Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15663 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 28/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 28/07/2016), n.15663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1861-2015 proposto da:

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, che la rappresenta e difende,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A., AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA,

FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

12894/2013 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA;

udito l’avvocato Gianluigi PELLEGRINO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. GIANCOLA MARIA CRISTINA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, il quale chiede alla Corte di cassazione di

dichiarare l’improcedibilità del ricorso per regolamento preventivo

di giurisdizione;

udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per la declaratoria della

giurisdizione amministrativa.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria e notificato il 7-8 gennaio 2015 alla Johnson&Johnson Medical S.p.A., alla Azienda Ospedaliera Sant’Andrea ed alla Fondazione Policlinico Tor Vergata, che non hanno svolto difese, la Regione Lazio ha chiesto in relazione al giudizio introdotto anche nei suoi confronti dalla società Johnson&Johnson Medical e pendente dinanzi al “tribunale amministrativo regionale del Lazio (rg. 12984/2013), di accertare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria. La Regione Lazio espone che:

– la Johnson&Johnson Medical S.p.a. è società appaltatrice di contratti pubblici per la fornitura di dispositivi medici a favore di Aziende sanitarie della Regione Lazio fra cui l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e la Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma; al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi del D.L. n. 95 del 2012, art. 15, comma 13, convertito con modificazioni innovando dalla L. n. 135 del 2012, del D.L. n. 98 del 2011, l’art. 17, comma 1, lett. a, ha imposto alle Asl di rinegoziare i contratti in essere per la fornitura di dispositivi medici, il cui prezzo contrattuale unitario risulti superiore del 20% rispetto al prezzo unitario di riferimento e con facoltà per la Asl di recedere dal contratto nel caso la richiesta rinegoziazione non venga accolta dall’appaltatore;

A.O. Sant’Andrea aveva rilevato che il prezzo unitario praticatole da Johnson&Johnson per la fornitura dei predetti dispositivi medici eccedeva per più del 20% il corrispondente prezzo di riferimento per quegli stessi dispositivi fissato con Det. n. 1304276 del 27.09.2013 e n. G01212 del 29.10.2013 rese, in attuazione della Det. n. 609414 del 10.12.2012 del Dipartimento programmazione economica e sociale regionale, dalla Centrale acquisti regionale;

pertanto, in ottemperanza al nuovo testo del citato art. 17, l’A.O. Sant’Andrea aveva invitato con note 21 e 26.11.2013 la società Johnson&Johnson ad adeguare il prezzo a quello di riferimento. precisando che, in caso di mancato riequilibrio del corrispettivo, il contratto sarebbe stato rescisso. Lo stesso aveva fatto, per identico motivo, anche la Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma con nota 27.11.2013;

la società Johnson&Johnson aveva impugnato davanti al giudice amministrativo le predette richieste di rinegoziazione 21 e 26.11.2013 dell’A.O. Sant’Andrea nonchè quella della Fondazione Policlinico Tor Vergata in uno con le presupposte determinazioni della Centrale acquisti regionale (n. B04276 del 27.09.2013 e n. 001212 del 29.10.2013) e del Dipartimento programmazione economica e sociale regionale (n. 1309414 del 10.12.9012).

Tanto anche premesso la Regione ricorrente sostiene la giurisdizione del giudice ordinario in quanto:

la causa petendi azionata innanzi al Tar attiene a posizioni contrattualmente acquisite e cioè al diritto da controparte ritenuto non incidibile di fornire le prestazioni contrattuali al prezzo dedotto in negozio e non al diverso prezzo derivante dalla specifica applicazione della norma sopravvenuta e perciò di non subire il recesso unilaterale dell’appaltante in caso di suo rifiuto del nuovo minore prezzo;

la causa petendi dedotta con la domanda di Johnson&Johnson introduttiva del giudizio a quo è la manutenzione dei contratti in essere con la A.O. Sant’Andrea e la Fondazione Policlinico Tor Vergata. Insorgendo avverso la rinegoziazione del prezzo attivata in autotutela privata di natura civilistica. dai citati enti sanitari in relazione a contratti aggiudicati all’impresa per un prezzo eccedente in modo significativo quello rilevato dalla Regione. In sostanza Johnson&Johnson chiede l’accertamento del suo (preteso) diritto alla prosecuzione del rapporto contrattuale nei termini originari anteriori alla rinegoziazione;

la circostanza che insieme con le richieste di rinegoziazione spiccate dalle singole Asl la ricorrente abbia impugnato anche i presupposti atti con cui la Regione aveva dapprima individuato nella Centrale acquisti l’organo competente a predisporre i prezzi di riferimento e in seguito concretamente attuato la procedura di predisposizione di tali prezzi non sposta la giurisdizione in capo al giudice amministrativo, atteso che la causa petendi azionata resta la manutenzione della posizione contrattuale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte. ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale aveva sollecitato la declaratoria di improcedibilità del ricorso per il mancato deposito da parte della Regione Lazio della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, prescritto dall’art. 369 c.p.c., u.c..

Preliminarmente in rito va ribadito che anche nel regolamento preventivo di giurisdizione la mancata richiesta della trasmissione del fascicolo d’ufficio determina l’improcedibilità del ricorso quando senza l’anzidetto fascicolo non sia possibile valutare la natura e la fondatezza della pretesa fatta valere (Cfr. anche Cass. S.U. n. 3031 del 2006; n. 8305 del 2005) e quando l’indisponibilità di esso non sia venuta meno al momento della decisione (in tema cfr. Cass. nn. 19131 e 19297 del 2005; n. 4806 del 2000); nella specie il fascicolo d’ufficio del giudizio pendente dinanzi al TAR, contenente anche gli atti già evidenziati dal PG nel suo scritto ed in effetti necessari per la pronuncia sul chiesto regolamento, è tempestivamente ed utilmente pervenuto nella Cancelleria di questa Corte il 13/04/2016 (con nota del TAR dell’11.04.2016), sicchè il ricorso è procedibile.

Tanto premesso le Sezioni Unite ritengono che la cognizione della controversia rientri nella competenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria amministrativa.

Dall’esame degli atti e segnatamente del ricorso introduttivo del processo pendente dinanzi al TAR del Lazio, emerge chiaramente che l’appaltatrice Johnson&Johnson Medical S.p.A. ha espressamente impugnato in quella sede non la proposta di rinegoziazione dei contratti di appalto e gli atti ad essa conseguenti involgenti l’esecuzione del rapporto obbligatorio in essere col Servizio Sanitario Nazionale, ma direttamente ed unicamente, dunque nemmeno strumentalmente in funzione di presupposto di diversa domanda di tutela di quel rapporto, le Det. n. B04276 del 27.09.2013 e n. 101212 del 29.10.2013 adottate dalla Centrale acquisti della Regione Lazio portanti la determinazione dei prezzi di riferimento per gli acquisti di beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie regionali nonchè ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ed in particolare la Det. n. 309414 del 10.12.2012 del Dipartimento programmazione economica e sociale regionale, determinazioni ed atti amministrativi. di questi atti la società ha invocato l’annullamento per vizi di legittimità, ossia per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, eminentemente ricondotti a criteri e metodi applicati nell’elaborazione ed individuazione dei contemplati dati di riferimento. Trattasi, dunque. d’impugnazione per prospettata lesione d’interessi legittimi devoluta in base i comuni canoni sul riparto della giurisdizione ed alla stregua anche del noto criterio del pedoni sostanziale, che si pone in funzione della “causa petendi” e dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. ai sensi dell’art. 7 c.p.a..

Conclusivamente va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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