Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15668 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12405/2020 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in Vicenza, presso lo studio

dell’avv. Massimo Rizzato, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 5190/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 dal Dott. Roberto Bellè.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.M., proveniente dalla (OMISSIS) ha proposto domanda di protezione internazionale, che è stata rigettata dal Tribunale di Venezia, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello della stessa città;

egli ha quindi proposto ricorso per cassazione con un motivo; il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

l’unico motivo del ricorso per cassazione è rubricato come “errata interpretazione delle dichiarazioni rese”;

esso consta intanto della riproduzione del racconto reso da G.M. con riferimento alla situazione della zona di provenienza, assumendosi che esso fosse stato dettagliato, sicchè era da ritenere infondato, secondo il ricorrente, il rilievo mosso dalla Corte territoriale in ordine alla scarsa collaborazione prestata;

il motivo prosegue poi attraverso la citazione di giurisprudenza a sostegno della sussistenza di obblighi di cooperazione istruttoria; infine, si sottolinea l’avvenuta produzione di un articolo di giornale da cui emergeva l’esistenza nella zona di provenienza del ricorrente di scontri tra due opposte fazioni, in cui era intervenuto persino l’esercito, lamentando altresì che la sentenza impugnata sarebbe stata frutto di un atteggiamento precostituito e di un poco attento esame della vicenda;

in realtà, la Corte territoriale, oltre ad avere escluso che il ricorrente fosse personalmente perseguitato per uno dei motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 1997, art. 8 non ha omesso di considerare l’articolo citato dal ricorrente, rilevando tuttavia, in manifestazione di una valutazione di merito insindacabile come tale in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148), come esso non riferisse notizia di uccisione di civili, ma solo di tensioni tra le due opposte fazioni e rimarcando come gli elementi probatori messi a disposizione dall’interessato fossero limitati e lacunosi;

in tale quadro, è evidente l’irritualità di un motivo impostato sull'”errata interpretazione delle dichiarazioni rese”;

intanto si deve rilevare che la valutazione delle dichiarazioni rese è compito del giudice del merito, nel caso di specie in concreto svolto apprezzando il tenore del racconto in senso non incoerente con quanto di esso trascritto nel ricorso per cassazione, avendo piuttosto la sentenza impugnata ritenuto non credibile e insufficiente l’esposizione;

inoltre, non si può ipotizzare che un ricorso impostato e rubricato nei termini di cui si è detto possa essere ricostruito altrimenti, in spregio alla struttura a critica vincolata dell’impugnazione per cassazione (Cass. 14 maggio 2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959), attraverso la ricerca officiosa di eventuali violazioni di regole procedurali o sostanziali, tenuto conto che lo stesso argomentare del motivo fa riferimento solo in via indiretta, attraverso la menzionata citazione di giurisprudenza, a disposizioni normative ed avendo questa S.C. anche di recente ribadito che “in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonchè l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (Cass. 18 agosto 2020, n. 17224), ritenendosi altresì “inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito” (Cass. 11603/2018; Cass. 19959/2014 citt.);

il ricorso è dunque inammissibile;

nulla sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato al deposito di “atto di costituzione”, senza svolgere attività difensiva.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA