Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15665 del 15/07/2011
Cassazione civile sez. III, 15/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15665
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25995/2006 proposto da:
P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. DETTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato FELICIOLI
Stefano, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce del
ricorso giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.C.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato VETRIANI
Riccardo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FREZZA
MAURO giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3187/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Seconda Civile, emessa l’11/03/2005, depositata il
14/07/2005; R.G.N. 4489/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che P.M. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza (14 luglio 2005, n. 3187) della Corte di appello di Roma;
che D.C.L. si è difesa con controricorso;
che la Lloyd Adriatico spa e la Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni spa, ritualmente intimate, non si sono difese;
che P.M. e D.C.L. hanno depositato, prima dell’udienza pubblica, rinuncia agli atti del giudizio a firma dei rispettivi avvocati, muniti di mandato speciale.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il giudizio deve dichiararsi estinto a norma dell’art. 391 cod. proc. civ.;
che non si deve provvedere sulle spese in presenza di rinuncia congiunta delle parti presenti nel processo, non avendo le altre parti svolto difese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011