Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15667 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. III, 15/07/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23290/2006 proposto da:

D.M., C.D., C.G., C.

S., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI

30, presso lo studio dell’Avvocato Prof. RUFFINI Giuseppe, che li

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.D., L.G.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato GRANDE

CORRADO (STUDIO CHIOMENTI), rappresentati e difesi dall’avvocato

MONACO Francesco giusta delega a margine del controricorso;

D.M., C.D., C.G., C.

S., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI

30, presso lo studio dell’Avvocato Prof. RUFFINI GIUSEPPE, che li

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso principale

(avverso il controricorso di S.D. e L.G.

S.);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 767/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI –

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, emessa il 25/5/2005, depositata il

26/07/2005, R.G.N. 2012/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMEN DOLA;

udito l’Avvocato Prof. GIUSEPPE RUFFINI; udito l’Avvocato FRANCESCO

MONACO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

ed assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base degli atti di causa.

Con ricorso dell’8 febbraio 1995 C.G., C. D., C.S. e D.P.M. chiesero al Tribunale di Bari, sezione specializzata agraria, che venisse accertata la riconduzione ad affitto del rapporto associativo intercorso con S.D. e L.G.S., con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione delle maggiori somme da essi pagate in eccedenza rispetto al canone dovuto.

Esposero che nell’anno 1986 i proprietari avevano concesso alla famiglia coltivatrice, di cui essi erano i componenti, alcuni fondi rustici con la previsione, tra l’altro, della ripartizione in parti uguali delle spese di coltivazione e corresponsione ai concessionari di un corrispettivo pari al 20% del ricavato delle vendite dei prodotti, al netto delle spese; che il predetto rapporto aveva avuto regolare esecuzione fino all’annata agraria 1989/1990, ancorchè tra le parti, nel giugno 1989, fosse stato stipulato un contratto di fitto avente ad oggetto i medesimi terreni, con previsione di un canone annuo pari a L. due milioni.

Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese.

Con sentenza del 2 luglio/5 ottobre 2004 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto dai soccombenti gravame, la Corte d’appello lo ha respinto in data 25 maggio/26 luglio 2005.

Per quanto qui interessa, così ha motivato il giudicante il suo convincimento.

L’obiettivo pratico perseguito dagli appellanti con la prospettazione della riconducibilità ad affitto del rapporto intercorso con la controparte anche per le annate agrarie antecedenti all’ultima – interesse rappresentato dal recupero della differenza fra il canone legalmente dovuto e le maggiori somme corrisposte – era stato irrimediabilmente compromesso dalla sentenza della Corte costituzionale 5 luglio 2002, n. 318, alla quale era conseguita l’abrogazione del sistema bloccato di computo dei corrispettivi delle affittanze agrarie.

Quanto invece alla richiesta di ripetizione delle pretese, maggiori somme versate dagli attori ai concedenti, rispetto al corrispettivo convenzionalmente stabilito nel contratto di affitto stipulato in data 8 giugno 1989, le doglianze formulate nell’atto di gravame erano incomprensibili, posto che, essendo stato il predetto negozio sottoscritto dal solo C.G., gli attori avrebbero dovuto dedurre e provare la titolarità, in capo alla famiglia coltivatrice, di un diverso rapporto, dissimulato da quello di affitto apparentemente concluso.

In tale contesto, la domanda restitutoria proposta da C. D., C.S. e D.M.Pierro andava rigettata, in ragione della loro estraneità al contratto, mentre quella di C.G. doveva esserlo per mancanza di prova della corresponsione di un canone maggiore del corrispettivo previsto.

Segnatamente, posto che le somme in tesi versate in più allo S. derivavano tutte da titoli intestati alla D.P. e da questa girati al concedente, per avvantaggiarsene C. G. avrebbe dovuto allegare e dimostrare che esse erano state versate per suo conto, in ragione di un rapporto trilaterale nel quale la D.P. era accollante del debito o delegata al pagamento.

Ha anche aggiunto il decidente che l’allegazione difensiva dei concedenti – i quali non avevano disconosciuto il ricevimento delle somme in contestazione, ma le avevano imputate a saldo di obbligazioni riferibili agli anni precedenti, per spese fatte nella conduzione dei terreni e per migliorie durevoli apportate ai fondi – era assistita da elementi presuntivi, atteso che tutti i pagamenti erano stati effettuati dalla D.P.. Con specifico riferimento, poi, all’assegno di L. 20.900.000, la sua riferibilità alla vendita di uva da tavola raccolta nel 1989, rendeva evidente l’imputabilità dell’esborso a spese effettuate nel periodo antecedente alla concessione del terreno in affitto.

In ogni caso, date per certe la consapevolezza della causale e la volontarietà dell’adempimento, i pagamenti erano palesemente frutto di un accordo tra le parti, assunto a modificazione della clausola originaria sull’ammontare del canone, di talchè, liberalizzato il sistema, in forza della sentenza della Corte costituzionale innanzi menzionata, gli importi ricevuti dai convenuti per l’annata agraria 1989/1990, in quanto dipendenti da una scelta convenzionale delle parti, non erano comunque ripetibili.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, C.G., C.D., C. S. e D.P.M., formulando cinque motivi.

Resistono con controricorso S.D. e L.G.S. che propongono altresì ricorso incidentale affidato a un unico mezzo, al quale hanno a loro volta replicato i ricorrenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza.

2 Col primo motivo C.G., C.D., C. S. e D.P.M. lamentano violazione degli artt. 2033, 1269, 1273 e 1414 cod. civ., nonchè erroneità e contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.

Le critiche si appuntano contro il disconoscimento del diritto degli attori alla restituzione delle somme da essi asseritamente versate in eccedenza, rispetto al concordato canone di affitto del contratto in data 8 giugno 1989, per essere il diritto di credito derivante dal pagamento di importi non dovuti, fatto valere dalla famiglia coltivatrice, in insanabile contrasto con il contenuto del contratto di affitto, del quale era parte il solo C.G., di talchè, ai fini dell’accoglimento della domanda, sarebbe stato necessario il riconoscimento di un diverso rapporto, da questo dissimulato.

Censurano in particolare gli esponenti l’affermazione del giudice di merito secondo cui, distinta la posizione di C.G. da quella dei litisconsorti, la domanda proposta da questi ultimi andava rigettata, per essere essi estranei al rapporto di affitto dedotto in giudizio, mentre quella avanzata dall’affittuario doveva essere respinta, mancando la prova della corresponsione di un canone maggiore di quello convenuto.

Osservano che, per risolvere correttamente la lite, il giudice di merito, anzichè indugiare con eccessiva enfasi sul profilo della legittimazione ad agire, e in genere, sull’aspetto soggettivo della controversia, avrebbe dovuto indagare sul se le somme incontestabilmente pagate ai signori S. e L.G., come dagli stessi espressamente riconosciuto, fossero eccedenti rispetto a quanto dovuto a titolo di canone e in forza del contratto esistente tra le parti.

Deducono poi la complessiva inconsistenza del ragionamento della Corte territoriale, a sol considerare che l’adesione alla tesi secondo cui i versamenti effettuati dalla D.P. non erano riferibili a C.G., comportava la non debenza dell’intera somma dalla stessa pagata, o quanto meno di quella parte della stessa priva di giustificazione causale, e il conseguente obbligo di restituzione, fermo in tal caso il diritto dei concedenti a pretendere il pagamento dei canoni nei confronti dell’affittuario.

Di talchè, in definitiva, giammai poteva essere contestualmente negato per tutti e quattro i ricorrenti il diritto alla restituzione.

Con riferimento all’assunto della Corte d’appello secondo cui, ipotizzata una modifica delle originarie previsioni pattizie, in punto di canone contrattuale, le somme corrisposte erano irripetibili nell’assetto normativo conseguente alla decisione della Corte costituzionale n. 318 del 2002, deducono gli esponenti l’impraticabilità di una pista ricostruttiva della volontà delle parti basata sull’assunto che, qualsiasi dazione di denaro esorbitante dalle previsioni contrattuali, se compiuta nella consapevolezza del proprio agire materiale, sia indice di una intervenuta e irrimediabile modifica negoziale, cosi rendendo in definitiva inoperante l’istituto della ripetizione dell’indebito.

4 Col secondo mezzo gli impugnanti denunciano violazione dell’art. 2729 cod. civ., artt. 421, 437 e 134 cod. proc. civ., mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta riferibilità ad obbligazioni pregresse dei versamenti effettuati ai coniugi S. e L.G. nel periodo successivo all’8 giugno 1989 e alla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati successivamente al deposito dell’atto introduttivo del giudizio e reiterati in sede di gravame.

Sul punto deducono, con articolati riferimenti al contesto documentale in atti e alle ammissioni dello S., l’insostenibilità della ricostruzione della vicenda accolta dal giudice di merito, e ciò tanto più che le somme percepite negli anni 1989/1990, attraverso l’incasso di assegni intestati alla D. P. e dalla stessa girati al concedente, erano state dai convenuti imputate a spese relative all’annata agraria 1988/1989 dei fondi poi concessi in affitto a C.G., non già a spese relative ad annate agrarie pregresse, per i quali i coniugi avevano anzi escluso qualsivoglia rapporto associativo con la controparte, che potesse giustificare una partecipazione economica di tal fatta.

La sentenza impugnata era allora incorsa in un macroscopico vizio di motivazione, per avere erroneamente ritenuto non indispensabili ai fini della decisione della controversia e inidonei a giustificare l’esercizio dei poteri istruttori officiosi tutti i documenti prodotti in giudizio dai ricorrenti e/o dei quali era stata formulata istanza di esibizione successivamente al deposito dell’atto introduttivo del giudizio, nonostante che gli stessi fossero assolutamente indispensabili ai fini della decisione, in ottemperanza ai principi ribaditi dalle sezioni unite della Cassazione nella sentenza 20 aprile 2005, n. 8202.

5 Col terzo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., nonchè nullità della sentenza di appello, per non avere il giudice di merito segnalato, in spregio al principio del contraddittorio, la questione concernente la possibilità di considerare dovute, in quanto frutto di un accordo fra le parti a modifica degli originari patti sull’ammontare del canone, le somme versate ai coniugi S. e L.G. in aggiunta al canone convenuto. Sostengono che l’esistenza di una siffatta, pretesa convenzione modificativa non era stata allegata da nessuna delle parti nè indicata dal giudice come possibile tema d’indagine, avendo per contro i concedenti sempre affermato che gli importi erano stati da essi riscossi a titolo di rimborso delle spese sostenute per la coltivazione del fondo fino al giugno 1989.

6 Col quarto mezzo gli impugnanti lamentano, con riferimento alla medesima questione, violazione degli artt. 2729 e 2723 cod. civ., nonchè vizi motivazionali. Il preteso intervento di un accordo modificativo degli impegni inizialmente assunti, sarebbe, invero, in stridente contrasto con l’assunto dei convenuti di non avere mai percepito somma alcuna in eccedenza, rispetto al canone concordato, nonchè con gli accertamenti contenuti nella sentenza n. 617/1994 della Corte d’appello di Bari, passata in giudicato, secondo cui il contratto registrato in data 15 giugno 1989 prevedeva un canone di locazione per il 1991 di L. 2.000.000. Aggiungono che del tutto apoditticamente le modalità di pagamento – mediante girata dei titoli -erano state considerate indicative della consapevolezza della causale e della volontarietà dell’adempimento e dimostrative altresì, con ulteriore passaggio integrante una vera e propria praesumptio de praesumpto vietata dall’art. 2729 cod. civ., dell’intervenuta modifica delle condizioni pattizie. L’arbitrarietà del giudizio sarebbe tanto più evidente in quanto, in base al comb.

Disp. degli artt. 2723 e 2729 cod. civ., qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto dello stesso, l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni (e quella per presunzioni), solo se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appaia verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

7 Col quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1372, 1571 e 1639 cod. civ.. Sostengono che, contrariamente all’assunto della Corte territoriale, proprio la sentenza n. 318 del 2002, dichiarativa della illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62, avrebbe reso assolutamente centrale il ruolo del canone pattuito in sede di conclusione del contratto, confermando, piuttosto che smentendo, la fondatezza delle avanzate pretese.

8 Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato S. D. e L.G.S. deducono malgoverno dell’art. 347 cod. proc. civ., comma 2. Rilevano che nell’atto introduttivo del giudizio gli attori non avevano mai avanzato domanda volta al riconoscimento dell’indebito oggettivo, ex art. 2033 cod. civ., collegata al versamento, in favore dei locatori, di somme in aggiunta al canone pattuito per il periodo successivo all’8 giugno 1989, traendo origine la loro richiesta di restituzione solo ed esclusivamente dal preteso rapporto associativo.

9 Nell’esame dei motivi appare opportuno partire dall’impugnazione incidentale la quale, ancorchè condizionata, prospetta una questione logicamente preliminare allo scrutinio delle censure svolte nel ricorso principale.

9.1 I rilievi formulati nell’unico mezzo sono infondati.

Mette conto evidenziare che, nella parte dell’impugnazione dedicata alla esposizione dei fatti di causa, i resistenti hanno specificamente richiamato, tra gli elementi allegati dagli attori, la stipulazione nel giugno del 1989, tra i convenuti e C. G., di un contratto di affitto avente ad oggetto gli stessi fondi oggetto delle pregresse intese negoziali intervenute tra le parti nonchè la loro doglianza che, malgrado ciò, il rapporto associativo già in corso era proseguito con le pregresse modalità.

Ora, è a dir poco ovvio che il succo del cahier de doleances presentato dagli istanti al giudice andasse individuato nell’esorbitanza delle somme da essi corrisposte ai concedenti, rispetto al canone legale e/o convenzionale applicabile, di talchè è nulla più che un artificio dialettico sostenere la mancata evocazione, sotto questo profilo, dell’art. 2033 cod. civ., o enfatizzare l’eventuale assenza di un richiamo espresso alla medesima norma, in un contesto in cui, essendo stati forniti al decidente tutti gli elementi necessari alla corretta qualificazione della pretesa azionata, era pienamente operativo il principio da mihi factum, dabo tibi ius.

A ciò aggiungasi che, essendo stato l’atto introduttivo del giudizio notificato il 18 febbraio 1995, e cioè in un sistema processuale in cui le allegazioni deduttive e probatorie erano estremamente fluide, gli impugnanti avrebbero dovuto trascrivere o comunque indicare con precisione, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le richieste avanzate dagli attori sia in citazione che in sede di precisazione delle conclusioni, in modo da consentire al collegio di apprezzare de visu e immediatamente l’allegato, inammissibile mutamento della causa petendi.

Ne deriva che, anche sotto questo profilo, nel quale restano assorbiti gli aspetti di inammissibilità delle doglianze fatti valere dai ricorrenti, le critiche svolte nell’impugnazione incidentale non possono trovare ingresso.

10 Sono invece condivisibili e meritevoli di accoglimento le censure formulate nel ricorso principale, censure che, per la loro intrinseca connessione, si prestano a essere esaminate congiuntamente.

Va anzitutto evidenziato che l’evoluzione dell’assetto normativo conseguente alla sentenza 5 luglio 2002, n. 318, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità – in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost. – della L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62, aventi ad oggetto il meccanismo di determinazione del canone di equo affitto, ha indotto i ricorrenti ad abbandonare le richieste di ripetizione relative al periodo precedente all’annata agraria 1989/1990, in relazione al quale esse non potevano che essere fondate sulla divergenza tra somme versate e corrispettivo legale.

Così circoscritta l’area del thema decidendum rilevante in questa sede, ritiene il collegio che la secca e speculare negazione del diritto alla restituzione – di C.G., in quanto formalmente estraneo alle dazioni, e degli altri litisconsorti, in quanto formalmente estranei al contratto di affitto – violi i principi in tema di ripetizione dell’indebito e sia comunque sorretta da una motivazione incongrua e contraddittoria sotto molteplici profili.

11 Mette conto, in via preliminare, evidenziare, ai fini di una più compiuta esplicitazione delle ragioni della scelta operata in dispositivo, che, in un contesto deduttivo in cui non è più in discussione la qualifica di coltivatore diretto del firmatario del contratto di affitto, l’asserita incomprensibilità della domanda spiegata dalla famiglia coltivatrice dell’affittuario (così ripetutamente definita a pag. 17 della sentenza impugnata), al fine di ottenere la restituzione delle somme pagate in più, rispetto al canone contrattualmente convenuto, è giudizio che non tiene conto della natura giuridica di siffatta entità.

Sta di fatto, invero, che nella giurisprudenza di questa Corte è praticamente costante l’affermazione secondo cui la famiglia coltivatrice integra un organismo collettivo finalizzato all’esercizio in comune di un’impresa agricola e disciplinata dalla regola dell’amministrazione disgiuntiva propria della società semplice, con la conseguenza che, ove sia mancata la designazione di un comune rappresentante, a norma della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 48, ciascun membro ha il potere di rappresentare, sia attivamente che passivamente, il gruppo nei confronti del concedente (confr. Cass. civ. 6 giugno 2002, n. 8218; Cass. civ., 22 giugno 2001, n. 8598). In tale prospettiva è stato anzi segnatamente precisato che il contratto di affitto di fondo rustico, ove il concessionario abbia posto il predio a disposizione dell’impresa familiare, deve ritenersi corrente non tra il concedente e l’originario concessionario, ma tra il primo e la famiglia coltivatrice del secondo (confr. Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 18655).

Ne deriva che il contrasto tra l’allegazione della sottoscrizione, da parte del solo C.G., del contratto di affitto in data 8 giugno 1989, e la richiesta di restituzione avanzata dall’intera famiglia delle somme pagate in più, rispetto a quanto pattiziamente stabilito, non è affatto irriducibile.

12 Peraltro, anche all’infuori di siffatta area concettuale, l’asciutta e reciproca esclusione della possibilità, sia per il figlio, in qualità di conduttore, che per la madre, in qualità di solvens, di imputare al contratto di affitto i versamenti eseguiti, è effetto distonico, rispetto alle premesse.

Anzitutto esso prova troppo, perchè non spiega come e quando C.G. ebbe, nel corso del rapporto, a pagare al concedente il canone dovuto. Il che, mancando la deduzione di una morosità dell’affittuario, avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a verificare la percorribilità di piste ricostruttive, altamente plausibili, in ragione dei vincoli familiari esistenti tra obbligato e soggetto pagatore, che individuassero nella madre un adiectus solutionis causa.

A ciò aggiungasi che, una volta espunta la riferibilità dei pagamenti al rapporto agrario di affittanza, il decidente non poteva esimersi dal verificare se sussistessero i presupposti per accogliere la domanda di ripetizione nei confronti, almeno, di chi quegli esborsi aveva effettuato, tenendo conto che questa Corte ha già avuto modo di precisare che, a fronte di una domanda di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., laddove non siano in gioco pagamenti effettuati in ragione di una causa adquirendi successivamente venuta meno – per nullità, annullamento, risoluzione o rescissione del contratto – l’approccio alla prova della inesistenza della causa solvendi deve essere comunque circoscritto all’area specifica dei rapporti tra le parti, non essendo concretamente esigibile una probatio, questa sì, diabolica, estesa a tutte le infinite, possibili cause di dazione tra solvens e accipiens fconfr. Cass. civ. 25 gennaio 2011, n. 1734).

13 In realtà ogni verifica sul punto è stata del tutto pretermessa dal decidente. Valga al riguardo considerare che l’integrale rigetto della domanda attrice è intervenuto in un contesto probatorio in cui per un solo pagamento – quello di L. 20.900.000 – la Corte territoriale ha ravvisato elementi indiziari in ordine alla sua imputabilità a saldo di obbligazioni riferibili agli anni precedenti, piuttosto che al canone di affitto, deduzione che appare, essa stessa, al postutto, inficiata da un notevole tasso di arbitrarietà, non essendo affatto chiare, nè tanto meno convincenti, le ragioni per le quali un pagamento dichiaratamente effettuato per vendita di uva da tavola, debba essere imputato alle spese di produzione, piuttosto che al ricavato della commercializzazione di quel frutto.

14 Affatto contraddittoria è poi la prospettazione di una rivisitazione del canone di affitto convenzionalmente stabilito e della conseguente irripetibilità degli esborsi effettuati nel regime di liberalizzazione dei corrispettivi delle concessioni agrarie introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale innanzi menzionata.

L’invincibile inconsistenza, sul piano logico e giuridico, delle argomentazioni svolte in parte qua dal giudice di merito emerge a sol considerare che trattasi di circostanza non solo mai allegata neppure dai concedenti, ma smentita dalla loro linea difensiva, tutta incentrata sulla natura di rifusione delle spese da essi in precedenza sostenute, dei versamenti effettuati dalla D.P.;

assolutamente astratta ed ipotetica, non essendo il rilievo neppure accompagnato dalla specificazione, quanto meno, dell’ammontare del canone rinegoziato; intrinsecamente implausibile, in ragione del suo intervento a pochi mesi di distanza dalla conclusione del contratto di affitto, e quindi difficilmente sostenibile in via presuntiva, ex art. 2723 cod. civ..

15 Tutto quanto sin qui detto comporta che la negativa valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’acquisizione nel giudizio di appello dei documenti tardivamente prodotti in primo grado, appare inficiata dall’errore prospettico di fondo della non decisività del mezzo istruttorie, in ragione dell’erronea valutazione di intrinseca e invincibile infondatezza della pretesa attrice, di talchè nel giudizio di rinvio che si va a disporre, andrà altresì riconsiderata l’operatività dei limiti al principio dell’inammissibilità di mezzi di prova nuovi nel giudizio di appello sancito dall’art. 345 cod. proc. civ., comma 3, limiti alternativamente consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per cause a esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della loro indispensabilità ai fini della decisione (Cass. civ., sez. un. 20 aprile 2005, n. 8203; Cass. civ., 19 novembre 2009, n. 24414).

15 La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata con rinvio al giudice di merito che provvedere anche sulle spese del presente giudizio e che, nel decidere, oltre a emendare le incongruenze e contraddittorietà argomentative innanzi evidenziate, si atterrà ai seguenti principi di diritto:

1) la famiglia coltivatrice integra un organismo collettivo finalizzato all’esercizio in comune di un’impresa agricola e disciplinata dalla regola dell’amministrazione disgiuntiva propria della società semplice, con la conseguenza che, ove sia mancata la designazione di un comune rappresentante, a norma della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 48, ciascun membro ha il potere di rappresentare, sia attivamente che passivamente, il gruppo nei confronti del concedente (confr. Cass. civ. 6 giugno 2002, n. 8218; Cass. civ. 22 giugno 2001, n. 8598). In particolare, ove il concessionario abbia posto il predio a disposizione dell’impresa familiare, il contratto di affitto di fondo rustico deve ritenersi corrente non tra il concedente e l’originario concessionario, ma tra il primo e la famiglia coltivatrice del secondo (confr. Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 18655);

2) nelle azioni di ripetizione di indebito l’attore ha l’onere di provare l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall’attore la dimostrazione dell’inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla sezione specializzata agraria della Corte d’appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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