Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15667 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9884-2018 proposto da:

B.S., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO

MARTELLI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOLAR ENERGY GROUP SPA, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dall’avvocato

LUIGINO BOTTONI, MASSIMO RULLO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2486/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In data 26 maggio 2015 B.S. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5501/2015 emesso dal Tribunale di Torino per il pagamento di Euro 7.014,00 in favore della Solar Energy Group s.p.a.

Il B. narrava di essere venuto in contatto con un agente della società, tal C.M., nel periodo in cui erano previste una serie di incentivazioni statali per chi installava impianti fotovoltaici, e nel riepilogare le condizioni contrattuali, il prezzo complessivo dell’impianto veniva indicato in Euro 9.200,00 (pagabili in quattro rate), mentre la tempistica del contratto prevedeva la sua realizzazione entro quattro mesi.

Con l’atto di citazione chiedeva che venisse accertato che il termine convenuto in sede di trattative preliminari, per la fornitura, l’installazione e il completamento dell’impianto fosse quello di quattro mesi, e che la convenuta aveva impiegato un tempo pari al doppio; in dipendenza di ciò il B. non veniva iscritto nel quinto conto energetico e, quindi, non aveva potuto ottenere un ricavo dalla vendita dell’energia elettrica prodotta in surplus. Pertanto concludeva affinchè fosse ridotto il prezzo dovuto per la prestazione della controparte.

La Solar Energy Group S.p.A. si costituiva, chiedendo in via preliminare la provvisoria esecutorietà del decreto e nel merito il rigetto dell’opposizione; specificava, inoltre, che il termine per la realizzazione dell’impianto e l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative, risultava in un foglio a parte rispetto al contratto, recante la sola sottoscrizione del B. e negava d’aver assicurato l’inserimento nel quinto conto energetico, come risultava dal contratto in cui figurava la dizione “se possibile”.

In relazione a tale ultima precisazione il B. asseriva che fosse stata aggiunta successivamente, riservandosi la proposizione di querela di falso.

Contro la sentenza n. 5002/2016, con cui il Tribunale di Torino, rigettando l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo, B.S. proponeva appello che la Corte territoriale rigettava integralmente.

A detta della Corte, analizzando il contratto in esame, non emergeva la presenza di alcun termine essenziale, neanche in modo implicito. Anche senza considerare l’inciso “se possibile”, non risultavano elementi tali da far ritenere la società convenuta obbligata ad adempiere entro un certo termine.

Anzi dalla lettura del contratto, la Corte rilevava una serie di elementi che consentivano di escludere che le parti avessero pattuito l’essenzialità del termine: in primo luogo non risultava l’impegno della società a effettuare la fornitura in funzione dell’accesso all’agevolazione conto energia, nè con l’aggiunta a mano “richiesta per V conto energia”, che rappresentava la ripetizione di quanto già previsto alla clausola n. 3 del contratto; inoltre la clausola n. 12 prevedeva termini di inizio e fine lavori suscettibili di poter “subire alcune proroghe”, e che il termine di consegna dell’impianto fissato in 60 giorni a partire dalla data di allaccio decorreva dalla verifica positiva delle condizioni previste all’art. 7, tra cui il rilascio della DIA ed il parere positivo dell’Enel.

Da tali risultanze la Corte ricavava un’erronea lettura delle clausole contrattuali da parte del B. ed una totale mancanza di ulteriori elementi probatori che permettessero di ritenere i termini pattuiti improrogabili, e quindi la ricorrenza di un termine essenziale.

Dunque, sulla base di tali motivazioni, la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza 2486/2017, rigettava l’appello, con condanna alle spese del relativo grado di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza B.S. si affida oggi a tre motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso la Solar Energy Group S.p.A..

Con il primo motivo denunzia “ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1362 c.c., la mancata indagine sulla comune intenzione delle parti ai fini dell’interpretazione del contratto”. La Corte d’appello avrebbe omesso di indagare la comune volontà delle parti in quanto non avrebbe tenuto conto del documento n. 2, ossia un foglio a parte rispetto al contratto, nel quale venivano riepilogati i termini dell’accordo, indicando espressamente il termine di quattro mesi dal contratto all’allaccio; tale termine, alla luce dello scopo per cui il B. aveva sottoscritto il contratto, e cioè, riuscire a usufruire degli incentivi statali, avrebbe dovuto ritenersi essenziale, mentre la Corte si sarebbe limitata a ricostruire la volontà delle parti, basandosi esclusivamente sulle clausole contrattuali e prescindendo da quelli che erano gli elementi estranei al documento, omettendo l’esame del foglio riepilogativo.

Il motivo dev’essere rigettato.

La Corte, nell’interpretare il testo contrattuale, ha rilevato l’insussistenza di qualsiasi elemento dal quale potesse desumersi la pattuizione di un termine essenziale. L’intera operazione ermeneutica – che risulta esser stata compiuta in maniera analitica, avendo esaminato anche l’inciso “se possibile” che a detta del B. sarebbe stato unilateralmente apposto dalla controparte in epoca successiva alla conclusione dell’accordo, ma al quale non è stato conferito alcun rilievo decisorio – ha indotto la Corte ad affermare che non sussistessero elementi per ritenere che il termine di quattro mesi avesse natura essenziale e che, al contrario, vi fossero in positivo diversi elementi idonei ad escludere la fondatezza della diversa tesi sostenuta dall’opponente.

L’approfondito esame del testo contrattuale compiuto dalla Corte di merito, con motivazione che non si palesa illogica o incongruente, impedisce di ritenere violate le regole ermeneutiche censurate dal ricorrente, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto un’interpretazione del testo negoziale piuttosto che un’altra, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata condivisa un’altra (Cass. n. 11254/2018).

Peraltro, ad ulteriore fondamento del rigetto del motivo di ricorso, bisogna tener presente che il ricorrente, se da un lato censura la violazione delle norme ermeneutiche in relazione al testo contrattuale, dall’altro si lamenta unicamente della omissione dell’indagine del contenuto del foglio riepilogativo e non del regolamento contrattuale, e dunque non permettendo mai di comprendere davvero come le regole ermeneutiche siano state erroneamente applicate in relazione al contratto.

Il ricorrente si duole, infatti, della circostanza che da un foglio riepilogativo era possibile ricavare lo scopo che lo aveva spinto a stipulare il contratto con la società, ma ciò non integra una violazione dell’art. 1362 c.c., atteso che i motivi che spingono una parte ad accettare un regolamento contrattuale sono di regola irrilevanti (Cass. n. 20197/2005) e, al contrario, la volontà negoziale deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra le stesse stipulato (v. Cass. n. 13301/2018).

D’altronde, ad escludere la natura essenziale del termine depone la stessa circostanza che il ricorrente non abbia mai inteso avvalersi della risoluzione ex art. 1457 c.c., avendo altresì la Corte di merito, con valutazione che non è tacciabile di implausibilità o di manifesta irrazionalità, osservato come l’indicazione dei termini di esecuzione del contratto, seppur contenuta nel foglio aggiunto sottoscritto dal solo ricorrente, in base alle stesse clausole contrattuali avesse carattere meramente indicativo, essendone stata contemplata, ex art. 12, la prorogabilità e mancando un’univoca correlazione all’esigenza della parte di poter fruire delle agevolazioni in quinto conto energia.

Con il secondo motivo deduce “ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1342 c.c., prevalenza delle clausole aggiunte a mano sulle clausole contrattuali del modulo predisposto dall’imprenditore”.

Nel modulo contrattuale della Solar Energy Group, a cui il B. ha aderito, e che difetterebbe della sottoscrizione della società, all’interno dello spazio destinato a note e integrazioni, sarebbe stato appuntato alla presenza delle parti unicamente la dizione “richiesta per V conto energia”, mentre solo in un secondo momento, in assenza del B., l’agente avrebbe aggiunto la dizione “se possibile”.

Anche a prescindere da quest’ultima aggiunta, la richiesta di inserimento nel V conto energia rappresenterebbe un elemento voluto dalle parti e, dal momento che il contratto è stato concluso mediante l’adesione a un modulo, troverebbe applicazione la regola di cui all’art. 1342 c.c., in base alla quale le clausole a esso aggiunte prevarrebbero su quelle pre-formulate, laddove incompatibili.

Il motivo dev’essere rigettato.

Nell’analizzare l’intero regolamento contrattuale, la Corte ha considerato che “la mera aggiunta a mano “richiesta per V conto energia” (…) si limita a ribadire il contenuto della clausola n. 3″, e dunque ha escluso che tale aggiunta potesse ritenersi quale clausola incompatibile e prevalente rispetto a quelle previste nel modulo, rendendo così irrilevante il principio di cui all’art. 1342 c.c., oggi invocato dal ricorrente. La clausola inserita a penna dall’agente nel modello predisposto, infatti, non è andata ad arricchire il contratto di un contenuto originariamente non previsto, ma si è limitata a specificare una previsione in esso già esistente, sicchè non vale ad articolare in modo ulteriore e diverso il regolamento contrattuale – al punto da renderlo incompatibile con altre clausole ivi previste, e prevalente rispetto a esse – ma unicamente a riprendere quanto già statuito al suo interno.

Il terzo motivo di ricorso lamenta “ex art. 360, nn. 3 e 5), in relazione agli artt. 1337 e 1440 c.c., la violazione del principio di buona fede e correttezza nell’ambito delle trattative e nella formazione del contratto”.

Nella messa in mora della società, il ricorrente aveva fissato un termine essenziale per adempiere alla prestazione, e in risposta la Solar Energy Group aveva inviato il proprio agente per rassicurarlo sulla realizzazione dell’impianto, salvo poi negare l’esistenza di un termine per l’adempimento, protrattosi a causa del ritardo nell’acquisizione di documenti amministrativi.

Nel comunicare la volontà di concludere il progetto, la società ometteva di comunicare che a quella data i fondi inerenti il V conto energia erano già esauriti, agendo in contrasto con i doveri di buona fede e correttezza. La Corte di Torino avrebbe tuttavia omesso di considerare tale condotta, viziando così la decisione impugnata.

Il motivo è inammissibile.

Un primo profilo di inammissibilità discende dalla previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile ratione temporis, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, sulla base delle medesime ragioni di fatto sulle quali si fonda la decisione appellata, e dunque limita l’indagine del motivo di ricorso alla sola asserita violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1337 e 1440 c.c..

In tal senso però la censura si correla al presupposto che è alla base dei primi due motivi di gravame, secondo cui il contratto sarebbe stato funzionalizzato, anche con la previsione di un apposito termine, al conseguimento della detta agevolazione, presupposto che, sulla base della non censurabile interpretazione offerta dal giudice di merito, non può reputarsi esistente, il che esclude altresì che il silenzio successivamente prestato dall’incaricato della controricorrente possa essere ritenuto contrario al principio della buona fede in executivis, costituendo solo uno dei motivi che la parte si rappresentava al momento della stipula del contratto ma che non costituiva la ragione determinante del consenso prestato.

Peraltro, è la stessa formulazione della censura che appare incongrua rispetto all’individuazione delle norme violate che concernono la fase delle trattative che precedono la conclusione del contratto, avendo il ricorrente posto a fondamento del motivo unicamente situazioni successive alla stipula, senza dunque individuare quando l’agente della società abbia adottato un comportamento contrario alla buona fede nella fase delle trattative cui si correla la norma di cui all’art. 1337 c.c..

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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