Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15668 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 28/07/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 28/07/2016), n.15668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. BINCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Policentro Domus De Janas spa, domiciliata in Roma, viale Parioli

180, presso l’avv. prof. Mario Sanino, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. prof. Benedetto Ballero, come da mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

Comune di Sestu, domiciliato in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16,

presso l’avv. Paolo Bonaiuti, rappresentato e difeso dall’avv.

Antonio Nicolini, come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2473/2014 del Consiglio di Stato, depositata

il 14 maggio 2014;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;

uditi i difensori, avv. Riccardo Arbib per delega dell’avv. Mario

Sanino per la ricorrente e avv. Massimo Silvestri per delega

dell’avv. Antonio Nicolini per il resistente;

udite le conclusioni del P.M., Dott. PRATIS Pierfelice, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato ha ribadito il rigetto della domanda proposta dalla Policentro Domus De Janas spa, che, avendo stipulato nel 2003 due convenzioni urbanistiche con il Comune di Sestu, si era opposta all’applicazione degli aumenti tariffari degli oneri di urbanizzazione deliberati dall’amministrazione comunale nel 2005 e nel 2010, in ragione dei quali le erano stati richiesti conguagli per Euro 709.454,47.

Hanno ritenuto i giudici amministrativi che, pur essendo indiscussa l’irretroattività degli adeguamenti degli oneri di urbanizzazione, nel caso in esame la retroattività dei futuri adeguamenti era stata esplicitamente prevista da specifiche clausole delle convenzioni stipulate.

Contro la decisione d’appello ha proposto ricorso per cassazione la Policentro Domus De Janas spa sulla base di un unico motivo d’impugnazione, cui resiste con controricorso il Comune di (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella misura in cui può essere interpretato come compatibile con i limiti del sindacato di questa corte sulle decisioni del giudice amministrativo, il ricorso deduce un eccesso di potere giurisdizionale, lamentando la ricorrente che, con il riconoscimento di una deroga al principio di irretroattività degli adeguamenti tariffari, i giudici amministrativi abbiano invaso la sfera di potere riservata al legislatore.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, “in tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete” (Cass., SEZ. U., 12 dicembre 2012, n. 22784, n. 624255, Cass., SEZ. U., 13 maggio 2013, n. 11347, n. 626181, Cass., SEZ. U., 23 dicembre 2014, n. 27341, n. 633927, Cass., SEZ. U., 2 maggio 2016, n. 8586, n. 639393).

In particolare si è escluso che sia “affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale la decisione con cui il giudice amministrativo interpreti le clausole di una convenzione urbanistica alla luce delle regole di buona fede e correttezza che soprassiedono alle fasi di formazione, conclusione ed esecuzione della convenzione, essendo alla stessa applicabili i comuni principi dell’ermeneutica contrattuale, sebbene si tratti un accordo destinato a disciplinare gli obblighi e le facoltà incombenti alla parte pubblica e privata in connessione con l’esercizio di potestà autoritative da parte della Prima” (Cass., SEZ. U., 16 gennaio 2014, n. 774, n. 629370).

Nel caso in esame i giudici amministrativi si sono appunto limitati a interpretare le clausole delle due convenzioni stipulate dalle parti, così esercitando un potere tipicamente giurisdizionale.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 15.200, di cui Euro 15.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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