Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15663 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11735/2020 proposto da:

J.S., elettivamente domiciliato in Padova, Via Monte

Grappa 2 presso lo studio dell’avv. Elena Zaggia, che lo rappresenta

e difende per procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale XII Riconoscimento Prot Internaz Verona,

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Procuratore Generale Della

Repubblica;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5397/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 dal Dott. Roberto Bellè.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da J.S., proveniente dal (OMISSIS), avverso la pronuncia del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande di protezione internazionale dispiegate;

la Corte territoriale riteneva non dimostrata la condizione di omosessualità, con il riconnesso rischio di trattamenti penalizzanti o degradanti nel paese di origine e riteneva, citando varie fonti, l’insussistenza dei presupposti di violenza indiscriminata idonei ad integrare i requisiti per il riconoscimento della protezione c.d. sussidiaria (D.Lgs. n. 257 del 2007, art. 14, lett. c), reputando altresì insussistenti gli estremi per la protezione residuale umanitaria;

J.S. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi;

il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” in giudizio per l’eventuale partecipazione alla discussione orale;

il ricorrente ha successivamente fatto pervenire in cancelleria in data 25.4.2021 atto di rinuncia al ricorso per cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

l’art. 390 c.p.c., comma 3, prevede la notificazione dell’atto di rinuncia alle parti “costituite”, incombente della cui effettuazione nel caso di specie non vi è stata prova, in quanto risultano relate di notifica telematica ma non le rituali ricevute di avvenuta consegna;

peraltro, la costituzione in giudizio nel processo di cassazione non segue le regole proprio del giudizio di merito, in quanto essa non può avvenire mediante mero deposito in cancelleria di atti, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., ma solo attraverso atto notificato alla controparte che ha natura di controricorso, anche qualora denominato memoria o in altro modo (v. in tal senso, Cass., S.U., 10 aprile 2019, n. 10019 e precedenti conformi ivi citati) e che permette l’attività difensiva completa solo se notificato e depositato ritualmente nei termini di cui all’art. 370 c.p.c. mentre, qualora quei termini non siano rispettati, sono consentite soltanto le attività espressamente previste dalla legge e, quindi, la partecipazione all’udienza di discussione, se fissata (art. 370, comma 1, u.p.) oppure il deposito di memorie rispetto all’udienza camerale, quando permesso (v. Cass. 27 febbraio 2017, n. 4906, per il periodo immediatamente successivo al D.L. n. 168 del 2016 ed alla L. n. 197 del 2016 di conversione del medesimo, nonchè, nel pieno vigore del nuovo regime, Cass. 12 dicembre 2019, n. 32724 quanto al processo nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c. e Cass. 29 ottobre 2020, n. 23921 quanto al processo nelle forme di cui all’art. 380-bis1 c.p.c.) o, eventualmente e per quanto qui interessa, la ricezione della domanda di rinuncia (art. 390 c.p.c., comma 2);

nel caso di specie, il Ministero ha provveduto soltanto al deposito di “atto di costituzione”, di cui non risulta la notificazione alla controparte;

pertanto, non può dirsi avvenuta una valida costituzione, neanche ai fini delle attività prevista allorquando essa abbia luogo tardivamente, il che esclude comunque che vi fosse necessità di notifica della rinuncia;

pertanto, gli effetti estintivi si producono comunque, nè vi è ragione di discutere sulle spese, in quanto, al di là di ogni altra considerazione, l’unica attività svolta dalla controparte è in sè irrituale;

l’estinzione del giudizio esclude infine che ricorrano i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485), che ricorre soltanto qualora la pretesa azionata sia per qualsiasi ragione disattesa e non quando, producendosi l’estinzione del processo, non vi è alcuna pronuncia sulla pretesa azionata.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA