di motivazione degli
atti tributari può essere adempiuto anche “per
relationem”, ovverosia mediante il riferimento
ad elementi di fatto risultanti da altri atti o
documenti, che siano collegati all’atto
notificato, quando lo stesso ne riproduca il
contenuto essenziale, e che in ogni caso
l’indicazione dell’atto è sufficiente ove si
tratta di documento a lui conosciuto o
conoscibile come nella fattispecie in quanto
5

corredata di piantina planimetrica e asseverata

proveniente

dallo

stesso

contribuente.
Infine in ordine al terzo motivo va precisato
che in fattispecie in tema di valutazione di
beni non infissi al suolo relativa a macchinari

Sez. 5, Sentenza n. 17933 del 06/09/2004 “In
tema di classamento di immobili ed in ipotesi di
attribuzione della rendita catastale ad una
centrale idroelettrica è applicabile l’art. 10
del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 che, per la
determinazione della rendita catastale, prevede
la stima diretta “delle unità immobiliari
costituite da opifici ed in genere dai
fabbricati
esigenze

costruiti
di

un’attività

per

le

speciali

industriale

o

commerciale e non suscettibili di una
destinazione estranea alle esigenze suddette
senza radicali trasformazioni”, ma non consente
l’inclusione nella stima anche dei macchinari,
nel caso in cui, non essendo irreversibilmente
fissati al suolo, non integrino un elemento
dell’unità immobiliare, ma rappresentino una
componente del complesso di beni organizzati per
l’esercizio di un’attività produttiva, giacché
in tale ipotesi la loro consistenza economica,
6

all’interno di un complesso industriale, secondo

si

anche se rilevante,

riflette
Ne

soltanto nella valutazione dell’azienda.
che,

consegue

dalle

diversamente

opere

idrauliche, le quali, anche se poste nel
soprassuolo o nel sottosuolo di aree pubbliche,

idroelettrica, nella stima del complesso
immobiliare
turbine,

di

amovibilità

non

possono

cui

non

per

è

essere

essere

comprese

controversa
le

stesse

la

le

libera
soltanto

imbullonate al suolo.”
Più recentemente la stessa questione è stata
esaminata da Sez. 5, Sentenza n. 7372 del
31/03/2011 che in tema di valutazione anche
degli impianti fissi ha stabilito:” In tema di
classamento, il riferimento testuale contenuto
nella normativa catastale (in particolare, nel
combinato disposto degli artt. l e 10 del r.d.
13 aprile 1939, n. 652) alle “unità

vanno valutate quali parti della centrale

immobiliari”, anziché agli “immobili”, evidenzia
l’intento del legislatore di assumere, quale
base imponibile per la determinazione del
reddito fondiario, non solo l’immobile in sé,
ovverosia l’opera muraria, ma anche tutti quei
beni – fra cui anche gli impianti fissi – i
quali solo dal reciproco collegamento acquistano
7

o-i

-

l’utilità

e

la

capacità

reddituale di cui sono ordinariamente privi. (In
applicazione del riportato principio, la S.C. ha
ritenuto andasse considerato, ai fini della
determinazione del valore di un immobile – nella

fisso costituito da una gru a ponte).”
Non vi è dubbio, nella fattispecie, che gli
impianti valutati dall’Ufficio sono stabilmente
infissi al suolo il cui valore deve pertanto
essere sommato a quello del complesso
immobiliare.
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
respinto mentre la peculiarità della lite
comporta la compensazione delle spese di
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giudizio.
P.Q.M.

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Respinge il ricorso proposto e compensa tra le
parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 20/5/2014
Il consigliere estensore

specie destinato a opificio -, anche un impianto

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