Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15668 del 09/07/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15668 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 8075-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI
12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
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3
LAZZARETTI SERGIO, LAZZARETTI ALFIO, POZZI MARINA;
– intimati Nonché d
LAZZARETTI SERGIO, POZZI MARINA, LAZZARETTI ALFIO,
elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
Data pubblicazione: 09/07/2014
la
cancelleria
della
CORTE
DI
CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’Avvocato TOTTI LUCIANO con
studio in RIMINI CORSO GIOVANNI XXIII 44 (avviso
postale ex art. 135) giusta delega in calce;
– controricorrenti incidentali –
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
–
controricorrente incidentale
–
avverso la sentenza n. 93/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 13/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale, inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso incidentale.
contro
Svolgimento del processo
A seguito di notifica di avviso di accertamento
di valore relativo ad atto di vendita registrato
in data 28/12/1984, i contraenti Lazzaretti
proposero separati ricorsi davanti alla
Commissione Tributaria provinciale di Rimini,
contestando il maggior valore accertato
dall’Ufficio del Registro Atti Pubblici di
Rimini rispetto a quello dichiarato ai fini
INVIM.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
provinciale di Rimini ricorrevano con atto unico
i
contribuenti
davanti
alla
Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia la quale
accoglieva parzialmente il ricorso determinando
le sanzioni nella misura di un quarto ex art. 16
D.Lgs 472/97. Avverso la sentenza della
Alfio, Lazzaretti Sergio e Pozzi Marina
Commissione Tributaria regionale dell’Emilia ha
proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle
Entrate con quattro motivi ed i contribuenti
hanno resistito con controricorso e ricorso
incidentale condizionato affidato a due motivi
al quale l’Agenzia ricorrente ha resistito con
1
h
controricorso
a
ricorso
incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta nullità della
dell’art.112 cpc, in riferimento all’art. 360
n.4 cpc, perché il giudice di appello ha ridotto
le sanzioni di un quarto in applicazione dell’
art. 16 quarto comma D.L.gs 472/97 sebbene la
richiesta dei contribuenti fosse
inequivocabilmente fondata sull’art. 17 stessa
legge avente presupposti materiali e giuridici
diversi.
Nel secondo e terzo motivo di ricorso la
ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art.16
comma due e quattro D.L.gs 472/97, in
riferimento all’art. 360 n.3 cpc, perché il
giudice di appello ha ridotto le sanzioni di un
quarto sebbene i contribuenti non si fossero
avvalsi dell’istituto della definizione
agevolata ex art. 16 comma terzo e nemmeno
avevano ricevuto la notifica di un atto di
contestazione al contribuente, costituente il
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sentenza per violazione e falsa applicazione
presupposto
di
applicabilità
dell’art.16 quarto comma.
La stessa questione viene riproposta infine nel
quarto motivo sotto il profilo di omessa
motivazione in riferimento all’art. 360 n.5 cpc,
ha ritenuto applicabile un istituto diverso da
quello individuato dal contribuente.
Con ricorso incidentale condizionato affidato a
due motivi i contribuenti lamentano come primo
motivo la omessa motivazione ex art. 360 nr.5
cpc in ordine alla decorrenza del periodo
ventennale di prescrizione per il calcolo degli
interessi, in quanto l’Ufficio ha indicato come
termine iniziale la registrazione dell’atto di
compravendita e come termine finale l’emissione
dell’avviso di liquidazione mentre la CTR si è
limitata a confermare il calcolo effettuato
dall’Ufficio senza motivare in proposito sulla
perché la CTR non ha spiegato per quali ragioni
sua correttezza in ordine alla decorrenza del
termine iniziale.
Nel secondo motivo i ricorrenti incidentali
lamentano
dovendosi
prescrizione,
fattispecie
delle
violazione
il
termine
norme
sulla
applicare
alla
quinquennale
di
3
r.
prescrizione ex art.
2948 cc a partire
dal momento del pagamento del tributo principale
secondo la l 28/3/1962 nr. 147.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
quattro
motivi
di
ricorso
formulati
dall’Ufficio ritorna, sotto differenti profili,
la questione relativa all’applicabilità della
riduzione di un quarto della sanzione comminata,
che secondo l’Ufficio era stata correttamente
negata dai giudici di appello ex art. 16 terzo
comma 472/1997 per non avere il contribuente
rinunciato ad impugnare l’atto impositivo, ma
poi dagli stessi giudici riconosciuta d’ufficio
ex art. 16 comma quarto stessa legge in carenza
di presupposti di espressa richiesta dei
contribuenti che avevano invece invocato l’art.
17 stessa legge.
Occorre rilevare che il differente presupposto
che determina l’applicabilità dell’art. 16 o
Nei
dell’art.17 deriva dalla contestualità della
sanzione all’avviso di accertamento prevista
dall’art. 17 il che nella fattispecie non era
avvenuto, trattandosi di atti diversi adottati
ad anni di distanza l’uno dall’altro. Pertanto i
giudici, che correttamente avevano negato
4
r
l’applicabilità dell’art. 17, avrebbero dovuto
respingere l’appello e non invece applicare
di richiesta di parte ed in violazione dell’art.
112 cpc.
Tale
riduzione
era
stata
chiesta
dai
contribuenti in forza dell’art. 17 DLgs
18/12/1997 nr. 472 e non dell’art. 16 quarto
comma e pertanto il giudice di appello ha
violato il principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso,
cassata la sentenza impugnata e rinviato ad
altra sezione della CTR dell’Emilia.
Il ricorso incidentale risulta infondato in
quanto i giudici di merito hanno ritenuto
altra norma, l’art. 16 quarto comma,in assenza
corretto il calcolo degli interessi con
decorrenza dalla data di registrazione dell’atto
fino a quella di emissione dell’avviso di
liquidazione.
La disciplina di riferimento in ordine agli
interessi moratori prevede: Art. 1, “Sulle somme
5
\r,
dovute
all’Erario
per
tasse
e
imposte indirette sugli affari si applicano gli
interessi moratori nella misura semestrale del
2,5 per cento, da computarsi per ogni semestre
compiuto”; Art. 2: “Gli interessi si computano a
divenuto esigibile ai sensi delle vigenti
disposizioni” testo vigente ratione temporis,
legge 29/1961 (Norme per la disciplina della
riscossione di carichi in materia di tasse e di
imposte indirette sugli affari).
La
L.
28
marzo
1962,
n.
147
(recante
interpretazione autentica della L. n. 29 del
1961) dispone poi che “gli interessi moratori,
previsti dalla L. 26 gennaio 1961, n. 29, dovuti
sulle somme da corrispondersi all’erario per i
tributi indiretti sugli affari di natura
complementare, che non poterono essere liquidati
integralmente al momento della liquidazione
decorrere dal giorno in cui il tributo è
principale per mancanza od insufficienza degli
elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono
dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il
rapporto tributario, è dovuto il tributo
principale. Se la mancanza o l’insufficienza
degli elementi occorrenti alla liquidazione del
tributo complementare non è dipesa da fatto
6
u./t
imputabile
al
contribuente,
gli
interessi sul tributo stesso decorrono dal
giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione”.
Così, il dies a quo per la decorrenza degli
interessi moratori, risultante dal combinato
dell’articolo unico L. n. 147 del 1962, va
identificato, nel caso di tributo non liquidato
quindi integralmente al momento della
liquidazione
principale
per
mancanza
o
insufficienza degli elementi occorrenti alla
liquidazione, nello stesso giorno in cui, per
essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il
tributo principale. Soltanto se la mancanza o
insufficienza degli elementi occorrenti alla
liquidazione del tributo complementare non
dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli
interessi sul tributo stesso decorrono dal
giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione.
Come la giurisprudenza ha posto in luce, tale
disposto della L. n. 29 del 1961, art. 3 e
disciplina si fonda sulla presunzione, fino a
prova contraria, di imputabilità al debitore del
ritardato pagamento, per non avere offerto
esatti o sufficienti elementi liquidatori in
sede di denuncia di successione o di ulteriore
dichiarazione integrativa (Cass., sez, un., 19
7
e
MENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
gennaio
1987,
n.
N. 131 TAB. ALL. 8. – N. 5
MAtEXIA TRMUTPSA
410).
Per quanto sopra deve essere respinto il primo
motivo del ricorso incidentale mentre il secondo
motivo di ricorso incidentale in riferimento al
termine di prescrizione, deve essere dichiarato
mai essere stato proposto nei precedenti gradi
di giudizio.
La sentenza deve essere cassata con rinvio ad
altra sezione della CTR anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, respinge il
primo motivo di ricorso incidentale,dichiara
inammissibile il secondo motivo di ricorso
incidentale, cassa la senten
rinvia ad altra sezione della
1.31pygrwta
CT-Rirà7-Che
per
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 20/5/2014
inammissibile in quanto dal ricorso non risulta