Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15664 del 28/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. un., 28/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 28/07/2016), n.15664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di Sez. –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8126-2015 proposto da:

B.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FULVIO LICARI, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA, in persona del Commissario Straordinario

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARESCIALLO

PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PAOLETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIROLAMO RUBINO, per delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.N.;

– intimato-

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

504/2013 del TRIBUNALE di ENNA;

udito l’avvocato Fabrizio PAOLETTI per delega dell’avvocato Girolamo

Rubino;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

05/07/2016 dal Presidente Dott. CURZIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di

Cassazione, di dichiarare la giurisdizione del giudice

amministrativo, con le determinazioni di legge.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

B.M.E. convenne in giudizio la Provincia regionale di Enna, nonchè A.N., dinanzi al tribunale di Enna, esponendo di essere dipendente dell’ente convenuto, con inquadramento nel profilo professionale di “Specialista attività amministrative” – cat. D, dal 15 settembre 2010, ma di aver svolto le funzioni di “Responsabile ufficio contenzioso del lavoro” a seguito di determinazione del segretario generale dell’ente, assolvendo pertanto funzioni del profilo professionale di “Avvocato”.

Chiese che, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo, anche di natura regolamentare, pregiudizievole, il “Tribunale dichiarasse il suo diritto ad essere inquadrata nel profilo professionale di avvocato, o, in subordine, a transitare in tale profilo in forza di richiesta di mobilità volontaria a suo tempo effettuata. In ogni caso con conseguente condanna ad adottare ogni atto funzionale a tale scopo.

Le parti convenute si costituirono eccependo, tra l’altro il difetto di giurisdizione.

Con ricorso del 9 marzo 2015 la B. ha chiesto alle Sezioni unite di regolare la giurisdizione e di affermare la sussistenza della giurisdizione ordinaria.

La Provincia regionale di Enna ha depositato un controricorso, con il quale chiede che sia invece dichiarata la giurisdizione amministrativa. In quest’ultimo senso si è anche espresso il Procuratore generale. La domanda formulata dalla B. rientra nella sfera della giurisdizione ordinaria.

E’ una domanda di inquadramento in un livello superiore e corrispondente alle mansioni assegnate da anni.

A tal fine, la ricorrente sostiene che la Provincia avrebbe eluso un suo diritto con un’articolata operazione, che descrive nei seguenti termini. Con delibera di giunta n. 26 del 19 marzo 2013, la Provincia modificò il regolamento organico degli uffici e dei servizi istituendo un posto di avvocato cat. D3, al fine di limitare il ricorso agli incarichi esterni, prevedendo contestualmente la trasformazione di un posto di funzionario statistico in un posto di avvocato di pari categoria professionale, da assegnare a professionalità interne.

Con provvedimento del 24 aprile 2013, emanò un avviso di mobilità interna per la copertura del posto di avvocato riguardante i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alla cat. Professionale – D3 (ex qual. 8) in possesso della laurea in giurisprudenza, nonchè dell’abilitazione all’esercizio della professione.

La domanda della ricorrente in tal senso non fu accolta. Con nota n. (OMISSIS) del 17 maggio 2013 il dirigente del 2 settore “organizzazione e risorse umane” rigettò la sua richiesta in quanto inquadrata nella cat. D2 ed il posto di avvocato fu assegnato a A.N., funzionario di vigilanza, cat. D3.

La B. assume che è “assolutamente illegittima la previsione contenuta nel regolamento organico dei servizi e degli uffici provinciali, nella parte in cui associa al profilo professionale di Avvocato la posizione economica iniziale 3, per essere essa in aperto contrasto con quanto discende dalle norme patrizie cui la legge ha demandato la regolamentazione della classificazione del personale”. Per tali ragioni chiede che la sua domanda sia accolta in sede giudiziaria, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo, ed in particolare della nota dirigenziale n. (OMISSIS) del 17 maggio 2013 e del Regolamento organico dei servizi e degli uffici provinciali nella parte in cui associa al profilo professionale di avvocato la posizione economica iniziale 3.

Non è condivisibile la lettura per cui nella sostanza la ricorrente avrebbe richiesto l’annullamento di tali atti amministrativi di macro organizzazione. Anche se il percorso decisionale non potrà prescindere dalla valutazione di atti amministrativi presupposti, la domanda ha per oggetto la richiesta di inquadramento nella qualifica di avvocato e il giudizio sulla legittimità o meno degli atti di macro-organizzazione è di natura incidentale.

Il del D.Lgs. 165 del 2001, art. 63, comma 1, (Tu. pubblico impiego) dispone: “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte e controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”.

Considerato l’oggetto della domanda ed il meccanismo delineato dal legislatore nella previsione su riportata, in conformità a quanto già affermato da Cass., sez. un., n. 26660 del 2014, deve dichiarasi la giurisdizione ordinaria.

La controversia, pertanto, deve essere rimessa al Tribunale di Enna, che regolerà anche le spese del regolamento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette le parti dinanzi al Tribunale di Enna, anche per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA