Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15665 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 28/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 28/07/2016), n.15665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di Sez. –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8729-2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dalla:

CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA, con

ordinanza n. 25/15/C depositata il 01/04/2015 nella causa tra:

R.G.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

INPS – GESTIONE EX INPDAP;

– resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

05/07/2016 dal Presidente Dott. CURZIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, il quale chiede che la Corte di cassazione, a

Sezioni Unite, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

R.G. convenne in Ravenna l’Agenzia delle dogane e l’INPS. La ricorrente, già dipendente dell’Agenzia cessata il 19 marzo 2012, della marzo 2012, è titolare di pensione di vecchiaia erogatale dall’INPS Gestione dipendenti pubblici.

Con la domanda giudiziaria chiese la condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione in misura maggiore e dell’Agenzia a compiere gli atti necessari a tal fine, previo accertamento del suo diritto alla percezione dell’indennità di confine di cui all’art. 16 c.c.n.l., 29 luglio 2008, ed alla corresponsione dei relativi contributi.

I convenuti si costituirono eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione.

Il Tribunale dichiarò la giurisdizione della Corte dei conti.

La R. riassunse la controversia dinanzi alla Corte dei Conti, che, con ordinanza del 1 aprile 2015 sollevò conflitto di giurisdizione.

La Corte dei Conti giudica sui “ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato” (R.D. n. 1214 del 1934, art. 13).

In questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate.

Al contrario, rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR. Questi principi e criteri di distinzione sono stati sempre ribaditi dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Con riferimento alle controversie attinenti a problemi pensionistici, si è affermato: “spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 3, comma 3, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (ex plurimis Cass. sez. un. 16 gennaio 2003 n. 573, idem 7 novembre 2000 n. 1149, idem 14 ottobre 1998 n. 10149, idem 11 gennaio 1997 n. 190). Ed il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi (ex plurimis Cass. sez. un 21 marzo 1997 n. 2519, idem 28 novembre 1996 n. 10618), e quindi della sufficienza od eccedenza degli stessi rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione”.

In un caso per molti versi analogo a quello in esame, la Corte di cassazione, esaminando il petitum sostanziale della controversia, ha affermato: “l’accertamento del diritto ad una maggiore anzianità di servizio e, quindi, contributiva, è richiesto come mezzo al fine di ottenere la condanna all’erogazione di un trattamento pensionistico parametrato ad una più consistente base di computo. La domanda, dunque, chiaramente concerne una controversia sulla misura della pensione” (Cass. 30 dicembre 2004, n. 24172).

Nel caso in esame si è in presenza di un’altra, analoga, declinazione di una controversia sulla misura della pensione. La ricorrente è una pensionata che chiede la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante la revisione della misura della pensione derivante dalla considerazione di una indennità e della relativa maggiorazione contributiva.

Pertanto, in coerenza con quanto da ultimo affermato da Cass., Sez. U., 9 giugno 2016, n. 11849, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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