Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15668 del 09/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 15668 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 8075-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

4
3

LAZZARETTI SERGIO, LAZZARETTI ALFIO, POZZI MARINA;
– intimati Nonché d
LAZZARETTI SERGIO, POZZI MARINA, LAZZARETTI ALFIO,
elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

Data pubblicazione: 09/07/2014

la

cancelleria

della

CORTE

DI

CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato TOTTI LUCIANO con
studio in RIMINI CORSO GIOVANNI XXIII 44 (avviso
postale ex art. 135) giusta delega in calce;
– controricorrenti incidentali –

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 93/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 13/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale, inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso incidentale.

contro

Svolgimento del processo
A seguito di notifica di avviso di accertamento
di valore relativo ad atto di vendita registrato
in data 28/12/1984, i contraenti Lazzaretti

proposero separati ricorsi davanti alla
Commissione Tributaria provinciale di Rimini,
contestando il maggior valore accertato
dall’Ufficio del Registro Atti Pubblici di
Rimini rispetto a quello dichiarato ai fini
INVIM.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
provinciale di Rimini ricorrevano con atto unico
i

contribuenti

davanti

alla

Commissione

Tributaria Regionale dell’Emilia la quale
accoglieva parzialmente il ricorso determinando
le sanzioni nella misura di un quarto ex art. 16
D.Lgs 472/97. Avverso la sentenza della

Alfio, Lazzaretti Sergio e Pozzi Marina

Commissione Tributaria regionale dell’Emilia ha
proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle
Entrate con quattro motivi ed i contribuenti
hanno resistito con controricorso e ricorso
incidentale condizionato affidato a due motivi
al quale l’Agenzia ricorrente ha resistito con
1

h

controricorso

a

ricorso

incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta nullità della

dell’art.112 cpc, in riferimento all’art. 360
n.4 cpc, perché il giudice di appello ha ridotto
le sanzioni di un quarto in applicazione dell’
art. 16 quarto comma D.L.gs 472/97 sebbene la
richiesta dei contribuenti fosse
inequivocabilmente fondata sull’art. 17 stessa
legge avente presupposti materiali e giuridici
diversi.
Nel secondo e terzo motivo di ricorso la
ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art.16
comma due e quattro D.L.gs 472/97, in
riferimento all’art. 360 n.3 cpc, perché il
giudice di appello ha ridotto le sanzioni di un
quarto sebbene i contribuenti non si fossero
avvalsi dell’istituto della definizione
agevolata ex art. 16 comma terzo e nemmeno
avevano ricevuto la notifica di un atto di
contestazione al contribuente, costituente il
2

sentenza per violazione e falsa applicazione

presupposto

di

applicabilità

dell’art.16 quarto comma.
La stessa questione viene riproposta infine nel
quarto motivo sotto il profilo di omessa
motivazione in riferimento all’art. 360 n.5 cpc,

ha ritenuto applicabile un istituto diverso da
quello individuato dal contribuente.
Con ricorso incidentale condizionato affidato a
due motivi i contribuenti lamentano come primo
motivo la omessa motivazione ex art. 360 nr.5
cpc in ordine alla decorrenza del periodo
ventennale di prescrizione per il calcolo degli
interessi, in quanto l’Ufficio ha indicato come
termine iniziale la registrazione dell’atto di
compravendita e come termine finale l’emissione
dell’avviso di liquidazione mentre la CTR si è
limitata a confermare il calcolo effettuato
dall’Ufficio senza motivare in proposito sulla

perché la CTR non ha spiegato per quali ragioni

sua correttezza in ordine alla decorrenza del
termine iniziale.
Nel secondo motivo i ricorrenti incidentali
lamentano

dovendosi

prescrizione,
fattispecie

delle

violazione

il

termine

norme

sulla

applicare

alla

quinquennale

di

3

r.

prescrizione ex art.

2948 cc a partire

dal momento del pagamento del tributo principale
secondo la l 28/3/1962 nr. 147.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
quattro

motivi

di

ricorso

formulati

dall’Ufficio ritorna, sotto differenti profili,
la questione relativa all’applicabilità della
riduzione di un quarto della sanzione comminata,
che secondo l’Ufficio era stata correttamente
negata dai giudici di appello ex art. 16 terzo
comma 472/1997 per non avere il contribuente
rinunciato ad impugnare l’atto impositivo, ma
poi dagli stessi giudici riconosciuta d’ufficio
ex art. 16 comma quarto stessa legge in carenza
di presupposti di espressa richiesta dei
contribuenti che avevano invece invocato l’art.
17 stessa legge.
Occorre rilevare che il differente presupposto
che determina l’applicabilità dell’art. 16 o

Nei

dell’art.17 deriva dalla contestualità della
sanzione all’avviso di accertamento prevista
dall’art. 17 il che nella fattispecie non era
avvenuto, trattandosi di atti diversi adottati
ad anni di distanza l’uno dall’altro. Pertanto i
giudici, che correttamente avevano negato
4

r

l’applicabilità dell’art. 17, avrebbero dovuto
respingere l’appello e non invece applicare

di richiesta di parte ed in violazione dell’art.
112 cpc.
Tale

riduzione

era

stata

chiesta

dai

contribuenti in forza dell’art. 17 DLgs
18/12/1997 nr. 472 e non dell’art. 16 quarto
comma e pertanto il giudice di appello ha
violato il principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso,
cassata la sentenza impugnata e rinviato ad
altra sezione della CTR dell’Emilia.
Il ricorso incidentale risulta infondato in
quanto i giudici di merito hanno ritenuto

altra norma, l’art. 16 quarto comma,in assenza

corretto il calcolo degli interessi con
decorrenza dalla data di registrazione dell’atto
fino a quella di emissione dell’avviso di
liquidazione.
La disciplina di riferimento in ordine agli
interessi moratori prevede: Art. 1, “Sulle somme
5

\r,

dovute

all’Erario

per

tasse

e

imposte indirette sugli affari si applicano gli
interessi moratori nella misura semestrale del
2,5 per cento, da computarsi per ogni semestre
compiuto”; Art. 2: “Gli interessi si computano a

divenuto esigibile ai sensi delle vigenti
disposizioni” testo vigente ratione temporis,
legge 29/1961 (Norme per la disciplina della
riscossione di carichi in materia di tasse e di
imposte indirette sugli affari).
La

L.

28

marzo

1962,

n.

147

(recante

interpretazione autentica della L. n. 29 del
1961) dispone poi che “gli interessi moratori,
previsti dalla L. 26 gennaio 1961, n. 29, dovuti
sulle somme da corrispondersi all’erario per i
tributi indiretti sugli affari di natura
complementare, che non poterono essere liquidati
integralmente al momento della liquidazione

decorrere dal giorno in cui il tributo è

principale per mancanza od insufficienza degli
elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono
dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il
rapporto tributario, è dovuto il tributo
principale. Se la mancanza o l’insufficienza
degli elementi occorrenti alla liquidazione del
tributo complementare non è dipesa da fatto
6

u./t

imputabile

al

contribuente,

gli

interessi sul tributo stesso decorrono dal
giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione”.
Così, il dies a quo per la decorrenza degli
interessi moratori, risultante dal combinato

dell’articolo unico L. n. 147 del 1962, va
identificato, nel caso di tributo non liquidato
quindi integralmente al momento della
liquidazione

principale

per

mancanza

o

insufficienza degli elementi occorrenti alla
liquidazione, nello stesso giorno in cui, per
essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il
tributo principale. Soltanto se la mancanza o
insufficienza degli elementi occorrenti alla
liquidazione del tributo complementare non
dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli
interessi sul tributo stesso decorrono dal
giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione.
Come la giurisprudenza ha posto in luce, tale

disposto della L. n. 29 del 1961, art. 3 e

disciplina si fonda sulla presunzione, fino a
prova contraria, di imputabilità al debitore del
ritardato pagamento, per non avere offerto
esatti o sufficienti elementi liquidatori in
sede di denuncia di successione o di ulteriore
dichiarazione integrativa (Cass., sez, un., 19

7

e

MENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
gennaio

1987,

n.

N. 131 TAB. ALL. 8. – N. 5
MAtEXIA TRMUTPSA

410).

Per quanto sopra deve essere respinto il primo
motivo del ricorso incidentale mentre il secondo
motivo di ricorso incidentale in riferimento al
termine di prescrizione, deve essere dichiarato

mai essere stato proposto nei precedenti gradi
di giudizio.
La sentenza deve essere cassata con rinvio ad
altra sezione della CTR anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, respinge il
primo motivo di ricorso incidentale,dichiara
inammissibile il secondo motivo di ricorso
incidentale, cassa la senten
rinvia ad altra sezione della

1.31pygrwta

CT-Rirà7-Che

per

spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 20/5/2014

inammissibile in quanto dal ricorso non risulta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA