Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15664 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in

Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 550/2012 della Corte di appello di Milano,

depositata il 26 luglio 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25 maggio 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Milano ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto di B.A. – assunto come supplente con una successione di contratti a termine – alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso articolato in due motivi;

l’intimato non si è costituito;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; la difesa erariale, con atto depositato in data 18 maggio 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della decisione di questa Corte 07/11/2016, n. 22558.

Diritto

RITENUTO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata; la rinuncia al ricorso per cassazione, che va notificata o comunicata alle controparti costituite (Cass. 21/06/2016, n. 12743), determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini della disciplina sulle spese (Cass. 05/05/2011, n. 9857; Cass. 29/07/2014, n. 17187; Cass. 26/02/2015, n. 3971);

nella specie, essendo la controparte rimasta intimata, alla rinuncia consegue la declaratoria di estinzione del processo senza alcuna statuizione sulle spese;

non trova applicazione in ogni caso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

 

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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