Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15666 del 04/06/2021
Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15666
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12397/2020 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in Vicenza, presso lo
studio dell’avv. Massimo Rizzato, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 809/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 04/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/04/2021 dal Dott. Roberto Bellè.
Fatto
FATTI DI CAUSA
la Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto tardivo l’appello proposto da C.A. nei riguardi dell’ordinanza pronunciata, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. dal Tribunale di Venezia in data 9 maggio 2018, perchè proposto oltre i trenta giorni dalla lettura in udienza del provvedimento e dunque con superamento dei termini stabiliti dall’art. 702-quater c.p.c.;
C.A. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo;
il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
con l’unico motivo di ricorso si afferma “errore nell’interpretazione della lettura dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 702 quater c.p.c.” e si sostiene che “il Giudice ha formalmente indicato che l’ordinanza sarebbe stata letta in udienza ma ciò in realtà, come avviene nella maggior parte dei casi, non è avvenuta”, sicchè il ricorrente solo con il successivo deposito del provvedimento del Tribunale aveva potuto prendere posizione e predisporre l’atto di appello;
il motivo è infondato;
il ricorrente non mette in discussione l’affermazione espressamente contenuta nella sentenza della Corte territoriale secondo cui la lettura in udienza del provvedimento decisorio del Tribunale risulta dal verbale di causa;
ciò posto, ad inficiare quanto risultante dal verbale non vale certamente la mera affermazione di un diverso uso, risultando necessaria la querela di falso (v. in questa materia, Cass. 10 marzo 2021, n. 6768 e, più generale, Cass. 11 dicembre 2014, n. 26105; Cass. 8 settembre 2006, n. 19299), che non risulta proposta;
le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale sono regolate, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 nel testo ratione temporis applicabile, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e quindi dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c., dovendosi avere per acquisita, in base a quanto sopra detto, l’avvenuta lettura in udienza dell’ordinanza poi impugnata con l’appello, vale il principio, recentemente affermato ma già consolidato e qui condiviso, secondo cui “in tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c.” (così Cass. 6 giugno 2018, n. 14478, cui si fa rinvio anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè Cass. 28 aprile 2020, n. 7970 e, nella materia della protezione internazionale, Cass. 6768/2021, cit.);
pertanto, la decisione della Corte territoriale in merito all’avvenuto superamento dei termini per l’appello è corretta ed il ricorso va disatteso;
nulla sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato al deposito di un “atto di costituzione”, senza svolgere attività difensiva.
PQM
rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021