Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15668 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10401-2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO

12, presso lo studio dell’avvocato BARBARA FRATEIACCI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARCO SAVIOLI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato ALESSIA TUPINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO RACIOPPA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6181/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

M.O., quale erede di M.M., secondo le volontà testamentarie del disponente, a parziale conguaglio doveva corrispondere, entro un anno dalla morte del de cuius, la somma di dodici milioni di lire al fratello M.F. e la somma di ventiquattro milioni di lire alla sorella M.R.. Inoltre, tutti gli attrezzi mobili (attrezzatura minuta, trattori e accessori) dovevano essere divisi in due quote di eguale valore da assegnare a M.O. e M.F., i quali avrebbero dovuto versare a titolo di conguaglio alla sorella M.R. la somma di lire cinque milioni, entro un anno dalla morte del testatore.

Pertanto, conveniva il fratello M.F. dinnanzi al Tribunale di Viterbo, affinchè fosse accertata la validità ed efficacia dell’offerta reale e del deposito di Euro 6.197,48 e, conseguentemente, fosse dichiarato liberato dall’obbligazione nascente dal testamento.

M.F., eccependo la tardività dell’offerta effettuata dal fratello M.O. il (OMISSIS) (ad oltre un anno dalla morte di M.M., avvenuta il (OMISSIS)), formulava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e di corresponsione degli interessi maturati dalla scadenza del termine previsto nel testamento alla data dell’offerta reale, ex art. 1208 c.c.; quindi, chiedeva la divisione della massa ereditaria (nella specie attrezzature, trattori e accessori) disposta nel testamento, con la condanna al risarcimento del danno derivante dalla mancata divisione e dal mancato utilizzo dei beni, che si trovavano nella piena ed esclusiva disponibilità del fratello M.O..

Il Tribunale di Viterbo, Sezione Distaccata di Civita Castellana, con la sentenza n. 228/2011 accertava la validità dell’offerta della somma di Euro 6.197,48 in esecuzione dell’onere testamentario; rigettava le domande riconvenzionali del convenuto e condannava quest’ultimo al pagamento delle spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello M.F., parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 6181/2017 pubblicata il 3/10/2017.

La Corte, infatti, ritenendo tardiva l’offerta reale, ha condannato l’appellato M.O. al pagamento degli interessi; ha, poi, dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di divisione ereditaria dei beni mobili, per intervenuto accordo transattivo tra le parti nel corso del giudizio di primo grado. Sulla base di tale accordo transattivo, la Corte ha condannato l’appellato al pagamento di Euro 2.690,00 a titolo di conguaglio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, presumendo che nella somma le parti avessero ricompreso anche il danno da mancato utilizzo.

La Corte ha poi disposto la compensazione parziale al 50% delle spese di lite, liquidate per tale quota in Euro 915,00 per compensi e Euro 161,92 per esborsi (ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento), ritenendo che il rigetto dell’appello e l’accoglimento parziale dell’appello incidentale determinavano una soccombenza reciproca tra le parti.

M.F. ha notificato ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, sulla base di un motivo.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360, comma ,1 nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 91,92 e 336 c.p.c., a causa dell’omessa pronuncia di condanna e liquidazione delle spese di primo grado da parte della corte territoriale nei confronti di M.O., nonostante che la richiesta di condanna e liquidazione fosse stata ritualmente formulata dal ricorrente nell’atto di citazione in appello e reiterata nella memoria conclusionale.

Nel caso di specie non è ravvisabile l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), secondo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

In ogni caso, il motivo è fondato laddove denuncia la violazione di norme di legge, alla stregua del consolidato orientamento, per il quale – in base al principio fissato dall’art. 336 c.p.c., comma 1, che prevede che la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno) – la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d’appello, di provvedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. n. 13059/2007; Cass. n. 26985 del 2009; Cass. n. 1775 del 2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 24114 del 2018; Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22155 del 2018).

In accoglimento del motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma che dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di primo grado. Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA