Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15665 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8647-2018 proposto da:

A.F., A.C., I.M.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 140, presso lo studio

dell’avvocato LUCA TROIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GUGLIELMO RUSTICO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI

BRUNO, 52, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO ZACCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA LICITRA giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1631/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Lette le memorie depositate dalle parti.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel febbraio del 2002, I.M.L., A.C. ed A.F., quali eredi di A.A., convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Modica, I.A. (fratello della prima e zio degli altri due attori) per ottenere la quota di eredità loro spettante a seguito del decesso di A.A..

Precisavano che A.A. gestiva un’attività di commercio al minuto di bibite, come impresa familiare a decorrere dal 1 gennaio 1983, unitamente al convenuto, come da scrittura privata autenticata in data (OMISSIS).

Con successiva scrittura privata del (OMISSIS), i predetti ribadivano la forma dell’impresa familiare, ma dichiarando anche le rispettive quote di partecipazione.

Aggiungevano gli attori che, dopo la morte di A.A., l’esercizio commerciale veniva gestito dal convenuto il quale ne percepiva, in via esclusiva, tutti gli utili. Di qui la richiesta, nella loro qualità di eredi, di ottenere il controvalore della quota del 51% di tale impresa appartenuta al loro dante causa. Si costituiva in giudizio il convenuto il quale non si opponeva alla liquidazione della quota ereditaria in favore delle controparti, contestando solo l’ammontare richiesto.

Con sentenza del giugno 2006 il Tribunale di Modica rigettava la domanda per carenza di interesse ad agire degli attori, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.

La Corte d’Appello di Catania accoglieva l’appello e riconosceva agli appellanti l’importo di 39.301,08 come valore dell’azienda alla data del 5 ottobre 1997.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione I.A. sulla base di cinque motivi e questa Corte, con la sentenza n. 18944/2015, rigettava i primi quattro motivi, ed in accoglimento del quinto, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania.

Il motivo accolto concerneva la corretta valutazione compiuta dal CTU quanto alla determinazione del valore dell’impresa familiare, e la sentenza citata riteneva fondata la doglianza del ricorrente in quanto il giudice di appello aveva ritenuto nuove le critiche alla consulenza tecnica d’ufficio, che però si traducono in una mera allegazione difensiva, il cui esame andava quindi demandato al giudice del rinvio.

Gli attori provvedevano alla riassunzione del processo ma, con separato ricorso monitorio, I.A. chiedeva alla Corte d’Appello di Catania ingiungersi agli stessi attori il pagamento della somma corrisposta in esecuzione della sentenza d’appello.

Accolto il ricorso, avverso il decreto era proposta opposizione da parte degli odierni ricorrenti, i quali instavano altresì per la riunione dell’opposizione al giudizio di rinvio.

Disattesa tale richiesta, la Corte d’Appello con la sentenza n. 1631 del 15 settembre 2017 rigettava l’opposizione.

Rilevava che la tesi di parte opponente, che si incentrava sul fatto che, atteso il tenore del motivo accolto dal giudice di legittimità, doveva reputarsi comunque certa la condanna dell’opposto, all’esito del giudizio di rinvio, al pagamento di una somma in favore degli opponenti a titolo di liquidazione della quota societaria, non era fondata.

Infatti, il pagamento di tutte le somme di cui era chiesta la restituzione trovava titolo giustificativo nella provvisoria esecuzione della sentenza cassata, la quale era stata appunto eliminata dalla pronuncia della Corte di Cassazione, venendo meno quindi ogni ragione giustificativa dei vari pagamenti effettuati dall’opposto, anche in punto di spese di lite.

Avverso tale sentenza propongono ricorso I.M.L., A.C., ed A.F. sulla base di un motivo.

L’intimato non ha svolto difese in questa fase.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa dei controricorrenti per non avere parte ricorrente versato in atti ai sensi dell’art. 369 c.p.c., copia notificata della sentenza, posto che tale copia notificata risulta comunque prodotta in atti dalla stessa difesa della parte eccipiente, il che esclude che quindi possa pervenirsi alla dichiarazione de qua (Cass. S.U. n. 10648/2017).

Del pari deve essere esclusa l’improcedibilità per essere stato notificato a mezzo pec un ricorso nativo digitale cui risultava allegata una procura redatta in originale in formato analogico, ma poi frutto di scansione ed allegazione al ricorso, dovendosi essere disattesa l’eccezione, motivata essenzialmente in ragione della pretesa inapplicabilità al giudizio di cassazione delle disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali, alla luce di quanto affermato da Cass. S.U. n. 22438/2018, a mente della quale il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, munita di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., potendo l’asseverazione di conformità all’originale (L. n. 53 del 1994, ex art. 9), della copia analogica depositata intervenire sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.), o all’adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.).

Inoltre si è specificato che (Cass. n. 19434/2019) è ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato.pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa allorchè l’originario ricorso, in formato analogico, e la procura che ad esso accede (quest’ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all’attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo irrilevante l’assenza di sottoscrizione autografa dell’originario cartaceo e risultando la provenienza dal difensore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica (in senso conforme si veda anche Cass. n. 12850/2019, secondo cui la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico e, quindi, trasmessa per via telematica, unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, deve contenere, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, e D.P.R. n. 123 del 2001, art. 10, l’asseverazione di conformità all’originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale, come appunto accaduto nel caso in esame).

E’ invece fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la sua tardiva proposizione.

Ed, infatti, parte controricorrente ha prodotto copia della sentenza impugnata con relativa relata di notifica indirizzata ai difensori costituiti dei ricorrenti in grado di appello, avv. Guglielmo e Angela Rustico, presso il domicilio eletto in appello, e cioè presso lo studio dell’avv. Roberto Fonte, in Catania alla via Vittorio Veneto n. 52/c.

La notifica risulta essersi perfezionata mediante consegna a mani di tale sig. D., qualificato nella relata come addetto alla ricezione degli atti.

Reputa il Collegio che tale notifica, intervenuta in data 26/9/2017, sia valida ed idonea a far quindi decorrere il termine breve per la proposizione del presente ricorso, atteso che è frutto di un personale apprezzamento dei ricorrenti, e che non trova conforto nel tenore della relata, che in parte qua costituisce atto pubblico e fa prova fino a querela di falso delle attestazioni rese dall’addetto alla notifica, l’affermazione che l’atto sarebbe stato ricevuto dal portiere dello stabile (con le conseguenze che se ne vorrebbe trarre in ordine al mancato rispetto dell’ordine di successione preferenziale posto dall’art. 139 c.p.c., prima di poter ricorrere alla consegna nelle mani del portiere; cfr. Cass. n. 22151/2013).

Da ciò deriva altresì che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., attesa la sua avvenuta notifica solo in data 14 marzo 2018.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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