Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15666 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 16/02/2017, dep.23/06/2017),  n. 15666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9330-2016 proposto da:

DOMESTING SRL, in persona dell’amministratore pro tempore,

ME.RO.PA., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso

lo studio ALFREDO PLACIDI, rappresentate e difese dall’avvocato

GIUSEPPE ALTAVILLA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2124/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

12/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, la società contribuente censura la sentenza della CTR della Puglia, per violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello pur avendo rivisto ai fini Invim i valori di cui alla stima UTE (separando gli incrementi del valore dell’area, rispetto agli incrementi del valore del fabbricato, mentre l’ufficio aveva fatto riferimento a dei valori medi più penalizzanti per la contribuente) tuttavia, lamenta che í giudici d’appello abbiano violato le norme di cui alla rubrica, perchè avrebbero scorrettamente fatto applicazione del criterio comparativo, per come esplicitato nella stima UTE la quale, pur essendo una semplice perizia di parte, sarebbe stata recepita acriticamente dalla CTR, disattendo la stima asseverata, presentata dalla società contribuente, con particolare riferimento al criterio adottato dall’ufficio del valore medio al mq (p. 6 del ricorso) quale procedimento di stima sintetico comparativa, senza che la società abbia potuto contestare i valori in comparazione.

L’ufficio si è costituito con controricorso, illustrato da memoria e ricorso incidentale, affidato a un motivo, con il quale si è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, perchè la CTR avrebbe annullato parzialmente l’atto impositivo (per quanto riguarda il valore iniziale Invim), rilevandone la non conformità al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 6 sulla base di un’eccezione della società contribuente sollevata solo in sede di memorie illustrative in primo grado, e non col ricorso introduttivo, e come tale inammissibile.

Il motivo di censura del ricorso principale è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema d’imposta di registro, l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica del valore risulta assolto quando l’Ufficio enunci il “petitum” ed indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere, con la conseguenza che va considerato adeguatamente motivato l’avviso di accertamento che rinvii ai dati contenuti in una stima effettuata dall’UTE” (Cass. n. 25559/14, 9357/15). Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno adeguatamente motivato sulla correttezza del criterio comparatistico dei valori medi della zona nella quale si trovava l’area oggetto d’imposizione, tratti dall’osservatorio dei valori mobiliari, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte “Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicchè, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, sono idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima” (Cass. ord. n. 25707/15). Nel caso di specie, l’ufficio ha richiamato i valori dell’osservatorio immobiliare, e la parte contribuente, pur con la perizia di parte, non è stata in grado di documentare sufficientemente l’infondatezza della pretesa erariale.

Il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia è, invece, fondato.

Secondo, infatti, la giurisprudenza di questa Corte, “Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha confermato l’inammissibilità della memoria integrativa dei motivi del ricorso, con cui erano dedotti vizi di inesistenza/nullità della notifica dell’atto impositivo già impugnato, sul rilievo che essi, proprio in ragione dell’intervenuta impugnazione dell’atto notificato, erano già conosciuti dal contribuente al momento della presentazione del ricorso introduttivo, mentre non era stata articolata alcuna prova per dimostrare la mancata o il diverso momento di conoscenza.)” (Cass. n. 15051/14).

Nel caso di specie, l’Agenzia ha documentato, ai fini dell’autosufficienza, come solo in sede di memorie illustrative il contribuente ha contestato la violazione di quanto previsto del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 6 pertanto, la CTR ha giudicato la controversia sulla base di una contestazione della parte contribuente che, invece, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, perchè non dedotta quale motivo d’illegittimità dell’atto impositivo, nel ricorso di primo grado, ma solo nella memoria illustrativa di primo grado, nè rileva la proposizione o meno, di tale eccezione di novità nelle pregresse fasi di merito, non operando alcuna acquiescenza sanante, in materia dí preclusioni processuali (Cass. n. 12442/11).

Rigetta, pertanto, il ricorso principale, accoglie l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di Taranto, in diversa composizione, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di Taranto, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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