Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15665 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. III, 15/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25995/2006 proposto da:

P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. DETTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato FELICIOLI

Stefano, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce del

ricorso giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato VETRIANI

Riccardo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FREZZA

MAURO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3187/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa l’11/03/2005, depositata il

14/07/2005; R.G.N. 4489/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che P.M. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza (14 luglio 2005, n. 3187) della Corte di appello di Roma;

che D.C.L. si è difesa con controricorso;

che la Lloyd Adriatico spa e la Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni spa, ritualmente intimate, non si sono difese;

che P.M. e D.C.L. hanno depositato, prima dell’udienza pubblica, rinuncia agli atti del giudizio a firma dei rispettivi avvocati, muniti di mandato speciale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il giudizio deve dichiararsi estinto a norma dell’art. 391 cod. proc. civ.;

che non si deve provvedere sulle spese in presenza di rinuncia congiunta delle parti presenti nel processo, non avendo le altre parti svolto difese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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