Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15667 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12403/2020 proposto da:

A.U., elettivamente domiciliato in Vicenza, presso lo studio

dell’avv. Massimo Rizzato, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 576/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 dal Dott. Roberto Bellè.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Venezia, confermando il provvedimento del Tribunale della stessa città, ha respinto, con sentenza in data 17.2.2020 n. 576, la domanda di protezione internazionale proposta da A.U., proveniente dal (OMISSIS);

la Corte territoriale, per quanto qui ancora interessa, ha ritenuto, sulla base di fonti aggiornate all’ottobre 2019, che, per quanto in (OMISSIS) vi siano alcune aree, nel Nord ed Ovest del Paese, caratterizzate da rilevante presenza talebana, in cui vi era una situazione di violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto interno, altrettanto non potesse dirsi per tutto il territorio statale e in particolare nel luogo di provenienza del ricorrente;

A.U. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo;

il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

con l’unico motivo di ricorso si adduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) con riferimento al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

secondo il ricorrente in concetto di conflitto locale di cui alla menzionata norma non potrebbe essere inteso – si cita testualmente – “solo nel senso di guerra civile, ricomprendendo invece tutte quelle situazioni in cui gli scontri e le forme di violenza tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e stabilità a livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della continuità (rectius contiguità) culturale e politica di questi”;

tale valutazione, secondo quanto sostenuto con il motivo, andrebbe condotta “a prescindere dalla situazione strettamente personale del ricorrente” e quindi sulla base di un apprezzamento più ampio dell’intera condizione del Paese, la quale, a dire sempre del ricorrente, che cita precedenti di merito ed alcune fonti, indicherebbe l’esistenza di un elevato rischio generalizzato, come anche di un rischio proprio della regione ((OMISSIS)) di provenienza;

il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato;

esso è inammissibile, perchè finalizzato a proporre una diversa ricostruzione di merito, certamente estranea al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148), nella parte in cui esso pretende di sovvertire l’apprezzamento svolto dalla Corte territoriale, sulla base di un’analisi non implausibile di svariate fonti, aggiornate (si è detto che l’ultima di esse risale all’ottobre 2019 e la sentenza è del febbraio 2020) e puntualmente citate, in riferimento alla zona di provenienza del ricorrente ed all’insussistenza in essa di una condizione di violenza indiscriminata;

il motivo è però anche infondato, nella parte in cui esso propone una interpretazione generalizzante della norma di legge sulla protezione sussidiaria per “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui all’art. 14, lett. c) cit., finalizzata a sostenere che il corrispondente giudizio dovrebbe essere sviluppato avuto riguardo alla situazione complessiva del Paese ed a prescindere quindi dalla “situazione strettamente personale del ricorrente”;

la fattispecie di cui alla lett. c) qui in esame non ha certamente riguardo a condizioni personali dell’interessato, come è in altre forme di protezione, ma alle condizioni oggettive di un certo territorio;

tuttavia, non vi è dubbio che le “situazioni”, ovverosia gli aspetti o di elementi che configurano la condizione rilevante, debbano avere riguardo ai rischi per l’incolumità personale che derivano all’interessato dal rientro nella zona di provenienza, come è del resto reso evidente dal riferimento al carattere “individua/e” che la norma indica rispetto alla minaccia temuta;

non a caso, del resto, questa Corte ha affermato il principio per cui, in tema di protezione sussidiaria, il ricorrente non ha l’onere di presentare, tra gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda (art. 3, comma 1 D.Lgs. cit.), quelli che si riferiscono alla sua storia personale, fatto però salvo quanto sia indispensabile per verificare il Paese “o la regione di provenienza” (Cass. 6 luglio 2020, n. 13940);

non ha quindi rilievo una valutazione complessiva delle condizioni di un Paese, se non risulti che, in ragione di essa, ne risultino compromessi il sicuro raggiungimento o la pacifica e la incolume permanenza nel territorio di provenienza;

pertanto, poichè come detto la pronuncia resiste rispetto alla situazione di sicurezza del (OMISSIS) ed il motivo propone solo generiche valutazioni di pericolo rispetto alla complessiva condizione del (OMISSIS), il ricorso va complessivamente disatteso;

nulla sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato al deposito di “atto di costituzione”, senza svolgere attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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