Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15669 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/07/2010), n.15669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.S., elettivamente domiciliata in Roma, via San

Sebastianello 9, presso l’avv. Siciliano Domenico, rappresentata e

difesa dall’avv. Papa Salvatore giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 167/28/08 dell’8/2/08.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“La contribuente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che ha rigettato l’appello proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relativo a reddito di partecipazione nella società “Centro Edile di Venezia Mattia & C.” s.a.s..

L’Agenzia delle Entrate non si e costituita. Il ricorso contiene cinque motivi. Può essere trattato in camera di consiglio, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci della stessa – e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un sole avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha, ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’Integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (SS.UU. 14 815/08)”;

che la ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta dal relatore, osservando, in particolare, che la riunione in cassazione dei distinti processi promossi dalla società e dai singoli soci, invocata dalla ricorrente, non può evidentemente sanare la nullità verificatasi nei gradi di merito;

che pertanto, decidendo sul ricorso a dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Enna, giudice di primo grado, per l’integrazione del contraddittorio;

che appare, equo compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Enna; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

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