Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15664 del 15/07/2011
Cassazione civile sez. III, 15/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15664
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13813/2009 proposto da:
M.G.M. (OMISSIS), M.G.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PELLEGRINO,
rappresentati e difesi dall’avvocato CAMPANELLI Maria Domenica giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
INA ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. (OMISSIS) in
persona del suo procuratore speciale Avv. M.M.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPONIO 14, presso lo studio
dell’avvocato CIERI Eduardo, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine del controricorso;
NUOVA TIRRENA S.P.A. (OMISSIS) in persona del Direttore Legale e
legale rappresentante Avv. C.S., elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CLEMENTE IX 10, presso lo studio dell’avvocato
FELICIOTTI LUCIA, che la rappresenta e difende giusta delega in calce
al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
M.L., SIDA SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONI IN LCA,
A.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1865/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 18/3/2008, depositata il 06/05/2008
R.G.N. 5465/03 e 6012/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato CAMPANELLI MARIA DOMENICA;
udito l’Avvocato CIERI EDUARDO;
udito l’Avvocato FELICIOTTI LUCIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso con il rinvio a N.R. per consentire
la rinnovazione delle notificazioni.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che G. e M.G.M., figli di C. T., deceduta in un sinistro stradale – entrambi in proprio e quali eredi del padre N. – hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di: Nuova Tirrena Spa, in nome della Consap, gestione autonoma del FGVS, nella qualità di impresa cessionaria della SIDA; INA Assitalia Spa, già Assitalia, quale impresa designata dal FGVS; M.L. e A.C., quali eredi, accettanti con beneficio di inventario, di A.E. e M., rispettivamente conducente e proprietario del veicolo che aveva investito la T.;
che hanno resistito con controricorso la Nuova Tirrena Spa e l’INA Assitalia Spa;
che M.L. e A.C. non si sono difesi;
che la notifica del ricorso a M.L. e A.C., costituiti in grado di appello, non è andata a buon fine perchè il ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario, non è stato notificato in quanto, da informazioni assunte dal portiere, l’ufficiale giudiziario ha riscontrato il trasferimento da molti anni del domiciliatario, tale Dott. M.R.M., diverso dall’avvocato.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che tra le parti sussiste litisconsorzio necessario;
che, secondo quanto stabilito da Sez. Un., dell’11 giugno 2010, n. 14124, deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.L. e A.C., ex art. 371 bis cod. proc. civ..
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE ordina la rinnovazione della notifica del ricorso a M.L. e A.C., con termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011